Re: Finanziamento Soci x Turi e Stefano
cmq.. di nuovo
Le distribuzioni di utili deliberate a decorrere dall’1.01.2004 non danno più diritto al credito di imposta sui dividendi, per effetto dell’entrata in vigore della riforma Ires. Relativamente ai finanziamenti dei soci, che rappresentano debiti per la società e crediti per il socio, essi non incrementano il costo fiscale della partecipazione e la loro restituzione è fiscalmente irrilevante. I versamenti in conto capitale rappresentano, invece, riserve di capitale, la cui costituzione incrementa il costo fiscale della partecipazione e la cui distribuzione lo decrementa. Per le delibere di distribuzione effettuate a decorrere dall’1.01.2004, il nuovo art. 47, c. 1 Tuir prevede che, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.