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morte socio accomandante

Guagliu75

Utente
Il quesito verte sul seguente problema: se in una società in accomandita semplice il socio accomandatario ha versato in sede di costituzione il 25% del capitale e il socio accomandante il 75%, (quindi solamente 2 persone) muore il socio accomandante, decorrono 6 mesi dalla morte, ora la società vende l'attività, è necessaria la cessione delle quote dagli eredi legittimi al socio accomandante, oppure vi è la trasformazione in società in nome collettivo? Per la trasmissione delle quote agli eredi è necessario l'intervento di un notaio?
Grazie ciao
 
Riferimento: morte socio accomandante

Per prima cosa dovresti vedere cosa prevedono i patti sociali (l'atto costitutivo) in caso di morte del socio. Anche perché gli stessi eredi si dovranno comportare di conseguenza in sede di dichiarazione di successione.

Tutto il resto viene di conseguenza.

ciao
 
Riferimento: morte socio accomandante

Grazie mille Fabio per la risposta;

riprendo solo ora l'argomento per una altra informazione:

leggendo nell'atto costitutivo si legge" gli eredi avranno diritto di essere liquidati con i criteri, le modalità ed i termini stabiliti dal successivo art. salvo che non decidano, con volontà unanime, di continuare nella società, in qualità di soci accomandanti e questo è da escludere). Tale opzione dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla morte del socio (ne sono passati 15). Gli eredi dovranno comunque nominare un loro rappresentante comune. Sono salvi diversi accordi, purché conclusi con il consenso unanime degli eredi e dei soci superstiti.
art. Liquidazione della quota:: la liquidazione della quota spettante al socio o suoi aventi diritto , nei casi di recesso, esclusione o successine, sarà effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società, da redigersi con riferimento alla data di effetto, rispettivamente del recesso, del provvedimento di esclusione o della morte del socio.
Il valore della quota dovrà essere corrisposto salvo diversi accordi, entro un anno dalla data del recesso, esclusione o successione.

La mia domanda è: in base a quanto scritto sull'atto costitutivo se uno degli eredi è contrario cosa succede? Ossia 3 eredi, di cui 2 rinunciano alle quote, ma il terzo non vuole firmare cosa può accadere?

spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie e buon week end ..
 
Sfratto esecutivo in corso

Sempre in riferimento alla cessione d'azienda, i problemi non finiscono qui, è possibile cedere l'azienda nel caso in cui ci sia uno sfratto in corso?
 
Riferimento: morte socio accomandante

Grazie mille Fabio per la risposta;

riprendo solo ora l'argomento per una altra informazione:

leggendo nell'atto costitutivo si legge" gli eredi avranno diritto di essere liquidati con i criteri, le modalità ed i termini stabiliti dal successivo art. salvo che non decidano, con volontà unanime, di continuare nella società, in qualità di soci accomandanti e questo è da escludere). Tale opzione dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla morte del socio (ne sono passati 15). Gli eredi dovranno comunque nominare un loro rappresentante comune. Sono salvi diversi accordi, purché conclusi con il consenso unanime degli eredi e dei soci superstiti.
art. Liquidazione della quota:: la liquidazione della quota spettante al socio o suoi aventi diritto , nei casi di recesso, esclusione o successine, sarà effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società, da redigersi con riferimento alla data di effetto, rispettivamente del recesso, del provvedimento di esclusione o della morte del socio.
Il valore della quota dovrà essere corrisposto salvo diversi accordi, entro un anno dalla data del recesso, esclusione o successione.

La mia domanda è: in base a quanto scritto sull'atto costitutivo se uno degli eredi è contrario cosa succede? Ossia 3 eredi, di cui 2 rinunciano alle quote, ma il terzo non vuole firmare cosa può accadere?

spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie e buon week end ..

da quanto hai letto, secondo me, appare non prevista una maggioranza, ma una unanimità per poter continuare la società in qualità di accomandanti.
rimane pertanto il diritto a ricevere la liquidazione della quota senza necessità di una firma. non credo che quando indichi che 2 soci rinunciano alle quote intendi dire che non vogliono ricevere la liquidazione della quota.
tutt'al più il terzo potrà contestare la valutazione della quota, ma il discorso non è legato ad una firma.
ciao
 
Riferimento: morte socio accomandante

Ma decorsi i 6 mesi senza che la pluralità dei soci sia stata ricostituita non si trasforma automaticamentein SNC o ditta individuale?
Gli eredi della defunta devono fare dichiarazione di successione per entrare di diritto nella successione della quota dell'attività e poi si può fare la vednita della stessa?
ma se diciamo questi eredi tardano non esiste un termine ultimo? devo rimanere legato a questa attività, non posso chiuderla, alienarla senza il detto consenso?
 
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