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plusvalenze immobili per snc

D

diego

Ospite
alcuni anni fa ho trasferito ad una snc la proprietà degli immobili in cui si svolge l'esercizio commerciale della società, gli immobili erano stati ricevuti in eredità.
Ora sono nella necessità di dover venderne una parte e ho scoperto che la società deve pagare l'iva e le tasse (irpef e irap) sulla plusvalenza(elevata visto che erano stati inseriti a casto storico), imposte che non avrei dovuto pagare se avessi conservato la proprietà e la avessi raffittata alla società. Sapete confermarmi che cio sia vero?

[%sig%]
 
D

diego

Ospite
ma è vero che il passaggio era obbligatirio, come dice il mio commercialista? altrimenti non concepisco la convenienza nell'effettuarlo

se non altro mi servirà per decidere di cambiare commercialista..

grazie
 
A

alberto

Ospite
scusa ma non voglio fare sempre quello che difende la categoria ma, dato che sicuramente ti avrà consigliato, nel senso che al commercialista non viene in tasca nulla dal dirti o meno le conseguenze di una tua scelta (o ti ha minacciato affinchè tu facessi tale operazione?) ... in quanto magari avrete voluto detrarvi gli ammortamenti, i costi relativi... mi par di vedere la scena... "contratto di affitto? e poi devo dichararlo e pagarci le tasse? no no... spesiamoci l'ammortamento e via..." (ho come un dejà vue).

io conosco i miei polli..al momento vedono solo "ahh ma io voglio detrarmi tutti i costi, non pago tasse io.. ecc ecc..." e visto che un caso così mi è già capitato... (estromissione immobile ditta individuale) beh... il cliente non ricordava piu (al solito) la scelta fatta in quanto allora guardava solo la convenienza fiscale del momento pur messo dinanzi alle conseguenze puntualmente verificatesi.. beh... visto che insisteva mi è toccato fargli vedere la relazione da lui firmata...

...ma non è il tuo caso, purtroppo è andata così...

ciao...
 
D

diego

Ospite
la differenza è che il comencialista sostiene tutt'ora che fosse obbligatorio fare il passaggio,
in precedenza la snc pagava l'affitto per i locali che non erano di mia propietà e solo successivamente lo sono diventati in quanto li ho ereditati.
Sicuramente al tempo come ora cerco legalmente di pagare meno tasse possibili ma l'idea del passaggio degli immobili alla società non è creto venuta a me (che non mi intendo di fisco, altrementi non pagherei un commercialista)....
non sarebbe stato meglio non consigliere la cosa se dava un beneficio di breve periodo? inoltre se lo scopo era spesare gli ammortamenti non sarebbe convenuto inserirli al valore effettivo e non ad un prezzo residuo...

ti ringrazio della tua consulenza non voglio polemizzare con te ma solo valutare la qualità dei consigli che ricevo...anche se forse è troppo tardi.

Diego
 
A

alberto

Ospite
non era polemica la mia, solo una constatazione dettata anche dall'esperienza personale.

ora non sta a me dirti il perchè il tuo consulente ti abbia detto che fosse obbligatorio, senza elementi in mano nessuno ha mezzi per valutare la tua pratica... e d'altro canto non mi permetto di valutare il lavoro di altri colleghi, sicuramente ti avrà spiegato e delucidato in merito ai tempi.

ciao...
 
D

diego

Ospite
grazie...

una cosa ancora, ricordo che al tempo una delle motivazioni del passaggio era la convenienza per una futura successione, si sarebbe potuto cedersi tra eredi le quote delle snc....

credi che la cosa sia realistica?
 
G

Giosuè Esposito

Ospite
Non sono particolarmente d'accordo sul fatto che la cessione dell'immobile da parte della società si soggetto ad iva. Passi la plusvalenza, che comunque dovrebbe essere non rilevante, considerando il costo al netto dell'ammortamento e considerando ancora che la cessione verrà fatta in base alla rendita catastale.
In riguardo all'iva, non c'è uniformità di vedute tra dottrina e giursprudenza, la dottrina maggioritaria propende per l'assoggettamento ad imposta della dell'operazione. L'amministrazione, tuttavia, si è pronunciata su un istanza di interpello con la risoluzione n. 194/E del 16.06.2002, recependo l'orientamento espresso con sentenza del 17.05.2001, causa C-322/99 e C-323/99 dalla corte di giustizia europea, ha considerato l'operazione come irrilevante ai fini iva(ricordiamo che l'acquisto è avvenuto da privati quindi la società non ha pagato iva ne tanto meno l'ha detratta. In ogni caso, la non applicazione dell'iva nella cessione, in caso di accertamento non dovrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni, stante l'art. 10 comma 3 lege 212/00, che dispone che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull0ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
 
D

diego

Ospite
grazie molte,

lo farò presente al mio commercialista che mi ha già detto che è da pagare....
 
A

alberto

Ospite
beh, considerato che l'ammortamento è del 3% annuo.... dovevan valere ben poco detti immobili per non aver una plusvalenza su una cessione che in ogni caso va fatta a valori di mercato. (il fisco ha tutti i poteri di accertamento relativi al valore reale degli importi messi negli atti di compravendita)

sull'iva ok con quanto dice giousè..
Nell’ambito della riforma dell’Iva a opera del dlgs 2/9/97, n. 313, è stato anche innovato sensibilmente il trattamento fiscale delle cessioni di beni con Iva non detratta, sia al fine di rimediare, almeno in parte, a fenomeni di duplicazione dell’imposta sia per adeguare la normativa interna a quella comunitaria. Riguardo a questo secondo aspetto, si è provveduto a sopprimere la lettera h) del terzo comma dell’articolo 2 e a inserire nell’articolo 10 il numero 27-quinquies, nel quale è stata ricollocata la fattispecie in esame, che dall’1/1/98 è quindi passata dal regime di esclusione dal campo impositivo a quello di esenzione dal tributo. In proposito, la recente pronuncia ministeriale conferma implicitamente l’applicabilità del nuovo trattamento anche per la cessione di beni acquistati sotto l’imperio della vecchia normativa. In ordine al primo profilo, poi, la fattispecie è stata ampliata in modo da ricomprendere nel proprio ambito le cessioni di beni in relazione al cui acquisto non sia stato possibile esercitare, neppure in parte, il diritto di detrazione non solo in forza di impedimenti di carattere oggettivo, ma in ottemperanza a tutte le regole sulla disciplina del diritto in questione contenute negli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (rapportandosi alla lettera della norma, la circolare ministeriale n. 328 del 24/12/97 non ha ritenuto estensibile il trattamento di esenzione all’ipotesi in cui l’indetraibilità derivi dall’avvenuta opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis; è auspicabile che tale interpretazione venga rivista allo scopo di tener conto degli effetti sostanziali scaturenti dall’esercizio della citata opzione, anche in considerazione del fatto che la relazione di accompagnamento del dlgs n. 313/97 menziona il divieto di detrazione ex art. 36-bis fra le situazioni che avrebbero dato luogo all’applicazione del nuovo punto 27-quinquies). L’imposta di registro. L’introduzione della nuova fattispecie di esenzione, che, come si è visto, risulta legittimamente applicabile anche nelle cessioni di beni immobili, non è stata accompagnata da modifiche all’articolo 40 del dpr n. 131/86, che continua cos" a statuire l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale di registro sugli atti rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, ancorché in regime di esenzione, con la sola eccezione delle operazioni indicate al punto 8-bis) dell’articolo 10, dpr n. 633/72.

ciao....
 
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