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Note credito ai soli fini Iva

scusate ma che fine fa l'Iva è presto detto secondo me: noi che abbiamo ricevuto le note credito, e che mi sembra a questo punto della discussione corretto registrarle per la sola iva, ci ritroveremo con una liquidazione iva mensile di ottobre a debito e da versare regolarmente all'erario il 16/11/2016..o sbaglio?
in contabilità io farò la seguente scrittura:

Società di leasing in DARE (diminuzione del debito pari all'importo dell'iva)
Erario c/Iva in AVERE (iva a debito mese di ottobre)
Ciao Borisaka: se rispondi al quesito da me posto a Giuseppe, io chiedevo che fine fa l'iva nell'eventualità che il debitore paghi le fatture scoperte AL NETTO DELLE NOTE CREDITO IVA (quindi paga il solo imponibile).
Tu evidenzi invece la sola registrazione (da parte del debitore) delle note credito: nel qual caso, tu avrai iva a debito ad ottobre che compenserà l'iva detratta a credito sulle fatture dei canoni mensili già registrate ma non pagate.
Ciao - Gianni
 
Gianni il confronto è sempre utilissimo
l'emittente (società di leasing) emette la nota credito solo perché provvisoriamente non vuole caricarsi il debito iva, in quanto il debitore non ha pagato e quindi si comporta come quando nella fattura originaria trovi l'indicazione che trattasi di iva detraibile al momento del pagamento. il debitore che ha registrato la fattura con iva detraibile dovrà PROVVISORIAMENTE registrare la nota credito (nel registro che più ti fa comodo), per evitare di rendere detraibile un'iva non pagata, ma appare ovvio che se il debitore intende pagare non dovrà pagare solo l'imponibile. Infatti nel caso di pagamento la società di leasing dovrà o fare una nota di debito per la sola iva oppure uno storno della nota di credito. Così facendo si ripristina l'operazione originaria. Questa è la mia interpretazione e spero sia convincente.
Cordialità
Buongiorno Giuseppe/Luis2000/Borisaka: su segnalazione del mio commercialista (che ringrazio) Vi invito a leggere la risoluzione 127/E del 03/04/2008 dell'Agenzia Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...uzione+n+127+2008/ris+127e+del+03-04-2008.pdf

guardate bene a pagina 4:
"la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile"...
Si parla di procedure concorsuali (non è l'esempio postato da Borisaka) ma la risoluzione termina perentoria: NON E' POSSIBILE EMETTERE NOTA DI VARIAZIONE PER IL RECUPERO DELLA SOLA IMPOSTA"

Buona giornata a tutti Voi (sperando che la terra non tremi ancora...)
Gianni
 

luis2000

Utente
Buongiorno Giuseppe/Luis2000/Borisaka: su segnalazione del mio commercialista (che ringrazio) Vi invito a leggere la risoluzione 127/E del 03/04/2008 dell'Agenzia Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...uzione+n+127+2008/ris+127e+del+03-04-2008.pdf

guardate bene a pagina 4:
"la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile"...
Si parla di procedure concorsuali (non è l'esempio postato da Borisaka) ma la risoluzione termina perentoria: NON E' POSSIBILE EMETTERE NOTA DI VARIAZIONE PER IL RECUPERO DELLA SOLA IMPOSTA"

Buona giornata a tutti Voi (sperando che la terra non tremi ancora...)
Gianni
Gianni, grazie ancora per i tuoi preziosi contributi. Si, speriamo che il terremoto vada in vacanza!
 

borisaka

Utente
Buongiorno Giuseppe/Luis2000/Borisaka: su segnalazione del mio commercialista (che ringrazio) Vi invito a leggere la risoluzione 127/E del 03/04/2008 dell'Agenzia Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...uzione+n+127+2008/ris+127e+del+03-04-2008.pdf

guardate bene a pagina 4:
"la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile"...
Si parla di procedure concorsuali (non è l'esempio postato da Borisaka) ma la risoluzione termina perentoria: NON E' POSSIBILE EMETTERE NOTA DI VARIAZIONE PER IL RECUPERO DELLA SOLA IMPOSTA"

Buona giornata a tutti Voi (sperando che la terra non tremi ancora...)
Gianni
quindi se non è possibile scindere l'iva dall'imponibile in caso di procedure concorsuali a maggior ragione non lo dovrebbe essere quando si è al di fuori di procedure concorsuali!?
 
Segnalo il seguente articolo:
https://www.ecnews.it/nota-di-varia...190404&utm_medium=email&utm_campaign=NLEcNews
dal quale traggo:
Dal punto di vista operativo, l’impresa che voglia avvalersi della facoltà di recuperare l’imposta a seguito della risoluzione deve registrare la variazione annotandola nel registro degli acquisti per recuperare l’imposta attraverso il meccanismo della detrazione. La nota di variazione deve essere emessa nei confronti del cessionario/committente ai fini del riversamento dell’imposta a suo tempo detratta mediante l’annotazione della variazione nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. La nota non deve essere necessariamente inviata al cliente se non è un soggetto d’imposta e, quindi, in assenza dell’obbligo di riversamento dell’imposta, non avendo detratto l’imposta relativa alle forniture non pagate.

Saluti - Gianni
 

valevitti

Utente
Buongiorno a tutti
Proprio in merito a questo mi era stata inviata una nota di variazione citando comma 2 e poi successivamente un decreto ingiuntivo sulle fatture di fatto oggetto della stessa nota.
Secondo voi è possibile fare decreto ingiuntivo su delle fatture di fatto azzerate dalla nota di variazione?

Ovvero l'articolo 26 DPR 633/72 dice che la nota di variazione può essere fatta
solo DOPO ...
a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.


Grazie a chi può darmi dei consigli.
 
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