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Licenziamento e riassunzione

iz4dik

Utente
Salve, volevo un vostro aiuto per sapere come comportarmi.
Mia moglie lavora da 1 anno e mezzo in un negozio il cui titolare ha mandato una lettera di licenziamento per cessione di attività, o meglio credo si configuri la cessione di ramo d'azienda visto che è proprietario di una catena di diversi negozi dello stesso tipo.
Il nuovo titolare che subentrerà intende mettere del suo personale ed il negozio resta della stessa tipologia.

La domanda è: Mia moglie che era assunta con contratto a tempo indeterminato, ha diritto al mantenimento del posto? Se si come posso far valere il suo diritto?

Grazie infinite per le risposte.

Cordiali saluti.
 

domenico

Utente
Salve iz4dik, l’art.2112 del c.c. e s.m.i. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) stabilisce che il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario è il lavoratore conserva tutti i diritti che ne conseguono.
Si fa osservare che per trasferimento di azienda “ si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità del’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”. ( art. 32, D-Lgs nr.276/2003)

Si ritiene pertanto, che il licenziamento intimato e motivato con la causale della cessione ( non cessazione ?) connesso con il trasferimento non può non essere dichiarato illegittimo.
Suggerisco affidarti ad un avvocato giuslavorista e non ad altro professionista che ricorre a sporadici interventi in materia di diritto del lavoro.
Saluti domenico
 

iz4dik

Utente
Salve Domenico,
la ringrazio infinitamente per la sua cortese risposta ed è proprio quello che pensavo.
Il negozio resterebbe con la stessa insegna e la stessa tipologia di vendita.
L'unico mio dubbio risiede nel fatto che il contratto che mia moglie ha sottoscritto era con il titolare come ditta individuale "Nome Cognome Inc." e non come il nome della Ditta Ufficiale.
Il nuovo titolare che subentrerà tra 5 giorni ha già dichiarato che mettera del suo personale.
Comunque farò il possibile per far valere il suo diritto e vi terrò aggiornati.
Grazie infinite.
 

domenico

Utente
Salve Domenico,
la ringrazio infinitamente per la sua cortese risposta ed è proprio quello che pensavo.
Il negozio resterebbe con la stessa insegna e la stessa tipologia di vendita.
L'unico mio dubbio risiede nel fatto che il contratto che mia moglie ha sottoscritto era con il titolare come ditta individuale "Nome Cognome Inc." e non come il nome della Ditta Ufficiale.
Il nuovo titolare che subentrerà tra 5 giorni ha già dichiarato che mettera del suo personale.
Comunque farò il possibile per far valere il suo diritto e vi terrò aggiornati.
Grazie infinite.
rispondo in "diretta" essendo ancora connesso.
Non avere dubbi dove non c'è ne sono
 

iz4dik

Utente
Grazie, procederò su questa strada, domattina arriva la lettera di licenziamento magari posto esattamente il testo.

Saluti.
 

iz4dik

Utente
Arrivata la lettera di licenziamento come preteso per raccomandata ed ho notato subito 2 anomalie.

1. Nell'oggetto è scritto "Licenziamento per cessata attività" mentre nel corpo del testo è scritto "Licenziamento per cessione dell'unità operativa", c'è una ambiguità forse voluta... sappiamo bene che il negozio resta tale.

2. Al secondo capoverso dice "Le parti stabiliscono di comune accordo che alla data del 22.10.2012 il rapporto cesserà senza comunicazione ulteriore" e qui mi sa tanto di fregatura perchè non c'è stato nessun accordo tra le parti quindi nessuna firma per ricevuta tanto c'è la raccomandata.

Mi sono già rivolto ad un avvocato per info in merito ed ad un sindacato.

Cosa ne pensate?
 

domenico

Utente
La lettera di licenziamento deve contenere il motivo del c.d. recesso.
Nel caso di specie la lettera di licenziamento intimato prevede due tipologie di motivi, uno per cessata attività e una per cessione di una unita operativa, quale delle due?.
La Cassazione si è così espressa “ la previsione legale dell’obbligo della motivazione è posta a tutela del lavoratore licenziato al fine di garantire al medesimo la possibilità di conoscere i fatti posti a base del recesso, di controllarne la fondatezza e di valutare l’opportunità di una eventuale contestazione”( sentenza nr. 9925 del 5 Maggio 2011).
Per quanto riguarda la risoluzione consensuale ( anche per le dimissioni) la riforma ha previsto la convalida c/o la Direzione Territoriale del Lavoro ovvero c/o le sedi…ed è condizionata alla sottoscrizione dell’atto da parte del lavoratore.
In alternativa è possibile la dichiarazione sottoscritta dal dipendente in calce alla lettera, situazioni ambedue che non sono si sono verificate.
In altri termini, se questa è una lettera di licenziamento, ci sono tutti presupposti perché il licenziamento debba dichiararsi inefficace.
Saluti domenico
 

iz4dik

Utente
Grazie Domenico per le tue precisazioni, in effetti ritengo che la lettera sia inefficace e provvederemo ad impugnarla.
Ieri ho parlato con il nuovo titolare che dovrà subentrare da domattina 23 c.m. ed ha confermato che l'attività resta dello stesso tipo, stesso marchio e prosegue, ha confermato che trattasi di cessione di ramo d'azienda ed in particolare di AFFITTO per 10 mesi. Ha stipulato davanti al notaio un accordo privato dove citava che il personale non veniva ceduto.
Quindi a mio avviso a maggior ragione credo possiamo far valere l'art.2112 C.C., poi attendo comunque di verificare che il precedente datore registri il licenziamento al Centro per l'Impiego entro 5gg, cosa che credo non possa fare visto l'inefficacia della lettera.
Staremo a vedere nei prossimi giorni, io comunque continuerò a far andare a lavorare mia moglie, che sia lui a cacciarci dal negozio, non vorrei poi trovi i presupposti per assenza ingiustificata, meglio star sicuri.
Nell'attesta seguiremo la prassi della registrazione alle liste di mobilità.
 

domenico

Utente
Salve iz4dik, anche l’affitto di azienda o ramo di azienda, rientra tra le norme previste in caso di trasferimento.
Il patto ( cedente e cessionario) seppur intervenuto con atto notarile, non produce alcun effetto nei confronti del lavoratore, salvo che la rinuncia al "passaggio" non sia stata espressamente dichiarata da parte di quest’ultimo.
La cessazione del rapporto di lavoro, va comunque comunicata da parte del datore di lavoro entro i cinque gg successivi coma da te ricordato, indipendentemente dalla inefficacia –nullità-ecc, del licenziamento intimato.
Per quanto riguarda l’iscrizione alle liste di mobilità, vuoi per piacere spiegarti meglio.
Infatti è possibile iscriversi alle liste di mobilità pur non avendo diritto alla relativa indennità, in questo caso è necessario proporre domanda di disoccupazione entro 8 gg dalla cessazione del rapporto.

Una ultima domanda, il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti?.
Saluti domenico
 

iz4dik

Utente
Ciao Domenico, ti ringrazio nuovamente per le tue chiare ed esaurienti risposte.

Per l'iscrizione nelle liste di mobilità intendevo solo dire che provvederò non appena il precedente datore di lavoro avrà comunicato il licenziamento alla Direzione Territoriale del Lavoro, spero quanto prima.

Di conseguenza mi hanno detto che per ottenere l'indennità di disoccupazione presso l'INPS devo variare il PIN della registrazione in "PIN Dispositivo" che credo si faccia online e poi inoltrerò la relativa domanda per l'indennità.

Ho già provveduto a fare una visura alla Camera di Commercio in data 12.10.2012 da cui risulta che il numero di dipendenti è il seguente:
Dipendenti: 1° trim. 14 2° trim. 16
Indipendenti: 1° trim. 1 2° trim. 1
Totale: 1° trim. 15 2° trim. 17
 
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