Riferimento: forfettone e ritenuta d'acconto
Ritenuta sì, ritenuta no. E' questo il dilemma dei contribuenti che intendono applicare il nuovo regime dei minimi, in vigore dal 1° gennaio 2008. I contribuenti si stanno, infatti, interrogando sulla necessità o meno di applicare la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte ai professionisti o ad altri contribuenti che scelgono il nuovo regime. Se si dovesse applicare la ritenuta, oltre alle inevitabili complicazioni che contrasterebbero con la promessa semplificazione del nuovo regime, il rischio è che i contribuenti finirebbero quasi sempre a credito e sarebbero costretti a intraprendere la difficile e lunga strada dei rimborsi.
In realtà, è possibile sostenere, con un'interpretazione finalizzata a ottimizzare i benefici del nuovo regimi e diminuirne gli elementi problematici, che la ritenuta non debba essere applicata.
Il reddito dei contribuenti che applicano il nuovo regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007, Finanziaria 2008) non concorre alla formazione del redditto complessivo Irpef. L'imposta del 20% che si paga sul reddito determinato in regime sostitutivo è infatti "sostitutiva" delle imposte sui redditi. Si applica il comma 105 dell'articolo 1 della legge 244/07, il quale dispone che «sul reddito determinato... si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Nel caso di imprese familiari... l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore».
Considerato che il forfait del 20% "sostituisce" Irpef e addizionali regionali e comunali, le eventuali ritenute subite si dovrebbero considerare operate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che applicano il regime dei minimi. Al riguardo, l'articolo 6 del decreto 2 gennaio 2008 - pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale - che disciplina il regime dei minimi, stabilisce che «le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge» e che l'eccedenza è utilizzabile in compensazione.
La norma, che fa espresso riferimento alle ritenute, potrebbe essere interpretata nel senso che qualora, per errore, l'impresa o il professionista, che corrisponde le somme al contribuente minimo, dovesse operare la ritenuta d'acconto, la stessa si considera effettuata a titolo d'acconto della sostitutiva.
Sull'esonero dalle ritenute per i contribuenti che pagano un'imposta sostitutiva, del resto, c'è un precedente che ha riguardato il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13, legge 388/2000). In questo regime è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa. Per questi contribuenti, venne chiaramente affermato dall'Agenzia delle Entrate che l'imposta sostitutiva del 10% escludeva l'applicazione della ritenuta.
L'Agenzia, nella circolare 8/E/2001, in seguito alla domanda «se il soggetto che eroga somme agli imprenditori ed ai professionisti che hanno optato per i predetti regimi» sostitutivi (articolo 13 e 14, legge 388/2000) «dovrà applivcare la ritenuta d'acconto sulle predette somme ovvero astenersi da tale adempimento», ha risposto che «i redditi di impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef. Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientrasnti tra i componenti positivi di reddito di impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta. A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva».
Questa soluzione potrebbe far da base per un'interpretazione in grado di eliminare il problema delle ritenute per i minimi, anche per incentivare i contribuenti in possesso dei requisiti a scegliere il nuovo regime. D'altra parte, la volontà del legislatore è chiara nel senso di volere eliminare tutti gli adempimenti contabili. Si può, per ciò, sperare in un intervento che elimini alla radice il problema ritenute.
Ritenuta sì, ritenuta no. E' questo il dilemma dei contribuenti che intendono applicare il nuovo regime dei minimi, in vigore dal 1° gennaio 2008. I contribuenti si stanno, infatti, interrogando sulla necessità o meno di applicare la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte ai professionisti o ad altri contribuenti che scelgono il nuovo regime. Se si dovesse applicare la ritenuta, oltre alle inevitabili complicazioni che contrasterebbero con la promessa semplificazione del nuovo regime, il rischio è che i contribuenti finirebbero quasi sempre a credito e sarebbero costretti a intraprendere la difficile e lunga strada dei rimborsi.
In realtà, è possibile sostenere, con un'interpretazione finalizzata a ottimizzare i benefici del nuovo regimi e diminuirne gli elementi problematici, che la ritenuta non debba essere applicata.
Il reddito dei contribuenti che applicano il nuovo regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007, Finanziaria 2008) non concorre alla formazione del redditto complessivo Irpef. L'imposta del 20% che si paga sul reddito determinato in regime sostitutivo è infatti "sostitutiva" delle imposte sui redditi. Si applica il comma 105 dell'articolo 1 della legge 244/07, il quale dispone che «sul reddito determinato... si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Nel caso di imprese familiari... l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore».
Considerato che il forfait del 20% "sostituisce" Irpef e addizionali regionali e comunali, le eventuali ritenute subite si dovrebbero considerare operate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che applicano il regime dei minimi. Al riguardo, l'articolo 6 del decreto 2 gennaio 2008 - pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale - che disciplina il regime dei minimi, stabilisce che «le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge» e che l'eccedenza è utilizzabile in compensazione.
La norma, che fa espresso riferimento alle ritenute, potrebbe essere interpretata nel senso che qualora, per errore, l'impresa o il professionista, che corrisponde le somme al contribuente minimo, dovesse operare la ritenuta d'acconto, la stessa si considera effettuata a titolo d'acconto della sostitutiva.
Sull'esonero dalle ritenute per i contribuenti che pagano un'imposta sostitutiva, del resto, c'è un precedente che ha riguardato il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13, legge 388/2000). In questo regime è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa. Per questi contribuenti, venne chiaramente affermato dall'Agenzia delle Entrate che l'imposta sostitutiva del 10% escludeva l'applicazione della ritenuta.
L'Agenzia, nella circolare 8/E/2001, in seguito alla domanda «se il soggetto che eroga somme agli imprenditori ed ai professionisti che hanno optato per i predetti regimi» sostitutivi (articolo 13 e 14, legge 388/2000) «dovrà applivcare la ritenuta d'acconto sulle predette somme ovvero astenersi da tale adempimento», ha risposto che «i redditi di impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef. Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientrasnti tra i componenti positivi di reddito di impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta. A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva».
Questa soluzione potrebbe far da base per un'interpretazione in grado di eliminare il problema delle ritenute per i minimi, anche per incentivare i contribuenti in possesso dei requisiti a scegliere il nuovo regime. D'altra parte, la volontà del legislatore è chiara nel senso di volere eliminare tutti gli adempimenti contabili. Si può, per ciò, sperare in un intervento che elimini alla radice il problema ritenute.
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