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Pagamento Plusvalenza????

frontix

Utente
Salve a tutti. Sono nuovo nel forum e lo trovo molto interessante e colgo l'occasione per fare domanda, dato che e' un po' complesso il discorso lo divido a fasi:

FASE 1 = Mia madre e mio nonno nel 2005 ereditano una casa per successione a causa della morte di mia nonna. Conclusione 1/2 mia madre e 1/2 mio nonno.

FASE 2 = 11/04/2006 mia madre tramite atto di donazione dona la sua quota di 1/2 lasciando la nuda proprieta' a me (suo unico figlio) e l'usufrutto a mio nonno; mentre mio nonno sempre con il solito atto di donazione dona la sua quota 1/2 lasciando la nuda proprieta' a me (suo unico nipote) e usufrutto a lui. Conclusione io 1000/1000 nudo proprietario e mio nonno 1000/1000 usufruttuario. L'immobile dichiarato per entrambi seconda casa.

FASE 3 = 09/10/2008 io e mio nonno vendiamo l'immobile ad una società di costruzioni.

QUESITO = Nella donazione il valore dell'immobile e' stato dichiarato il minimo catastale, mentre nell'atto di vendita quello reale. Chiaramente c'e' una grossa plusvalenza.
Volevo sapere se io e mio nonno dobbiamo pagare il 20% della plusvalenza maturata?
Grazie ancora per il servizio
 

frontix

Utente
Riferimento: Pagamento Plusvalenza????

Vi posso aggiornare per chi è interessato od ha un caso analogo al mio che nel mio caso la plusvalenza non va pagata.
Sono stato sia da un commercialista che all'agenzia delle Entrate ed ho avuto conferme di ciò. Tutto stà nel fatto che l'immobile venduto era stato donato da persone che l'avevano ricevuto in eredità.
Nel mio caso specifico il donante (mia mamma e mio nonno) l'immobile non l'hanno nè acquistato nè costruito ma l'hanno ricevuto in eredità e poi donato quindi la plusvalenza non và pagata.
Il comma 38 dell’art. 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 apporta modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, in tema di cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione stabilisce che è soggetta a tassazione la plusvalenza conseguita a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione a condizione che non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto o costruzione dell’immobile da parte del donante alla data della cessione.
Grazie ancora.
Saluti
 
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