Re: pizzerie da asporto,gelaterie e iva corrispettivi X AlBERTO
che la pizza sia sempre al 10%?
ratio, centro studi castelli srl
quesito, anno 2004:
"Nell’ambito dell’attività gastronomica sono ceduti, per asporto, diversi tipi di cibi e bevande non ricompresi nella somministrazione di alimenti e bevande. In ragione di quanto stabilito dalla R.M. 20.08.1998, n. 197/E, per le cessioni di beni per asporto si applica l’aliquota del
bene proprio di riferimento, ancorché i prodotti della gastronomia siano da comprendere tra le “prestazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui al n. 80, tabella A, parte III allegata al D.P.R. 633/1972, da assoggettare ad aliquota del 10%; per le pizze da asporto
sembra dunque doversi applicare l’aliquota del 10%, poiché contenenti ingredienti e sostanze diverse da quelle di cui al Titolo III della L. 580/1967. A seconda degli ingredienti utilizzati, dovrebbe applicarsi l’aliquota più elevata (esempio: nella pizza, benché la pasta sia assoggettata
ad aliquota 4%, considerato il condimento, si applicherebbe l’aliquota del 10%, analogamente per le lasagne che contengono la carne). Secondo la nostra opinione occorrerebbe procedere come segue:
1) pizza d’asporto - cessioni al 10%;
2) altri prodotti con ingredienti vari - cessioni al 10%;
3) prodotti con alimenti base al 4% ed ingredienti al 4% (es.: patate al forno che sono acquistate
al 4% con olio quale unico condimento al 4%) - cessioni al 4%;
4) bibite - cessioni al 20%.
Si chiede Ciò premesso, si chiede:
• ferma restando l’applicazione dell’IVA al 20% sulle bibite, occorre applicare su tutte le cessioni l’aliquota del 10%, ivi compresa la cessione delle patate al forno?
• dobbiamo, in alternativa, esaminare di volta in volta la tabella A in ragione degli alimenti utilizzati?
Resta, in ogni caso, esclusa la ventilazione dei corrispettivi, poiché non si tratta di commercio al minuto.
Secondo le indicazioni operative desumibili dalla lettura della R.M. 107/E/1998 citata, per l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile occorre, in primo luogo, stabilire la tipologia del pasto alimentare da cedere in funzione dei (principali) ingredienti che qualificano il pasto
stesso, per poi verificare se:
a) per il pasto preparato esista una corrispondente (e specifica) voce all’interno della tabella
A allegata al D.P.R. 633/1972, nel qual caso si adotterà l’aliquota per essa fissata, ovvero;
b) per detta tipologia di pasto non sia rinvenibile alcuna corrispondente (e specifica voce) all’interno della medesima tabella; pertanto, resta applicabile l’aliquota del 10% ordinariamente
stabilita per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, ai sensi del n. 80 della stessa tabella A, parte III.
Premesso ciò, si precisa quanto segue:
• conformemente all’opinione espressa nel quesito, sulla cessione della “pizza da asporto”, si ritiene applicabile l’aliquota del 10% prevista per le generiche preparazioni alimentari, e non invece l’aliquota (ulteriormente) ridotta del 4% applicabile unicamente alla cessione di “basi precotte per pizza” (cfr.: R.M. 2.12.1993, n. III-7-527, in quanto prodotto della panetteria ordinaria, ai sensi del n. 15, parte II della menzionata tabella), poiché solo quest’ultimo alimento risulta preparato unicamente con ingredienti ammessi dalle disposizioni recate nel
titolo III della Legge 580/1967 (tuttora operanti nella formulazione precedente le modifiche apportate dal D.P.R. 502/1998 - cfr. R.M. 17.2.1999, n. 39/E);
• anche per gli “altri prodotti con vari elementi”, cui si accenna nel quesito, sarà applicabile l’aliquota del 10% prevista per le generiche preparazioni (all’interno della quale sembra riconducibile il piatto di “lasagne con carne”), a condizione che non sia rinvenibile, all’interno
della tabella, una corrispondente (e specifica) voce, nel qual caso si adotterà l’aliquota per essa fissata, mentre si conferma l’ordinaria aliquota del 20% sulla cessione delle bibite;
• vi sono dubbi, infine, sull’acquisto delle patate con aliquota del 4%, essendo noto che per le patate dolci, nonché per i tuberi ad alto tenore di amido (definiti quale parte commestibile ricca di amido della pianta di patata), il n. 21, parte III della tabella fissa l’aliquota al 10%:
conseguentemente, si consiglia comunque di cedere la preparazione alimentare definita piatto di “patate al forno condite con olio” con IVA al 10%, assumendosi la patata quale componente (principale) che qualifica (e caratterizza) detta preparazione alimentare."