gianni1968
Utente
Buongiorno Giuseppe, riguardo tale quesito il mio commercialista mi ha girato una dispensa dello scorso febbraio inerente le modifiche all'art. 26 dpr 633/72 operata con la finanziaria 2016. Da un punto di vista operativo, in caso di rescissione contrattuale la procedura, se ho ben capito la dispensa, "sarebbe" la seguente:Caro gianni1968
in questi giorni anche l'eni sta adottando la stessa tecnica dell'invio delle note di credito emesse solo ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell'art. 26 DPR 633/72, senza ovviamente rinunciare al credito,
Stanno commettendo errori anche loro? io credo di no e ribadisco che l'utilizzatore finale debba solo registrare l'importo dell'iva allo scopo di non detrarre iva non corrisposta dall'emittente. il resto deve rimanere.
cordialità
1) il fornitore (nel nostro caso il leasing) emette nota di variazione iva e la registra regolarmente;
2) il cliente (nel nostro caso l'utilizzatore) registrerà la nota di variazione SIA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI - SIA NEL REGISTRO IVA VENDITE, così facendo neutralizzerà l'iva della nota di variazione e il suo debito è immutato sia nei confronti dell'erario che del fornitore;
Ritengo un approfondimento necessario se non obbligatorio.
Un saluto a te e a Borisaka.
Gianni