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Fattura a privato???

S

salvo

Ospite
Re: Fattura a privato??? x francesco c.

ha ragione francesco la p.iva e' obbligatoria per chi emette fattura e non per chi riceve,in quanto è facoltativo mettere c.fiscale e p.iva del cessionario o committente.Diventa obbligatorio solo nel caso di operazioni intracomunitarie mettere la p.iva del cliente sia esso cessionario che committente ed e' anche in questo caso elemento costitutivo della fattura.

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S

salvo

Ospite
Re: Fattura a privato??? x francesco c.

ha ragione francesco la p.iva e' obbligatoria per chi emette fattura e non per chi riceve,in quanto è facoltativo mettere c.fiscale e p.iva del cessionario o committente.Diventa obbligatorio solo nel caso di operazioni intracomunitarie mettere la p.iva del cliente sia esso cessionario che committente ed e' anche in questo caso elemento costitutivo della fattura.

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S

salvo

Ospite
Re: Fattura a privato??? x francesco c.

ha ragione francesco la p.iva e' obbligatoria per chi emette fattura e non per chi riceve,in quanto è facoltativo mettere c.fiscale e p.iva del cessionario o committente.Diventa obbligatorio solo nel caso di operazioni intracomunitarie mettere la p.iva del cliente sia esso cessionario che committente ed e' anche in questo caso elemento costitutivo della fattura.

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F

Franz

Ospite
Re: x francesco

Caro Francesco, ho appena letto la tua e-mail, ed in effetti il testo che hai citato non lascia adito a dubbi. La nota è molto chiara nell’esprimere che non è obbligatoria l’indicazione della partita iva e del codice fiscale del cessionario/cliente. È pur vero che il decreto che abbiamo menzionato nel forum esiste ed ha modificato una parte del dpr 633/72. Non ha toccato l’art.21 sulla fatturazione per quanto riguarda gli elementi identificativi da indicare nella fattura, ma l’art. 6 è chiarissimo nel disporre che nelle fatture deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione…non è facile districarsi in questa giungla fiscale….buona domenica…
 
F

FRANCESCO C.

Ospite
Re: x Franz

Carissimo Franz, oltre quel testo che ho controllato te ne posso citare altri 20 che ho gia letto in materia d'iva e tutti riportano ciò che ho detto. Ora non so proprio cosa dire. Ti auguro una buona domenica.
 
F

Franz

Ospite
Re: x Francesco

....in effetti ci vorrebbe un interpello all'agenzia delle entrate per risolvere il nostro dubbio...vero è che le opinioni dei dottrinisti, spesso, sono contrastanti...buona domenica anche a te...
P.S:ma lavori anche di domenica?
 
F

FRANCESCO C.

Ospite
Re: x Franz

Carissimo Franz,
il sabato e la domenica studio per completare la mia tesi di laurea. Io sono iscritto nell'albo dei Ragionieri Commercialisti e sono anche alla fine dei miei studi universitari. Sai lavorando non si ha molto tempo per studiare, però poiche sono alla fine sto facendo un ultimo sforzo. Non vedo l'ora di terminare; anche se dopo la laurea in economia, ho già deciso di iscrivermi alla facolta di giurisprudenza perche avendo sostenuto 18 esami di diritto alla facolta di economia, questi mi vengono riconosciuti anche alla facolta di giur e cosi con solo 5 esami potrei anche prendere la seconda laurea. Sembra un sogno ma spero di realizzarlo.

Buona domenica anche a te.
 
A

alberto

Ospite
preso dal sito.. www.commercialistatelematico.com
http://www.commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_pubblico=codicefiscale.htm

IL CODICE FISCALE DEVE ESSERE INDICATO NELLA FATTURA?

ovvero... elementi identificativi obbligatori del committente o cessionario





Il presente articolo trae spunto dalla risposta n. 4646 pubblicata sull’ESPERTO RISPONDE del 16 novembre 2003 n. 86.

Gli esperti del Sole 24 Ore, in merito ad un quesito inerente l’obbligatorietà o meno dell’indicazione del codice fiscale del committente sulle fatture, sostengono: “…Come già evidenziato nella risposta al quesito citato dal lettore ( 3170 E.R. 59/2003), l’obbligo di indicazione, nella fattura, del codice fiscale del committente è stabilito dall’articolo 6 del Dl 260/74, convertito nella legge 354/74.

La norma citata prevede, infatti, che: “Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’I.V.A. deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione”.

Giustamente, osserva il lettore, che il numero di partita IVA, per quanto previsto dalla circolare n. 64 del 1982, è da ritenere assorbente il numero di codice fiscale. Ciò vale ovviamente per l’emittente la fattura, che, ai sensi dell’articolo 21, deve indicare il proprio numero di partita IVA, ma non per il destinatario per il quale occorre quindi indicare il solo numero di codice fiscale. Non sorprende la perplessità del lettore su questo obbligo, dal momento che paiono adempiervi in pochi e la norma che lo prevede è poco conosciuta. Ciò, ovviamente, non può invocarsi a scusante, anche se, dal punto di vista sanzionatorio, la violazione dovrebbe ricondursi a quelle di carattere formale, per le quali non dovrebbe applicarsi sanzione, per quanto previsto dallo statuto del contribuente.”



Cerchiamo di analizzare la norma e di seguire le vicissitudini della stessa per argomentare la nostra tesi.



L’articolo 21 del DPR 633/72, attualmente in vigore, si intitola “Fatturazione delle operazioni” e al comma 2 recita:

“La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all’emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.”

Questo numero è stato così modificato dall’articolo 10 comma 1 del DPR 30.12.1981 n. 793, con effetto dall’1.1.82.



Ora, nel tempo, si sono susseguite, diverse disposizioni inerenti il numero di codice fiscale specie in materia di repressione dell’evasione fiscale.

In ordine di tempo, l’articolo 6 del DPR 29/9/73 n. 605. Il primo comma dispone:” il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti, l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente”.



Successivamente, il decreto legge del 6 luglio 1974 n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 354, dispone con l’articolo 6 che si intitola IVA-FATTURAZIONE-INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE: “…Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’I.V.A. deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Questo articolo, nota bene, non è modificativo o integrativo dell’articolo 21 del DPR 633/72, ed è tuttora in vigore.



Arriviamo così al 1976. Sulla Gazzetta Ufficiale n.323 del 3/12/1976, viene pubblicato il DPR 02.11.76 n.784, modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni concernenti disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. All’articolo 6 – Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. – Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente.

Se ne deduce quindi che pur rimanendo vigente la disposizione di cui all’articolo 6 del DL 6 luglio 1974 n. 260, in cui è prevista in fattura l’indicazione del codice fiscale di entrambe le parti, la stessa norma si possa ritenere implicitamente abrogata dall’articolo 6 del DPR 784 del 2 novembre 1976.

A conforto di questa tesi citiamo la Risoluzione n. 35620 del 03.02.1978 del Ministero delle Finanze.

La risoluzione risponde ad una istanza rivolta da una società in merito al rifiuto opposto al proprio personale dipendente, da parte di alberghi e ristoranti, per il rilascio di fatture nel caso in cui il personale stesso non sia in condizione di dichiarare contestualmente il numero di codice fiscale della società dalla quale dipende.

L’amministrazione finanziaria risolve la questione con questa affermazione: “Al riguardo si precisa che l’art. 6 lett. a) del DPR 2 novembre 1976 n. 784, dispone che nelle fatture e nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale del solo emittente, restando pertanto escluso l’obbligo della indicazione del numero di codice fiscale dei clienti.”



L’altra disposizione intervenuta è il DPR 30 dicembre 1981 n. 793 che con l’art. 10 sostituisce il n. 1) dell’articolo 21 del DPR 633/72 nella versione che abbiamo inizialmente citato e che dispone sostanzialmente l’obbligo relativamente all’emittente, di indicare il proprio numero di partita IVA.



La circolare ministeriale del 03.08.1982 n. 64/351942 citata anche nella risposta al quesito, è stata emanata in seguito al DPR 30 dicembre 1981 n. 793, …” in particolare, con la prima modifica, che ha effetto dal 1 luglio 1982, viene previsto l’obbligo per i soggetti tenuti all’emissione della fattura dell’indicazione sul documento, oltre che degli elementi identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, anche del numero di partita IVA dell’emittente, che può ritenersi assorbente del numero di codice fiscale…omissis…Non è obbligatoria l’indicazione in fattura del numero di partita IVA dei cessionari e committenti.”

Il refuso del codice fiscale citato, a nostro avviso è riferito al termine così come utilizzato nel DPR 2/11/76 n. 784, all’art. 6 lettera a) in cui si obbliga l’indicazione dello stesso, sulle fatture, relativamente all’emittente.

A nostro modesto parere quest’ultima disposizione è quella attualmente in vigore, anche se ad onor del vero la disposizione di cui all’articolo 6 del DL 260/74 non è stata mai formalmente abrogata. Ma una lettura diversa obbligherebbe ad esempio un turista straniero che necessita di una visita medica mentre è in vacanza nel nostro paese a passare, dopo aver preso appuntamento con il medico, dall’Agenzia delle Entrate per farsi dare il codice fiscale per consentire la fatturazione della prestazione, francamente sembra un adempimento eccessivo.

Aspettiamo in ogni caso il Testo Unico IVA di prossima emanazione, sperando che venga fatta definitivamente chiarezza in merito.

Resta in ogni caso obbligatorio indicare il codice identificativo dei soggetti comunitari nel caso si pongano in essere operazioni intracomunitarie
 
A

alberto

Ospite
quindi, pur restando la legge in vigore, decreto legge del 6 luglio 1974 n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 354, dispone con l’articolo 6 che si intitola IVA-FATTURAZIONE-INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE: “…Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’I.V.A. deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione,

nn è obbligatorio indicarlo,tranne che per identificare i soggetti iva comunitari

dubbio risolto, per la serie "impossibile saper tutto di tutto.."

buon lavoro
 
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