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IMU SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 209/2022

GFALLUCCA

Utente
Naturalmente non analizza bene ciò che scrivo. Non c'è nessuna logica in quello che afferma, tanto è che prima della sentenza era possibile usufruire delle agevolazioni pur non risiedento. La Corte Costituzionale è partita dal presupposto che tutte le abitazioni oggetto del contendere, AGEVOLAZIONI SI AGEVOLAZIONI NO, siano intestati ai coiniugi o coppie di fatto, con due residenza diverse, quindi spetta ad ognuno una agevolazione anche del 100% se tale è la proprietà di ciscuno. Manco l'è sfiorato per la testa, alla CC, che ci possono essere sitazioni uguale alle mia, dove uno riseide in casa fitto a l'altro in apprtamento di prorietà al 50% , in comuni diversi, sev secondo, dopo consentendo agevolazioni fiscali ai primi al massimo e tagliandole al secondo, creando una enorme disparità di trattamento fiscale, dopo aver giustificato, in parte, la sua decisione con questo passaggio: ""..........................
La norma censurata, inoltre, lederebbe: la «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» O questa'altro: """

9.– In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del
lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara
l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi,
ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione
materiale e spirituale
 

STUDIOCEL

Utente
Naturalmente non analizza bene ciò che scrivo. Non c'è nessuna logica in quello che afferma, tanto è che prima della sentenza era possibile usufruire delle agevolazioni pur non risiedento. La Corte Costituzionale è partita dal presupposto che tutte le abitazioni oggetto del contendere, AGEVOLAZIONI SI AGEVOLAZIONI NO, siano intestati ai coiniugi o coppie di fatto, con due residenza diverse, quindi spetta ad ognuno una agevolazione anche del 100% se tale è la proprietà di ciscuno. Manco l'è sfiorato per la testa, alla CC, che ci possono essere sitazioni uguale alle mia, dove uno riseide in casa fitto a l'altro in apprtamento di prorietà al 50% , in comuni diversi, sev secondo, dopo consentendo agevolazioni fiscali ai primi al massimo e tagliandole al secondo, creando una enorme disparità di trattamento fiscale, dopo aver giustificato, in parte, la sua decisione con questo passaggio: ""..........................
La norma censurata, inoltre, lederebbe: la «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» O questa'altro: """

9.– In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del
lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara
l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi,
ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione
materiale e spirituale
..non hai capito o meglio non vuoi capire che l' esenzione è per il proprietario se ivi residente...dovresti non solo leggere e fare copia/incolla della sentenza ma anche capire cosa ci sta scritto...con due residenze diverse i coniugati non possono essere discriminati perché coniugati, e hanno quindi diritto ad avere esenzione dove risiedono per la propria quota di proprietà, cosa che era già possibile se i due erano una copia di fatto con residenze diverse...
 
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