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Note credito ai soli fini Iva

Caro gianni1968
in questi giorni anche l'eni sta adottando la stessa tecnica dell'invio delle note di credito emesse solo ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell'art. 26 DPR 633/72, senza ovviamente rinunciare al credito,
Stanno commettendo errori anche loro? io credo di no e ribadisco che l'utilizzatore finale debba solo registrare l'importo dell'iva allo scopo di non detrarre iva non corrisposta dall'emittente. il resto deve rimanere.
cordialità
Buongiorno Giuseppe, riguardo tale quesito il mio commercialista mi ha girato una dispensa dello scorso febbraio inerente le modifiche all'art. 26 dpr 633/72 operata con la finanziaria 2016. Da un punto di vista operativo, in caso di rescissione contrattuale la procedura, se ho ben capito la dispensa, "sarebbe" la seguente:

1) il fornitore (nel nostro caso il leasing) emette nota di variazione iva e la registra regolarmente;

2) il cliente (nel nostro caso l'utilizzatore) registrerà la nota di variazione SIA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI - SIA NEL REGISTRO IVA VENDITE, così facendo neutralizzerà l'iva della nota di variazione e il suo debito è immutato sia nei confronti dell'erario che del fornitore;

Ritengo un approfondimento necessario se non obbligatorio.
Un saluto a te e a Borisaka.
Gianni
 

luis2000

Utente
Buongiorno Giuseppe, riguardo tale quesito il mio commercialista mi ha girato una dispensa dello scorso febbraio inerente le modifiche all'art. 26 dpr 633/72 operata con la finanziaria 2016. Da un punto di vista operativo, in caso di rescissione contrattuale la procedura, se ho ben capito la dispensa, "sarebbe" la seguente:

1) il fornitore (nel nostro caso il leasing) emette nota di variazione iva e la registra regolarmente;

2) il cliente (nel nostro caso l'utilizzatore) registrerà la nota di variazione SIA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI - SIA NEL REGISTRO IVA VENDITE, così facendo neutralizzerà l'iva della nota di variazione e il suo debito è immutato sia nei confronti dell'erario che del fornitore;

Ritengo un approfondimento necessario se non obbligatorio.
Un saluto a te e a Borisaka.
Gianni
Gianni, la discussione si fa ancor più interessante; in tale maniera però il cliente utilizzatore rimarrebbe con l'importo Iva a credito. Cordiali saluti
 
Gianni, la discussione si fa ancor più interessante; in tale maniera però il cliente utilizzatore rimarrebbe con l'importo Iva a credito. Cordiali saluti
Ciao Luis2000 - registrare un documento sia sul registro acquisti che sulle vendite, equivale a non registrarlo affatto (ai fini pratici ovviamente) - sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) che l'iva se ne faccia carico l'erario sin quando il cliente non paga... rimango perplesso e scettico.
Buon fine settimana - Gianni
 
In riferimento a quanto scritto in precedenza, ho letto in rete altri articoli fra i quali segnalo questo
La nuova disciplina delle note di variazione Iva | Studio Sebastiani
dal quale traggo:

Al cedente / prestatore è riconosciuta la detrazione dell’IVA corrispondente alla variazione operata, per effetto dell’annotazione della stessa nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72.

A fronte dell’emissione, da parte del cedente / prestatore, della nota di credito, il nuovo comma 5 dell’art. 26 in esame conferma l’obbligo in capo all’acquirente / committente, che ha già rilevato l’operazione nel registro IVA degli acquisti ex art. 25 (ossia, che ha già detratto l’IVA a credito), di annotare la variazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi ex artt. 23 e 24, DPR n. 633/72 “nei limiti della detrazione operata”. È fatto salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente / prestatore a titolo di rivalsa.


Quindi la società di leasing registrerà la nota di credito emessa come una fattura di un suo ipotetico fornitore.
L'utilizzatore, al contrario, registrerà la nota di credito del leasing come se fosse una sua fattura di vendita.
Così almeno l'ho intesa io, ma non faccio mistero che la cosa mi sembra assai dubbia...
Ciao - Gianni
 
Caro Gianni
penso che tu abbia interpretato non correttamente quanto detto dal tuo commercialista
E' sufficiente leggere la nuova formulazione dell'art. 26 prima al comma 4 poi al comma successivo 5 che indica la modalità che occorre tenere nel momento in cui l'emittente si avvalga del comma 4. ed in particolare prevede che se il cedente si avvale della facoltà di cui al comma 2 (richiamato anche da comma 4) il cessionario che abbia registrato la fattura originaria DOVRA' registrare la variazione in un solo registro e non due come da te indicato. Come ha giustamente notato Luis000 e confermato anche da te, registrandola in entrambi registri si ha lo stesso effetto di non registrazione.
cordialità
 
Caro Gianni
penso che tu abbia interpretato non correttamente quanto detto dal tuo commercialista
E' sufficiente leggere la nuova formulazione dell'art. 26 prima al comma 4 poi al comma successivo 5 che indica la modalità che occorre tenere nel momento in cui l'emittente si avvalga del comma 4. ed in particolare prevede che se il cedente si avvale della facoltà di cui al comma 2 (richiamato anche da comma 4) il cessionario che abbia registrato la fattura originaria DOVRA' registrare la variazione in un solo registro e non due come da te indicato. Come ha giustamente notato Luis000 e confermato anche da te, registrandola in entrambi registri si ha lo stesso effetto di non registrazione.
cordialità
Buongiorno Giuseppe, grazie ancora per il confronto - approfitto ancora della tua pazienza: ho letto con attenzione il nuovo articolo 26 del dpr 633/72, effettivamente è consentita la nota di variazione come da te giustamente evidenziato ma, sulla procedura io ho qualche dubbio ovvero

1) il c.2 dell'art. 26 recita che "il cedente deve registrare la variazione a norma dell'art. 25 (che parla della registrazione delle fatture acquisto) - il cessionario, che ha già registrato la fattura di acquisto iniziale, deve registrare la nota a norma dell'art. 23 (che tratta la registrazione delle fatture di vendita): questa nota di credito va inserita nel "registro iva contrario"? (quindi il leasing la registra fra gli acquisti e l'utilizzatore fra le vendite)? oppure segue la consueta registrazione nei canonici registri ma con segno negativo?

2) faccio un esempio numerico - poniamo che il leasing abbia scoperte fatture per complessivi € 12200,00 (ovvero imponibile € 10000,00 + iva 22% € 2200,00); alla rescissione del contratto emette nota credito si sola iva x € 2200,00 non rinunciando al proprio credito: il cliente decide di pagare e fa bonifico per il suo saldo scheda pari a € 10.000,00 - che fine fa l'iva? Prescindendo dalla neutralità che viene rispettata, se il cliente paga il solo imponibile, si configurerebbe una operazione che perde la propria regolare imponibilità... sbaglio?

quando puoi, scusa per l'insistenza.
Grazie - Gianni
 
Gianni il confronto è sempre utilissimo
l'emittente (società di leasing) emette la nota credito solo perché provvisoriamente non vuole caricarsi il debito iva, in quanto il debitore non ha pagato e quindi si comporta come quando nella fattura originaria trovi l'indicazione che trattasi di iva detraibile al momento del pagamento. il debitore che ha registrato la fattura con iva detraibile dovrà PROVVISORIAMENTE registrare la nota credito (nel registro che più ti fa comodo), per evitare di rendere detraibile un'iva non pagata, ma appare ovvio che se il debitore intende pagare non dovrà pagare solo l'imponibile. Infatti nel caso di pagamento la società di leasing dovrà o fare una nota di debito per la sola iva oppure uno storno della nota di credito. Così facendo si ripristina l'operazione originaria. Questa è la mia interpretazione e spero sia convincente.
Cordialità
 

luis2000

Utente
Gianni il confronto è sempre utilissimo
l'emittente (società di leasing) emette la nota credito solo perché provvisoriamente non vuole caricarsi il debito iva, in quanto il debitore non ha pagato e quindi si comporta come quando nella fattura originaria trovi l'indicazione che trattasi di iva detraibile al momento del pagamento. il debitore che ha registrato la fattura con iva detraibile dovrà PROVVISORIAMENTE registrare la nota credito (nel registro che più ti fa comodo), per evitare di rendere detraibile un'iva non pagata, ma appare ovvio che se il debitore intende pagare non dovrà pagare solo l'imponibile. Infatti nel caso di pagamento la società di leasing dovrà o fare una nota di debito per la sola iva oppure uno storno della nota di credito. Così facendo si ripristina l'operazione originaria. Questa è la mia interpretazione e spero sia convincente.
Cordialità
Giuseppe, concordo con la tua interpretazione. Grazie
 
Gianni il confronto è sempre utilissimo
l'emittente (società di leasing) emette la nota credito solo perché provvisoriamente non vuole caricarsi il debito iva, in quanto il debitore non ha pagato e quindi si comporta come quando nella fattura originaria trovi l'indicazione che trattasi di iva detraibile al momento del pagamento. il debitore che ha registrato la fattura con iva detraibile dovrà PROVVISORIAMENTE registrare la nota credito (nel registro che più ti fa comodo), per evitare di rendere detraibile un'iva non pagata, ma appare ovvio che se il debitore intende pagare non dovrà pagare solo l'imponibile. Infatti nel caso di pagamento la società di leasing dovrà o fare una nota di debito per la sola iva oppure uno storno della nota di credito. Così facendo si ripristina l'operazione originaria. Questa è la mia interpretazione e spero sia convincente.
Cordialità
Grazie Giuseppe, alla prossima.
Una buona serata - Gianni
 

borisaka

Utente
scusate ma che fine fa l'Iva è presto detto secondo me: noi che abbiamo ricevuto le note credito, e che mi sembra a questo punto della discussione corretto registrarle per la sola iva, ci ritroveremo con una liquidazione iva mensile di ottobre a debito e da versare regolarmente all'erario il 16/11/2016..o sbaglio?
in contabilità io farò la seguente scrittura:

Società di leasing in DARE (diminuzione del debito pari all'importo dell'iva)
Erario c/Iva in AVERE (iva a debito mese di ottobre)
 
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