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Istanza di rimb. (2009) rifiutatata per decadenza, ricorso Commissione Tributaria possib?(<10 anni?)

phidias81

Utente
Salve a tutti, ho fatto istanza di Rimborso per delle tasse irpef in eccesso degli anni 2009-2012 (acconti ed altre imposte dirette). Al Call Center dell'Agenzia delle Entrate risultano rifiutati perchè la domanda è stata presentata oltre i 4 anni. Ho speranza di poter fare un ricorso, essendo che son passati meno dei 10 anni per ricorrere alla commissione tributaria, o non vale la pena neanche provare visto che son scaduti i termini dei 4 anni per l'istanza di rimborso a cui farebbe riferimento il ricorso, quindi mi rifiuterebbero ancora in automatico la domanda?
 

Rocco

Utente
Salve a tutti, ho fatto istanza di Rimborso per delle tasse irpef in eccesso degli anni 2009-2012 (acconti ed altre imposte dirette). Al Call Center dell'Agenzia delle Entrate risultano rifiutati perchè la domanda è stata presentata oltre i 4 anni. Ho speranza di poter fare un ricorso, essendo che son passati meno dei 10 anni per ricorrere alla commissione tributaria, o non vale la pena neanche provare visto che son scaduti i termini dei 4 anni per l'istanza di rimborso a cui farebbe riferimento il ricorso, quindi mi rifiuterebbero ancora in automatico la domanda?
Ha ragione l'Agenzia delle Entrate. In caso di versamenti eccedenti l'istanza va presentata entro 48 mesi dal versamento. Se questo termine non è stato rispettato addio rimborso.
Saluti.
 

gaia78

Utente
Ha ragione l'Agenzia delle Entrate. In caso di versamenti eccedenti l'istanza va presentata entro 48 mesi dal versamento. Se questo termine non è stato rispettato addio rimborso.
Saluti.
ciao rocco
Arghhh
se fosse stato un mero credito IRPEF
Aallora sarebbe stato recuperabile in sede giudiziale non essendosi ancora prescritto ma solo decaduto
ndr prescrizione e decadenza
grazie
gaia
 

didoo

Utente
Buon giorno, sono nuova del forum..
Ho un dubbio anche io sui rimborsi...Concordo sul fatto che essendo ormai scaduti i 48 mesi e non essendo stata fatta istanza di rimborso, non si possa più fare nulla.
Io invece ho regolarmente presentato nei 48 dal versamento del saldo, domanda di rimborso per imposta irpef, addizionale regionale e comunale versati in eccedenza. Il motivo deriva dal fatto che sono stati imputati all'anno 2011 maggiori ricavi che in realtà erano di competenza del 2012. Per cui per il 2012 ho presentato dichiarazione integrativa a sfavore pagando le maggiori imposte e con istanza di rimborso ho richiesto l'eccedenza pagata in più per il 2011 (essendo spirati i termini per la dichiarazione integrativa a favore). Inoltre poiché nel 2011 non erano state inserite delle spese mediche, ho chiesto il rimborso irpef della maggiore imposta anche considerando tali spese.
L'istanza di rimborso mi è stata accettata in parte, non mi hanno riconosciuto le spese mediche perché dicono che la dichiarazione del 2011 ormai è stata sottoposta a controllo 36 ter, quindi ormai è chiusa e non si possono aggiungere le spese mediche rideterminando il dovuto.
Alla luce dell'art. 38 del DPR 602/73 e laddove non sia più possibile presentare dichiarazione integrativa a favore, secondo me invece ben si può richiedere quanto versato in più per oneri detraibili allora non inseriti e che incidono sull'obbligazione tributaria, se la domanda è presentata entro i 48 mesi dal versamento delle imposte.
Che ne pensate?
Grazie
 

gaia78

Utente
Buon giorno, sono nuova del forum..
Ho un dubbio anche io sui rimborsi...Concordo sul fatto che essendo ormai scaduti i 48 mesi e non essendo stata fatta istanza di rimborso, non si possa più fare nulla.
Io invece ho regolarmente presentato nei 48 dal versamento del saldo, domanda di rimborso per imposta irpef, addizionale regionale e comunale versati in eccedenza. Il motivo deriva dal fatto che sono stati imputati all'anno 2011 maggiori ricavi che in realtà erano di competenza del 2012. Per cui per il 2012 ho presentato dichiarazione integrativa a sfavore pagando le maggiori imposte e con istanza di rimborso ho richiesto l'eccedenza pagata in più per il 2011 (essendo spirati i termini per la dichiarazione integrativa a favore). Inoltre poiché nel 2011 non erano state inserite delle spese mediche, ho chiesto il rimborso irpef della maggiore imposta anche considerando tali spese.
L'istanza di rimborso mi è stata accettata in parte, non mi hanno riconosciuto le spese mediche perché dicono che la dichiarazione del 2011 ormai è stata sottoposta a controllo 36 ter, quindi ormai è chiusa e non si possono aggiungere le spese mediche rideterminando il dovuto.
Alla luce dell'art. 38 del DPR 602/73 e laddove non sia più possibile presentare dichiarazione integrativa a favore, secondo me invece ben si può richiedere quanto versato in più per oneri detraibili allora non inseriti e che incidono sull'obbligazione tributaria, se la domanda è presentata entro i 48 mesi dal versamento delle imposte.
Che ne pensate?
Grazie
ciao
secondo me non é piu possibile fare nulla...
dal momento che gli oneri non sono stati inseriti a nulla rilevando il termine dei 48 mesi..
a monte considera che cé gia stato un 36 ter poi
saluti
gaia
 
Ultima modifica:
credo che la dichiarazione integrativa a favore possa essere presentata solo entro i termini quinquennali, quindi a me pare che nella fattispecie i termini siano purtroppo superati
ciao
 

didoo

Utente
Buon giorno, è di oggi un articolo su fiscal focus che riporta un'ordinanza della Cassazione n. 2220 pubblicata il 30/01/2018, quindi fresca fresca:) con la quale accoglie un ricorso di una soc. che ha commesso un errore materiale nella compilazione del mod. unico 2001. Recependo la sent. n. 13378/2016 delle sezioni unite, ha affermato che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dich. integrativa e dall'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori, di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria (cassazione, sez.un. n. 13378 del 30/06/2016).
 

gaia78

Utente
Buon giorno, è di oggi un articolo su fiscal focus che riporta un'ordinanza della Cassazione n. 2220 pubblicata il 30/01/2018, quindi fresca fresca:) con la quale accoglie un ricorso di una soc. che ha commesso un errore materiale nella compilazione del mod. unico 2001. Recependo la sent. n. 13378/2016 delle sezioni unite, ha affermato che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dich. integrativa e dall'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori, di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria (cassazione, sez.un. n. 13378 del 30/06/2016).
ciao didoo
di la verita la news la sapevi anche ieri vabbe dai :)
cmq c'é da esaminare il caso concreto
perche non é detto che la soluzione data sia applicabile ipso iure anche al tuo caso
Avevamo ragione io e giuseppe nel ragguagliarti circa il fatto che non era cmq possibile ottenerne il rimborso :)
Quanto al contenzioso attendo il parere di Rocco
saluti
ùgais
 

gaia78

Utente
Ecco l'ordinanza 2220/2018:

Quando la dichiarazione rettificativa è stata presentata fuori tempo massimo, è comunque possibile per il contribuente emendare in sede contenziosa gli errori commessi. È quanto si precisa nell’ordinanza n. 2220/18della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Tenendo conto del recente insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 13378/2016, di cui si dirà meglio in seguito), la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha accolto il ricorso di una società che ha commesso un errore materiale nella compilazione della dichiarazione mod. Unico 2001.

La contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ma poi ha ricevuto una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di imposte, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso in C.T.P. contro l’iscrizione a ruolo è stato respinto, e tale statuizione ha trovato conferma all’esito del giudizio di appello, poiché la C.T.R. ha anch’essa valorizzato la circostanza dell’invio tardivo della dichiarazione integrativa al fine di sostenere la decadenza della società dal potere di emenda.

Ebbene, la Suprema Corte non ha condiviso la conclusione del Giudice di appello.

Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite che, nello statuire sui termini di presentazione della dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni, hanno anche affermato che il contribuente,indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione incidenti sull'obbligazione tributaria. (Cass. Sez. Un., n. 13378 del 30/06/2016).

Già in precedenza nella giurisprudenza di legittimità si era sostenuto che “poiché la dichiarazione è - in linea generale, salvo casi particolari o parti specifiche di essa - un atto di scienza e quindi sempre emendabile, il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione della emenda.” (Cass. Sez. V n. 23574/2012 e Sez. VI-5 n. 21740/2015).

La sentenza impugnata, pertanto, è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il chiarimento delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a pronunciarsi circa i limiti di emenda della dichiarazione fiscale e, con la sentenza n. 13378 pubblicata in data 30 giugno 2016, hanno affermato i seguenti principi:
  • la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;
  • la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente a errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'Amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973;
  • il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis D.P.R. 322/1998;
  • il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 d.P.R. 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
 

didoo

Utente
Giuro, trovato l'articolo in fiscal focus di questa mattina:)
Ho spiegato a grandi linee il mio caso, ma ci sarebbe anche da dire che l'allungamento dei tempi a 5 anni per la dichiarazione integrativa c'è stato ad ott. 2016, prima di allora i termini erano entro la dichiarazione del periodo successivo, da qui la richiesta di rimborso presentata a marzo 2016 per unico 2012. All'epoca in cui è stata presenta istanza di rimborso i termini per l'integrativa a favore erano già passati..
Come detto le imposte me le riconoscono, ma non le spese mediche, perché oramai, secondo loro, la dichiarazione si sarebbe cristallizzata col controllo 36 ter, fatto nel 2014, ma è proprio da quello che la cliente si è accorta di aver dimenticato queste spese mediche (parliamo di oltre 7.000 euro), e lo stesso impiegato che si è occupato del controllo le ha suggerito di presentare domanda di rimborso essendo ormai scaduti i tempi per l'integrativa.
 
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