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Plusvalenza prima casa

starokan

Utente
Ho rivenduto una casa prima di 5 anni dalla data di acquisto ad un prezzo maggiore rispetto al prezzo al quale l'avevo comprata.

Ho acquistato la casa al grezzo e vi ho preso la residenza alcuni mesi dopo averla acquistata, non appena, ultimati i lavori, la casa è risultata abitabile.

Ho saputo che per evitare di dover pagare la plusvalenza è necessario aver risieduto nell'immobile per un periodo superiore alla metà del tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita.

Mi chiedo se, nel caso di una casa in ristrutturazione o in costruzione, il calcolo del periodo di residenza vada effettuato sulla base dei giorni intercorsi dalla data di vendita e quella in cui sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione (periodo in cui la casa è stata effettivamente abitale), invece che calcolare semplicemente i giorni intercorsi tra acquisto e vendita.

Grazie mille per l'aiuto!
 

MrDike

Utente
Riferimento: Plusvalenza prima casa

Secondo quanto precisato dalla Risoluzione Ministeriale del 06/06/2008 n. 231/E con riferimento alla tassazione come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986) delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, per i fabbricati in costruzione il termine quinquennale decorre dal momento in cui l'immobile è stato realizzato.

Per quanto concerne il momento di ultimazione della costruzione, la Circolare Ministeriale dell'01/03/2007 n. 12/E ha chiarito che esso coincide con quello in cui l'immobile è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero ad essere destinato al consumo. Peraltro, anche precedentemente, con la Circolare Ministeriale del 12/08/2005 n. 38/E, era stato chiarito che si deve ritenere "ultimato" il fabbricato concesso in uso a terzi con i contratti relativi al suo utilizzo.

Pertanto, il concetto di ultimazione dei lavori di costruzione di un immobile di fatto prescinde dall'accatastamento del bene o dalla data della certificazione rilasciata in sede di collaudo, prevalendo, invece, la sostanziale fruizione o utilizzazione economica del bene.
 
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