Riferimento: prima casa cambio residenza
Perchè nel tuo caso si tratta di ICI e non di imposte relative all'acquisto della prima casa. Con molta probabilità hai pagato l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e relativa detrazione (abolita poi dal D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 126/2008) sin dal mese dell'acquisto, anzichè da quello dell'effettivo trasferimento di residenza.
In tale materia è ormai pacifico affermare che debba attribuirsi prevalenza alla residenza anagrafica, ovvero a quella di diritto risultante dalla relativa iscrizione all'anagrafe, rispetto a quella di fatto.
Mi intrometto per fare un altra osservazione in merito..
[x roccomaria]
l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92 - nella versione precedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 173, dalla Finanziaria 2007 - disponeva che per abitazione principale è da intendersi quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza n. 2814 del 10.03.2000, ha affermato che con l’art.43 c.c. il Legislatore ha inteso inequivocabilmente fare riferimento alla residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire semplicemente un indizio (presunzione) per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale di un soggetto in luogo diverso dalla residenza anagrafica. Ad esempio potresti esibire copia delle fatture di pagamenti delle utenze gas, luce, acquedotto, che dimostrino un consumo non minimo di detti servizi negli anni per i quali chiedi che ti sia riconosciuta la detrazione.
E' vero che il novellato art. 8, co. 2, del D. Lgs. n. 504/92 ora lega la possibilità di usufruire della detrazione per abitazione principale al fatto di essere ivi residenti, però, si tratta di una presunzione relativa e perciò - come prima - è sempre ammessa prova contraria da parte del contribuente. In sostanza con la novella non è cambiato proprio nulla.
Quindi in base a questo, basta presentare le bollette datate successivamente al rogito entro 18 mesi per contestare le sanzioni dovute... o sbaglio?