Grazie mille Fabio per la risposta;
riprendo solo ora l'argomento per una altra informazione:
leggendo nell'atto costitutivo si legge" gli eredi avranno diritto di essere liquidati con i criteri, le modalità ed i termini stabiliti dal successivo art. salvo che non decidano, con volontà unanime, di continuare nella società, in qualità di soci accomandanti e questo è da escludere). Tale opzione dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla morte del socio (ne sono passati 15). Gli eredi dovranno comunque nominare un loro rappresentante comune. Sono salvi diversi accordi, purché conclusi con il consenso unanime degli eredi e dei soci superstiti.
art. Liquidazione della quota:: la liquidazione della quota spettante al socio o suoi aventi diritto , nei casi di recesso, esclusione o successine, sarà effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società, da redigersi con riferimento alla data di effetto, rispettivamente del recesso, del provvedimento di esclusione o della morte del socio.
Il valore della quota dovrà essere corrisposto salvo diversi accordi, entro un anno dalla data del recesso, esclusione o successione.
La mia domanda è: in base a quanto scritto sull'atto costitutivo se uno degli eredi è contrario cosa succede? Ossia 3 eredi, di cui 2 rinunciano alle quote, ma il terzo non vuole firmare cosa può accadere?
spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie e buon week end ..