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iscrizione ipotecaria

A

a2

Ospite
un contrib. ha regolarizzato una lite pendente in materia di imposte di registro ipotecaria e catastale, con ricorso rigettato. all'inizio del mese in corso gli e' arrivata da parte del concess. la comunicazione di iscrizione ipotecaria riguardo una cartella che risulta notificata non a lui, il 15/04/2003(stess giorno di pag.to della lite). il ruolo e' stato reso esecutivo il 31/05/2002 consegnato il 10/12/2002. adesso che fare? pagare e fare ricorso? la sentenza e' stata depos. in segrt. il 18/06/2002 come e' possibile che il ruolo e' diventato esecutivo in data 31/05/2002? grazie a chi vorra' aiutarmi
 
K

kindofblue

Ospite
ma la sentenza depositata ha estinto la controversia per l'avvenuta sanatoria (art. 46, DLgs 546/1992)? Sei sicuro che la c.p. si riferisca alla medesima lite? Se così fosse fai valere la sentenza nei contronti dell'ente impositore e dell'ESATRI. Se l'Ente impositore si rifiuta di rinunciare alla pretesa, nonostante la sanatoria, chiedi l'ottemperanza della sentenza che ha disposto la c.m.c.
 
A

annamaria grimaldi

Ospite
Entro che termine dalla presunta notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario quest'ultimo può procedere ad iscrivere ipoteca sull'immobile di un potenziale debitore? Esiste cioè un termine prescrizionale oltre il quale il concessionario non può più esercitare il suo diritto alla riscossione del credito?
 
K

kindofblue

Ospite
in termini generali, per i crediti erariali vale il termine prescizionale decennale. Per quanto attiene all'esecuzione, secondo quanto previsto dai primi due commi dell'art. 50 DPR 602/1973:
[1]Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della
cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed
alla sospensione del pagamento.
[2] Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro cinque giorni.
 
A

annamaria

Ospite
L'art. 50 contiene anche un terzo comma nel quale si dice che l'avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica, ovvero se entro 185 gg. dalla intimazione di pagamento l'esattoria non inizia la procedura di espropriazione non può procedere ulteriormente.
Ma per quante volte l'esattoria può rinnovare questa intimazione e far si che la sua notificazione interrompa la prescrizione ossia fa iniziare un nuovo termine di dieci anni o di un minor tempo in relazione al credito vantato?( ad es. si prescrivono in cinque anni i canoni di somministazione dell'acqua).Una eventuale azione dell'esattoria( iscrizione ipotecaria per cartelle notificate più di 15 anni fa), è dunque illegittima?
 
K

kindofblue

Ospite
da un punto di vista meramente civilistico (perchè mi sembra di capire che in questo discorso non si discuta punto del credito tributario) vale la regola del primo comma l'art. 2945: l'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Mi sfugge però qualche cosa: non capisco perchè il concessionario non abbia già avviato la pratica per il realizzo del credito ...
 
A

annamaria

Ospite
l'esattoria ha iscritto ipoteca sull'immobile del debitore per cartelle presuntivamente notificate 15 anni fa.....Non credo che il concessionario possa vantare diritti all'infinito!!!!!!
 
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