però si tratta pur sempre di una circolare interpretativa... di che cosa? dell'art. 15 del TUIR, (che di regole ne pone molte) nel quale non si trova minima traccia di un criterio del genere, anche se effettivamente ragionevole e per certi versi condivisibile. Però non dimentichiamoci che se da una parte hanno concesso di dichiarare nel rogito un valore "minimo" catastale, che nella stragrande maggioranza dei casi è inferiore a quello del contr. di mutuo, adesso non possono venir a dirci che gli interessi vanno rapportati al valore del rogito. pertanto penso che la regola dovrebbe essere applicabile ai nuovi contratti di mutuo.