Naturalmente non analizza bene ciò che scrivo. Non c'è nessuna logica in quello che afferma, tanto è che prima della sentenza era possibile usufruire delle agevolazioni pur non risiedento. La Corte Costituzionale è partita dal presupposto che tutte le abitazioni oggetto del contendere, AGEVOLAZIONI SI AGEVOLAZIONI NO, siano intestati ai coiniugi o coppie di fatto, con due residenza diverse, quindi spetta ad ognuno una agevolazione anche del 100% se tale è la proprietà di ciscuno. Manco l'è sfiorato per la testa, alla CC, che ci possono essere sitazioni uguale alle mia, dove uno riseide in casa fitto a l'altro in apprtamento di prorietà al 50% , in comuni diversi, sev secondo, dopo consentendo agevolazioni fiscali ai primi al massimo e tagliandole al secondo, creando una enorme disparità di trattamento fiscale, dopo aver giustificato, in parte, la sua decisione con questo passaggio: ""..........................
La norma censurata, inoltre, lederebbe: la «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» O questa'altro: """
9.– In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del
lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara
l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi,
ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione
materiale e spirituale