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MINI IMU va indicata 730-2014?

ismet

Utente
Salve,
leggendo le istruzioni per la dichiarazione redditi - anno 2013 - , mi è sorto il dubbio circa l'inserimento della rata MINI IMU (per la prima abitazione) pagata in questo mese di gennaio e valida per l'anno 2013.

In pratica nel riquadro del modello 730 (come da immagine)
View image: 730

mi chiedo se sia necessario indicare, per l'abitazione principale, l'importo della MINI IMU, oppure sarà necessario indicare nella colonna 12 il codice 2 come prevedono le istruzioni per la compilazione (come da immagine) :confused:
View image: IMU .

Saluti :D
 
In attesa di disposizioni, pur trattandosi di mini-imu, sempre di IMU trattasi. Pertanto credo che nel modello 730/2014 vada indicata. Io, tra l'altro, l'ho pagata per l'abitazione principale e per la pertinenza e quindi ho il dubbio degli importi da indicare. La mia intenzione, alla data odierna, è quella di indicarla in proporzione/percentuale alle rendite catastali dell'abitazione principale e della relativa pertinenza. In attesa di altre risposte porgo distinti saluti.
Cosimo.

Caro/a Ismet, ho posto il quesito al call center dell'Agenzia delle Entrate tramite e-mail. La risposta è stata che la cd. "MINI IMU" relativa al 2013 (pur essendo stata pagata a Gennaio c.a.) va indicata nell'apposita colonna. Mi riservo di renderti edotto/a di eventuali ulteriori aggiornamenti in merito.

Caro/a Ismet, ho preso visione delle istruzioni del Modello Unico (di cui ti riporto stralcio) dalle quali desumo che la mini imu vada indicata nel relativo quadro e, nel quadro "casi particolari" vada indicato il codice "2":

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Abitazione principale

Abitazione principale
Per l’anno 2013, in generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di lusso” e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. “Mini Imu”).
In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

Colonna 10 (IMU dovuta per il 2013) indicare, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2013.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:
 esonero dal pagamento dell’IMU in presenza di cause di esenzione;
 in caso di immobili condominiali, qualora l’IMU sia stata versata dall’amministratore di condominio.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’IMU dovuta in relazione alla percentuale di possesso.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU indicare l’imposta “dovuta” anche se non versata o versata in misura inferiore.
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’IMU dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu:
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”) e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. “Mini Imu”. Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;
‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

Cosimo Picone ([email protected]).
 
Ultima modifica di un moderatore:
Caro/a Ismet, leggendo le istruzione per la compilazione di Unico PF (più dettagliate rispetto a quelle relative al 730) ho desunto che la mini imu vada indicata riportando nel quadro "casi particolari" il codice "2". Ti riporto stralcio di quanto riportato nelle citate istruzioni relative ad Unico PF 2014:

Abitazione principale
Per l’anno 2013, in generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di lusso” e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. “Mini Imu”).
In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

Colonna 10 (IMU dovuta per il 2013) indicare, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2013.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:
 esonero dal pagamento dell’IMU in presenza di cause di esenzione;
 in caso di immobili condominiali, qualora l’IMU sia stata versata dall’amministratore di condominio.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’IMU dovuta in relazione alla percentuale di possesso.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU indicare l’imposta “dovuta” anche se non versata o versata in misura inferiore.
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’IMU dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu:
‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
‘2’ abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”) e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. “Mini Imu”. Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;
‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.
Vorrei sapere un tuo parere in merito.
Cosimo Picone ([email protected]).
 
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lorena76

Utente
• Mini IMU pagata: i chiarimenti, inseriti nel Modello 730/2014 rettificato prevedono che gli immobili soggetti alla Mini IMU di gennaio non pagano nè IRPEF nè addizionali e, non concorrendo all’imponibile, non godono neppure delle relative deduzioni. In questi casi, nella colonna 12 del quadro B (redditi da fabbricati) dedicata ai casi particolari IMU va indicato il codice 2. Inoltre è necessario riportare alla voce “IMU dovuta per il 2013“ (colonna 10) la Mini IMU, per quanto tra le note si legga più sotto: se l’Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare comunque l’imposta “dovuta”.

La precisazione sul trattamento fiscale della Mini IMU è contenuta nel provvedimento n. 34411 del 10 marzo 2014 dell'Agenzia delle Entrate.
 

gae2012

Utente
nei vari siti la mini imu metteva abitazione+garage insieme:
P.E.
a 50% casa imposta 206 detrazione 125 dovuto 15,75
c6 50% garage imposta 30 detrazione 0 dovuto o
 

kingpin

Utente
per la casella 10, io penso di indicare la mini-imu solo sul rigo dell'abitazione principale e nulla sul rigo della pertinenza, è corretto?

per la casella 12, metto codice 2 su entrambe le righe o solo sul rigo dell'abitazione principale?
 
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