in termini generali, per i crediti erariali vale il termine prescizionale decennale. Per quanto attiene all'esecuzione, secondo quanto previsto dai primi due commi dell'art. 50 DPR 602/1973:
[1]Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della
cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed
alla sospensione del pagamento.
[2] Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro cinque giorni.