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non credo possa essere condivisibile la interpretazione formulata da Kintaro della sentenza: infatti se si legge con la dovuta logica il giudice usa il termine "loro" sinonimo di "ciascuno"
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La parte con il “loro” è la citazione della legge 144 art 7 del 1997 non quello che dice il giudice.non credo possa essere condivisibile la interpretazione formulata da Kintaro della sentenza: infatti se si legge con la dovuta logica il giudice usa il termine "loro" sinonimo di "ciascuno"
Art. 17.
E' in facolta' dei coniugi non legalmente ed effettivamente
separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei
redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c)
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In
tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte
o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel
territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve
essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.
Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del
precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito
complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto indicato nel primo comma, nel testo
modificato con la presente legge, nonche' le ritenute e i crediti di
imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento
dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.
Art. 17.
E' in facolta' dei coniugi non legalmente ed effettivamente
separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei
redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c)
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In
tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte
o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel
territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve
essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.
((Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma
precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno
dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si
applicano sul loro ammontare complessivo)).
Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento
dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.
Art. 17.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 )).
Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma
precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno
dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si
applicano sul loro ammontare complessivo.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento
dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.
Grazie mille delle indicazioni. Non dubito, è solo per imparare e visto che sono già dentro a questo studio quello.Semplicemente il comma 1 è il primo comma...fino a prima di....Ai fini della liquidazione...
.. rimane da..."Ai fini della liquidazione" in poi...
Per la congiunta se dubiti devi trovarti le norme del 730 ecc...
Per le detrazioni oneri familiari a carico se dubito c'è il TUIR..
Quindi per mia moglie che questa estate (2023) prenderà circa 5000€ lordi da affitti brevi conviene invece che la cedolare secca fare in ordinario? Se ho capito bene se fa in ordinario non concorre al raggiungimento dei 2.840,51... e così se non ha altre entrate torna ad essere a mio carico per la dichiarazione dei redditi 2024 (redditi 2023). Mi sbaglio?Puoi modificare dall'inizio della prossima annualità...per prima cosa devi comunicarlo al conduttore con racc.ar e devi comunicarlo all'Ade con la registrazione e pagamento della tassa registro per la prossima annualità..
Veramente per me il discorso della detrazione è chiuso, mi sembra palese dal mio ultimo messaggio.io ho la sensazione che kintaro interpreti la norma a suo uso e consumo........
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i
figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. (133)
(189) (213)