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Piano di Accumulo

Riferimento: Piano di Accumulo

ve ne suggerisco un'altra:

assemblea straordinaria con inserimento in statuto, nella parte che riguarda gli eventuali compensi della regolamentazione del TFM in misura % sul compenso di volta in volta deliberato, rendendo possibile già dal mandato in corso tale accantonamento. Puoi anche prevedere la possibiltà che al momento della determinazione del compenso annuale si decida o meno di accantonare il TFM in funzione dei risultati raggiunti.
Così hai la data certa, con pochi soldi spesi, resta il problemino, dell'interpretazione letterale della circostanza che la data certa deve risultare dall'inizio del mandato. Secondo me fatta la modifica statutaria il problema è superato dell'elemento di forza della pubblicità costitutiva dell'atto modificativo di statuto, rispetta alla semplice natutra di pubblicità dichiarativa insita nella delibera di asemblea ordinaria, ancorchè depositata.

Ciao
Ditemi che ne pensate
 
Riferimento: Piano di Accumulo

ve ne suggerisco un'altra:

assemblea straordinaria con inserimento in statuto, nella parte che riguarda gli eventuali compensi della regolamentazione del TFM in misura % sul compenso di volta in volta deliberato, rendendo possibile già dal mandato in corso tale accantonamento. Puoi anche prevedere la possibiltà che al momento della determinazione del compenso annuale si decida o meno di accantonare il TFM in funzione dei risultati raggiunti.
Così hai la data certa, con pochi soldi spesi, resta il problemino, dell'interpretazione letterale della circostanza che la data certa deve risultare dall'inizio del mandato. Secondo me fatta la modifica statutaria il problema è superato dell'elemento di forza della pubblicità costitutiva dell'atto modificativo di statuto, rispetta alla semplice natutra di pubblicità dichiarativa insita nella delibera di asemblea ordinaria, ancorchè depositata.


Non condividi per quanto segue.
Ai sensi dell’art. 105 co. 4 del TUIR, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo art. 105 co. 1 e 2. Occorre quindi che l’accantonamento sia collegato a un obbligo contrattuale e sia operato in conformità a quanto da esso previsto. Con la risoluzione 22.5.2008 n. 211, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, considerato il chiaro rimando all'art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR contenuto nell'art. 105 co. 4 dello stesso TUIR, la deducibilità è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, con la conseguenza che, qualora detta condizione non si verifichi, l'accantonamento è indeducibile. In tale ultima ipotesi, l'onere sostenuto dalla società sarà deducibile all'atto dell'erogazione dell'indennità stessa.
Focalizzando ora la nostra attenzione sull'oggetto della richiesta, pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, si ritiene che, nel rispetto delle sopra citate condizioni, l’accantonamento al fondo TFM continui a essere deducibile anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo. Ovviamente, in questo caso, nessuna deducibilità ulteriore sarà riconosciuta a fronte dei premi corrisposti alla compagnia assicurativa, i quali rappresentano non un costo, ma un credito vantato dalla società nei confronti di quest’ultima (C.M. 17.6.87 n. 14; per alcune esemplificazioni contabili, si vedano Margara F. “Legge Finanziaria 1996: novità in materia di trattamento di fine collaborazione aziendale”, Il fisco, 5, 1996, p. 107 e ss.; Gallio F. “Trattamento contabile e fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori”, Il fisco, 47, 2000, p. 13996 e ss.; Gigliotti A., Gavioli F. “Le rilevazioni contabili del trattamento di fine mandato”, Pratica fiscale e professionale, 18, 2004, p. 20).
 
Riferimento: Piano di Accumulo

Quindi tu consideri una variazione statutaria, che modifica i patti societari generali, non sufficiente per determinare una novazione del diritto dell'amministratore che si trovi già in carica.

A me non è mai capitato di doverci fare ricorso ad un caso specifico, perchè l' ho disciplinato prima, ma ho qualche dubbio che l' Ade possa impugnare una deduzione spettante all'organo amministrativo per mutate condizioni generali di patti societari. Dove sarebbe l'elusione?
Cosa ne pensi?
Lasciamo perdere l'interpretazione letterale e formale della circolare, che è pur sempre cio che dice l'oste. Io non dico di prevedere un TFM a far data da prima della delibera straordinaria, dico da dopo la delibera.

La norma è un pochino vecchiotta, sai che prima l'Ade pretendeva di sindacare anche sull'inerenza della quantità monetaria dei compesi, poi la cassazione ha stabilito che il compenso all'organo amministrativo non può essere soggetto a valutazione quantitativa in funzione di ricavi utili o altro.
Capisco che sono due cose distinte, ma il principio mi sembra il medesimo.
Ho piacere di ragionare con te.
Fammi sapere
grazie
 
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La deducibilità del TFM è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, con la conseguenza che, qualora detta condizione non si verifichi, l'accantonamento è indeducibile. In tale ultima ipotesi, l'onere sostenuto dalla società sarà deducibile all'atto dell'erogazione dell'indennità stessa.

Non mi pare che modificando lo statuto si verifichi la circostanza sopra riportata, anche perchè l'amministratore unico rimane in carica.
 
Riferimento: Piano di Accumulo

Quindi tu dici che se una società, al momento dell'istaurazione del rapporto con un amministratore era piccola e non aveva mezzi sufficienti per sostenere una spesa aggiuntiva come il TFM, non può variare questa situazione per mutate migliorative condizioni da concedere al suo legale rappresentante e corrispondenti alla crescita aziendale e quant'altro?

Mi piacerebbe fare un interpello e sentire cosa rispondono!!!

Io sono d'accordo con te che l' interpretazione letterale della norma sia quella che tu dici, ma credo che non può essere così penalizzante. Significherebbe che io ho un CDA o un AU che lavora bene, mi fido, posso dare qualche gratificazione in + ma devo cambiarli altrimenti l'onere che potrei sopportare in base alla mia capacità produttiva, il fisco, per una formalità, mi considera quel costo non deducibile.

Mha io andrei fino in cassazione. La ratio non può essere solo quella formalistica, se il costo è inerente e la formalizzazione è precedente a quanto accantono da quel momento in poi ho seri dubbi che in contenzioso possano dare torto.

Comunque si fa per disquisire per il gusto di farlo, io fortunatamente casi come questi no li ho mai avuti.

Ciao ti saluto
 
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Quindi tu dici che se una società, al momento dell'istaurazione del rapporto con un amministratore era piccola e non aveva mezzi sufficienti per sostenere una spesa aggiuntiva come il TFM, non può variare questa situazione per mutate migliorative condizioni da concedere al suo legale rappresentante e corrispondenti alla crescita aziendale e quant'altro?

Mi piacerebbe fare un interpello e sentire cosa rispondono!!! Un interpello me ne guarderei bene di fare un interpello: a mio parere la risposta è scontata.

Io sono d'accordo con te che l' interpretazione letterale della norma sia quella che tu dici, ma credo che non può essere così penalizzante. Significherebbe che io ho un CDA o un AU che lavora bene, mi fido, posso dare qualche gratificazione in + ma devo cambiarli altrimenti l'onere che potrei sopportare in base alla mia capacità produttiva, il fisco, per una formalità, mi considera quel costo non deducibile. Te lo considera deducibile nell'eserciazio dell'accontonamento a fondo; te le consedire deducibile, in compenso, nella sua totalità nell'anno di erogazione del TFM.

Mha io andrei fino in cassazione. La ratio non può essere solo quella formalistica, se il costo è inerente e la formalizzazione è precedente a quanto accantono da quel momento in poi ho seri dubbi che in contenzioso possano dare torto.

Io quando ho avuto un problema simile ho fatto dimettere l'AU in carica sig. x ed iscritto nel R.I. la relativa delibera di sostituzione con il sig. y ed effettuata la relativa variazione dati all'ADE.
Dopo un paio di mesi ho fatto dimettere il y e ho nominato di nuovo il sig. x, ed in sede di nomina gli ho attribuito il TFM in ragione del 30% dei compensi lordi corrisposti.-
 
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Direi che la soluzione salomonica e di buon senso da te adottata mi sembra ottima. Mi diceva un collega molto scrupoloso, che questa cosa a lui è capitata e lui sostiene che l'equivoco, cui l' AF a voluto estendere tutta la casistica del TFM, nasce dalla errata interpretazione dell'Art 17 che sottopone a tassazione separata solo le indennità corrisposte come TFM i che risultino in conseguenza di atto con data certa. Da li l' AF ha esteso l'interpretazione a tutto.
Comunque ok veramente interessante la chiaccherata.

Ciao
 
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