Per alimentare la discussione, riporto il passaggio della Corte Costituzionale, che per eliminare disparità di trattamento costituzionale, ne HA CREATO un altro, senza rendersi conto della realtà, in sostanza dimenticando tutti coloro che hanno in propretà un immobile al 50% con il coniuge, in comunione dei beni, ecco:
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Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del
1953, l'art. 1, comma 741, lett. ), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamenteb
modificato dall'art. 5- , comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che ha previsto - per il casodecies
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi - che le agevolazioni per l'abitazione
principale si applicano per un solo immobile, SCELTO DAI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE. Dichiarato
costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13, l'illegittimità
costituzionale va dichiarata anche con riguardo a tale novella, la quale disancora la spettanza del citato
beneficio dall'effettività del luogo di dimora abituale, negando una doppia esenzione per ciascuno degli
immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l'esigenza di stabilirla,
a s s i e m e a l l a r e s i d e n z a a n a g r a f i c a .""""""
Abolendo questo passaggio, tutti coloro che erano nelle mie condizioni, sono rimaste con il cerino in mano. Dobbiamo pagare per gli altri. Un applauso.
Sorge spontanea una altra domanda e se " i coniugi avevano dimora e residenza abituale in immobili diversi, di cui in locazione e l'altro in prorrietà, sempre al 50%" che fine faceva la agevolazione?