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Prestazioni occasionali

accaunt

Utente
Riferimento: Prestazioni occasionali

Grazie Colleghi per l'aiuto che mi state dando!

Marica nelle ricevute di compenso, che verranno tutte pagate con assegno circolare, viene sempre indicato il periodo a cui si riferisce il lavoro prestato, e quindi in questo caso quelle da pagare a febbraio/marzo 2011 recheranno l'indicazione che sono relative ad attività svolta dal collab.occasionale a dicembre 2010.

Se ho capito bene quindi il sistema corretto da applicare anche secondo voi è quello segnalato dall'agenzia entrate e quindi pagamento marzo 2001 lo scarichi nei redditi 2011 anche se i ricavi sono stati regolarmente fatturati a dicembre 2010.
Grazie ancora a tutti.
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: Prestazioni occasionali

ma la correlazione costi/ricavi?
voglio dire, qui dice che la prestazione (costo 2010) è stata eseguita nel 2010, che i ricavi afferenti sono già stati fatturati nel 2010 ai clienti..
per me detta collaborazione va dettagliata nel merito e attribuita nel 2010.. la società la detrarrà nel 2010 anche se pagata dopo il 12 gennaio, in quanto comunque il principio di cassa allargato riguarda al limite semmai i percettori e non i "pagatori" in quanto vanno per competenza..

karl8, quell'art. riporta art. 95 comma 3.. ma non è errato?

ciao
 

marica

Utente
Riferimento: Prestazioni occasionali

Marica nelle ricevute di compenso, che verranno tutte pagate con assegno circolare, viene sempre indicato il periodo a cui si riferisce il lavoro prestato, e quindi in questo caso quelle da pagare a febbraio/marzo 2011 recheranno l'indicazione che sono relative ad attività svolta dal collab.occasionale a dicembre 2010.
in sede di controllo ti disconosceranno la deducibilità del costo per difetto di competenza e mica potrai eccepire l'art. 95 co. 3 del tuir dato che non è amministratore!
 

Karl8

Utente
Riferimento: Prestazioni occasionali

si, è un refuso di stampa.. hanno scritto c. 3 ma voleva essere il 5.

saluti
Ciao Jo-Vinco, dici bene il comma dell'art. 95 è il 5 e non il 3.
La tua osservazione in merito al principio di correlazione costi-ricavi (oltre al principio cardine della competenza valido nel reddito d'impresa) è più che pertinente e mi farebbe propendere per la deducibilità dei costi nel 2010, ma qualche dubbio sull'applicazione del principio di cassa (che deroga a quello di competenza) effettivamente ce l'ho.
Che si applichi il principio di cassa ai compensi agli amministratori, seppur mitigato dall'applicazione del principio di cassa allargato, è pacifico, ma estendendo l'analisi ai costi sostenuti per prestazioni di lavoro autonomo (anche riferiti all'attività di amministratore da parte di un professionista che fattura) la lettura dell'articolo che ho riportato effettivamente mi ha fatto sorgere il dubbio sulla deducibilità per il soggetto erogante.
Prendendo il caso del compenso all'amministratore erogato entro il 12/01/2011:
-se l'amministratore non ha p.iva e non fattura, si applica cassa allargata e cioè il compenso per l'amministratore è imponibile 2010 e il costo è deducibile nel 2010 per la società (c'è coincidenza tra tassazione e deducibilità)
-se l'amministratore invece ha p.iva e fattura, si applica il principio di cassa pura e cioè il compenso per l'amministratore è imponibile 2011, ma il costo quando è deducibile per la società? nel 2010 per competenza o nel 2011 per mantenere coincidenza tra tassazione e deducibilità?
Lo stesso dubbio vale nel caso di altre prestazioni di lavoro autonomo occasionale o professionale.
Ero partito dicendo che si applica la competenza, vista la portata generalizzata di tale principio nel reddito d'impresa, per poi virare verso il principio di cassa, visto l'articolo riportato: ad essere sincero in sostanza non ho dato risposta certa come (spero) mio solito.
Ho cercato di approfondire, en passant e senza profondendomi in grossi sforzi, ma devo dire che per ora non ho trovato nulla che dirima incofutabilmente la questione.
Chissà se qualcuno è più bravo di me... e sicuranete qualcuno lo sarà... :D
 

acheo

Utente
Riferimento: Prestazioni occasionali

Scusa Rocco posso chiederti cosa diceva l'articolo?

Io ho letto in altri articoli che il compenso occasionale viene fatto rientrare nelle regole dei co.co.pro.
I compensi di lavoro autonomo occasionali sono deducibili con lo stesso criterio del lavoro autonomo abituale:
1)le ritenute si versano con lo stesso codice tributo 1040:
2) le spese sostenute per lo svolgimento della prestazione seguono lo stesso criterio del lavoro autonomo abituale ovvero sono deducibili da parte del prestatore di lavoro autonomo occasionale
3) i cocopro necessitano di assoggettameno a contributo inps (le occasionali no a condizione che il corrispettivo no superi i 5000 euro annui e che le prestazione non abbia durata superiori ai 30 giorni)
4) il principio di cassa allargata è eccezioni a casi ben definiti (lavoro dipendente e assimilato) e è dettato per semplificare gli adempimenti del sostituto di imposta e del lavoratore dipendente
5) il principio di competenza non è una sorta di opzione ma è regola generale salvo casi eccezionali e normati appositamente: immaginate quale discrasia si creerebbe a livello reddituale (sia civile che fiscale) se i ricavi "generati" dalle numerose prestazioni occasionali sono tassati nell'esercizio in corso mentre i costi relativi (e quindi di competenza) sono rinviati allesercizio successivo?
6) sui pareri di qualche impiegato dell'Ade avrei serie difficoltà a tenerlo in considerazione salvo che non sia stata data una lettura errate dei pareri(circolare, risoluzione ecc)
7) la documentabilità della prestazione e del periodo deve essere data nella ricevuta di pagamento e qualora ciò avvenisse molto distante dalla chiusura dell'esercizio è sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal prestatore, tra l'altro per quantificare i compensi la stessa azienda per sue necessità e anche per correttezza nei confronti del prestatore qualche documento certamente lo compila.
 
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