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Licenziamento e riassunzione

domenico

Utente
Suggerisco che la tua Signora si rechi da subito c/o il centro per l'impiego e provvedere alla iscrizione nelle liste di mobilità, facendo immediatamente seguito alla richiesta della indennità di disoccupazione (non comprendo perchè attendere la comunicazione che il datore di lavoro ....).
Per il disbrigo di quest'ultima pratica sarebbe opportuno rivogersi ad un Patronato lasciando perdere (in questi casi) il fai da te.
Saluti domenico
 

iz4dik

Utente
Attendere la comunicazione di licenziamento del datore di lavoro al Centro per l'Impiego è obbligatoria, non le fanno altrimenti l'iscrizione nelle liste di mobilità, ho chiesto stamattina e preso la modulistica.

Domanda: Ma nel caso di figlio minore con 2 anni e mezzo di eta' posso far valere il diritto che non è possibile licenziare, o è valido solo per figli minori di 1 anno? Mi è stato detto che è stato ora prorogato a 3 anni, è vero?

Grazie mille.
 

domenico

Utente
Al centro per l'impiego di appartenenza hanno commesso un abuso-arbitrio.
Per l'iscrizione alle liste di mobilità ( e non solo), è sufficiente la lettera di licenziamento.
L'impiegato/a non deve dare interpretazione ad uso e consumo proprio.
L'art. 4 della Legge nr. 236-93, stabilisce che ...
L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento ( indennità) di cui
all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla
competente sezione circoscrizionale per l'impiego
, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta
all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
Per quanto concerne l’aspetto del divieto di licenziamento fino a tre anni del bambino, non è effettivamente così.
Diciamo che le dimissioni della lavoratrice sono state estese fino al terzo anno del bambino, rimanendo invariato il periodo di divieto di licenziamento fino ad un anno del bambino.
Infatti, l’art.4 legge nr-92-2012 ( meglio nota come riforma Fornero) al c.16
prevede:
Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
Saluti domenico
Per quanto riguarda la domanda
 

iz4dik

Utente
Grazie infinite Domenico, sei stato veramente gentilissimo e di grande aiuto.

Ti aggiorno sulla situazione che sembra abbastanza complessa, allora lunedì mattina vado prima al Centro per l'Impiego per fare l'iscrizione nelle liste di Mobilità così sono certo che sono passati anche i 5 giorni che il vecchio datore di lavoro ha per comunicarlo.
Poi mi reco al sindacato per consegnare ed attivare l'indennità di disoccupazione, ho nel frattempo attivato anche il PIN Dispositivo ed aggiornato alcuni dati anagrafici.

Ma la cosa più assurda è che il vecchio titolare, forse impaurito ora, ieri le ha mandato una nuova Raccomandata 1 con ricevuta ma che non abbiamo ancora ritirato e che faremo forse, solo dopo lunedi che avremo completato la consegna dei nostri documenti.

Stavo pensando... le mie ipotesi sono 2:
- Se le avesse scritto per riassumerla visto l'errore procedurale per poi licenziarla successivamente con idonea procedura o con trasferimento in altra loro sede?
- Se invece avesse scritto altra lettera di licenziamento ma per Riduzione Organico? Come procederei?

Grazie mille per i tuoi prezioni consigli.
 

domenico

Utente
Sarò molto schietto.
Non approvo il tuo modo di operare, non puoi pensare di lavorare su ipotesi che non portano a nulla.
Affrettati al ritiro della raccomandata, leggi con la massima attenzione il contenuto.
Se vorrai farai sapere.
Saluti domenico
 

iz4dik

Utente
Rieccomi dopo qualche giorno, non ne potevo più di questa storia.
Allora seconda raccomandata ritirata, c'è scritto: Con la presente si annulla e rettifica la precedente comunicazione di licenziamento, motivo cessione di ramo d'azienda (ora chiaro ed unico) e data licenziamento dal 29.10.2012.

La mia domanda ora è: Il datore può annullare e modificare la prima lettera di licenziamento come ha fatto? Può essere spostata la data di licenziamento di 7 giorni come ha fatto?

Sono stato ieri al Centro per l'Impiego ho presentato la domanda di iscrizione nelle liste di mobilità con data licenziamento 22 ma la responsabile non me l'ha accettata perchè ha detto che la data ora è il 29 quindi il primo giorno ufficiale di non lavoro è il 30, ci tornerò stamattina. Il datore non ha ancora fatto la comunicazione forse la farà oggi.

Ora mi chiedo anche quella settimana che mia moglie non ha lavorato le verrà retribuita o coperta con le ferie residue? Ed il mancato preavviso ora di quanti giorni è?

Che storia infinita...

Grazie mille.
 

domenico

Utente
Allora:
1) la giurisprudenza della Cassazione ritiene valida la rinnovazione del licenziamento;

2) È sempre possibile effettuare la rettifica della prima comunicazione;

3)Il licenziamento intimato con il motivo “ cessione di ramo di azienda” è nullo, non ha effetti per i motivi già esposti in precedenza

4) il rapporto di lavoro non è stato interrotto al giorno 22 u.s., producendo la conseguenza dalla data del 29( ieri);

5) è del tutto inopportuno riferirsi al periodo di preavviso, trattandosi di cessione di ramo di azienda.
 
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