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Io dipendente e moglie con pochi redditi, conviene fare la dichiarazione 730 congiunta?

non credo possa essere condivisibile la interpretazione formulata da Kintaro della sentenza: infatti se si legge con la dovuta logica il giudice usa il termine "loro" sinonimo di "ciascuno"
 

Kintaro

Utente
@STUDIOCEL
Essendoci già la sentenza dovrebbe essere più facile… hanno già investito tempo e denaro altri. L’importante e capire se vale davvero. Non mi sembra tanto tra le righe, “detrazioni” è la prima cosa che cita il giudice.

Mi sai dire dove trovo tra i regolamenti dell’AdE la questione congiunta/ a carico non a carico?

non credo possa essere condivisibile la interpretazione formulata da Kintaro della sentenza: infatti se si legge con la dovuta logica il giudice usa il termine "loro" sinonimo di "ciascuno"
La parte con il “loro” è la citazione della legge 144 art 7 del 1997 non quello che dice il giudice.

Quello che dice il giudice parte da: “Dal sistema esposto si evince che la unificazione delle posizioni dei coniugi si verifica esclusivamente sul piano della imposizione fiscale complessiva, ed unicamente con riferimento alle componenti che consentono la riduzione della stessa, come detrazioni, ritenute, crediti di imposta, che, originariamente di ciascuno coniuge, vengono in in tal modo applicate non già alle singole posizioni, ma al totale dell’ammontare complessivo delle imposte calcolate sul reddito dei dichiaranti.

Vorrei capire dopo questa sentenza come fa a valere la questione a carico non a carico.

Potete darmi indicazioni di dove sta scritto nel sito dell’AdE che se non è a carico non posso detrarre?

Capite che se valesse quella sentenza sarebbe qualcosa di utile per tante famiglie, e anche per far venire fuori un po’ di nero… se un coniuge guadagna poco e non è a carico cosa lo spinge a farsi fare la ricevuta scaricabile?
 

STUDIOCEL

Utente
Be che bella sentenza, con numero e data legge sbagliata e con richiamo a quanto non dice più l'articolo 17 già dal 1986...

Però se vuoi sostenere che questa sentenza solo perché giudici incompetenti in materia (hanno letto la formulazione dell' articolo 17 incuranti delle modifiche apportate a quell' articolo già dal 1986...anche se ininfluente per il loro giudizio sulle ritenute d'acconto) hanno scritto "detrazioni" faccia al caso tuo vai pure avanti...ti rinnovo gli auguri...

...mi domando come possano dei giudici di cassazione, o chi per loro, essere così pressapochisti nel riportare passi della legge errati (potrei dire falsi dall'86 in poi) oltre ad estremi di legge errati..se ti interessa la legge così scimmiottata su quella sentenza, è la 114/1977

E direi di chiudere qui che di confusioni e bufale in rete ce ne sono già abbastanza..
 
Ultima modifica:

Kintaro

Utente
eh! chiedevo proprio a voi per questo, ma visto che sono curioso ora mi vado a leggere anche quella dell’86.

Il bello dei forum al posto dei gruppi Facebook o telegram è questo no? Sono informazioni e ragionamenti che saranno accessibili anche in futuro e non nascosti in un post sui social non indicizzato.
 

Kintaro

Utente
Ok ho cercato e ho trovato normattiva.it che è spettacolare :eek:

@STUDIOCEL mi confermi che parlavi di questo?

Andando nell'articolo 17 legge 114 del 1977 (e non come dice la sentenza del 1997) si possono vedere cliccando sulla "a" a fianco den numero dell'articolo gli aggiornamenti e l'articolo originario. Vedi sotto.

Ora assodato che dall'86 hanno aggiunto la parolina magica imposte nette e quindi non posso scaricare le spese di mia moglie non a mio carico... ho ulteriori domande se mi potete/volete illuminarmi:
  1. Mi potete spiegare a quali comma fanno riferimento quando si parla di "comma precedente" visto che io leggo solo articoli e non commi?
  2. Nella versione più aggiornata cosa significa (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 )). Quindi per comma intende un paragrafo? Non riesco a capire in quel link.
  3. Se nell'articolo 17 attuale è stata tolta la dicitura "congiunta" dove è andata a finire?
  4. Visto che in caso di coniuge a carico invece si sarebbero potute detrarre anche le spese odontoiatriche, dove stà scritto? Nel TUIR? Potete indicarmi dove?
Art 17 legge 114 del 1977 originale:
Codice:
  Art. 17.

  E'  in  facolta'  dei  coniugi  non  legalmente  ed  effettivamente
separati,  presentare  su  unico  modello  la dichiarazione unica dei
redditi  di  ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c)
dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In
tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte
o  all'ufficio  del  comune  nella  cui  circoscrizione  si  trova il
domicilio  fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel
territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve
essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.
  Ai  fini  della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche   risultante  dalla  dichiarazione  presentata  a  norma  del
precedente  comma,  le  imposte commisurate separatamente sul reddito
complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli
articoli  15  e  16  del  decreto indicato nel primo comma, nel testo
modificato  con la presente legge, nonche' le ritenute e i crediti di
imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.
  Nell'ipotesi  prevista  nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
  Gli  accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
  I   coniugi   sono   responsabili   in   solido  per  il  pagamento
dell'imposta,  soprattasse,  pene  pecuniarie  e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.
Dall'86 al 98 (dove si legge imposte nette che fa tutta la differenza in questo caso, giusto?):
Codice:
  Art. 17.

  E'  in  facolta'  dei  coniugi  non  legalmente  ed  effettivamente
separati,  presentare  su  unico  modello  la dichiarazione unica dei
redditi  di  ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c)
dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In
tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte
o  all'ufficio  del  comune  nella  cui  circoscrizione  si  trova il
domicilio  fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel
territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve
essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.
  ((Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  risultante  dalla dichiarazione presentata a norma del comma
precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno
dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si
applicano sul loro ammontare complessivo)).
  Nell'ipotesi  prevista  nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
  Gli  accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
  I   coniugi   sono   responsabili   in   solido  per  il  pagamento
dell'imposta,  soprattasse,  pene  pecuniarie  e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.
e poi dal 98 ad oggi:

Codice:
 Art. 17.

  (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 )).
  Ai  fini  della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  risultante  dalla dichiarazione presentata a norma del comma
precedente,  le  imposte nette determinate separatamente per ciascuno
dei  coniugi  si  sommano  e  le  ritenute  e i crediti di imposta si
applicano sul loro ammontare complessivo.
  Nell'ipotesi  prevista  nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
  Gli  accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
  I   coniugi   sono   responsabili   in   solido  per  il  pagamento
dell'imposta,  soprattasse,  pene  pecuniarie  e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.
 

STUDIOCEL

Utente
Semplicemente il comma 1 è il primo comma...fino a prima di....Ai fini della liquidazione...
.. rimane da..."Ai fini della liquidazione" in poi...

Per la congiunta se dubiti devi trovarti le norme del 730 ecc...
Per le detrazioni oneri familiari a carico se dubito c'è il TUIR..
 
Ultima modifica:

Kintaro

Utente
Semplicemente il comma 1 è il primo comma...fino a prima di....Ai fini della liquidazione...
.. rimane da..."Ai fini della liquidazione" in poi...

Per la congiunta se dubiti devi trovarti le norme del 730 ecc...
Per le detrazioni oneri familiari a carico se dubito c'è il TUIR..
Grazie mille delle indicazioni. Non dubito, è solo per imparare e visto che sono già dentro a questo studio quello.
Sì, nel TUIR ci sono le detrazioni ma non trovo dove sta scritto che per essere a carico il coniuge non deve superare i 2.840,51 (ex 5500000 di lire), ma è solo una curiosità, anche qui non dubito.

Più importante penso sia questo:

Puoi modificare dall'inizio della prossima annualità...per prima cosa devi comunicarlo al conduttore con racc.ar e devi comunicarlo all'Ade con la registrazione e pagamento della tassa registro per la prossima annualità..
Quindi per mia moglie che questa estate (2023) prenderà circa 5000€ lordi da affitti brevi conviene invece che la cedolare secca fare in ordinario? Se ho capito bene se fa in ordinario non concorre al raggiungimento dei 2.840,51... e così se non ha altre entrate torna ad essere a mio carico per la dichiarazione dei redditi 2024 (redditi 2023). Mi sbaglio?
Visto che siamo in comunione dei beni potrei affittare io il suo appartamento così lei è sicuro che nel 2023 sarà a mio carico?
 
Ultima modifica:

Kintaro

Utente
io ho la sensazione che kintaro interpreti la norma a suo uso e consumo........
Veramente per me il discorso della detrazione è chiuso, mi sembra palese dal mio ultimo messaggio.
Avevo dubbi e @STUDIOCEL ha avuto la pazienza di fugarmeli.

Sono consapevole che non si può fare, la sentenza l'ha smontata @STUDIOCEL proprio vedendo l'errore sulla citazione della legge, se non ci fosse stato quell'errore e la citazione fosse stata corretta l'italiano ancora so leggerlo e sarebbe stata valida. Peccato che la cassazione cita una legge già superata da altri 2 aggiornamenti (86 e 98 che ho citato proprio per avvalorare quello che dicevate voi). :) Alla cassazione va bene perchè ritenute e crediti di imposta da quei due aggiornamenti non sono state toccate. Dall'86 si parla di imposte nette da sommare e di conseguenza le detrazioni sono ognuno per se.

Ho solo fatto altre domande a riguardo di quello che mi è stato consigliato in precedenza (canone ordinario al posto della cedolare secca per rimanere a carico?) oltre ad una mia curiosità... ho letto molti articoli ma non trovo in quale codice è specificato il limite dei 2.840,51 € per essere coniuge a carico, ho anche cercato 5500000 Lire che era il limite pre-euro ma anche di quello non trovo l'articolo in cui viene specificato.

TROVATO!!
Grazie a normattiva.it davvero comodo, manco Google lo trovava così precisamente.

Art 12 comma 2 del TUIR

Codice:
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano  a  condizione  che  le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito  complessivo,
computando anche le retribuzioni  corrisposte  da  enti  e  organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari  e  missioni,
nonche' quelle corrisposte  dalla  Santa  Sede,  dagli  enti  gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali  della  Chiesa  cattolica,
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i
figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di  reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a  4.000  euro.  (133)
(189) (213)
 
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