Riferimento: Piano di Accumulo
Ai sensi dell’art. 105 co. 4 del TUIR, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo art. 105 co. 1 e 2. Occorre quindi che l’accantonamento sia collegato a un obbligo contrattuale e sia operato in conformità a quanto da esso previsto. Con la risoluzione 22.5.2008 n. 211, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, considerato il chiaro rimando all'art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR contenuto nell'art. 105 co. 4 dello stesso TUIR, la deducibilità è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, con la conseguenza che, qualora detta condizione non si verifichi, l'accantonamento è indeducibile. In tale ultima ipotesi, l'onere sostenuto dalla società sarà deducibile all'atto dell'erogazione dell'indennità stessa.
Focalizzando ora la nostra attenzione sull'oggetto della richiesta, pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, si ritiene che, nel rispetto delle sopra citate condizioni, l’accantonamento al fondo TFM continui a essere deducibile anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo. Ovviamente, in questo caso, nessuna deducibilità ulteriore sarà riconosciuta a fronte dei premi corrisposti alla compagnia assicurativa, i quali rappresentano non un costo, ma un credito vantato dalla società nei confronti di quest’ultima (C.M. 17.6.87 n. 14; per alcune esemplificazioni contabili, si vedano Margara F. “Legge Finanziaria 1996: novità in materia di trattamento di fine collaborazione aziendale”, Il fisco, 5, 1996, p. 107 e ss.; Gallio F. “Trattamento contabile e fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori”, Il fisco, 47, 2000, p. 13996 e ss.; Gigliotti A., Gavioli F. “Le rilevazioni contabili del trattamento di fine mandato”, Pratica fiscale e professionale, 18, 2004, p. 20).