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Fattura a privato???

A

alberto

Ospite
e debora ha centrato il problema..
se ho solo l'ingrosso, posso occasionalmente vendere a privati e faccio fattura.. ma se la cosa da occasionale passa ad abituale, si deve anche affiancare all'attività di ingrosso anche quella al dettaglio, presentando il modello com.1 al comune, 30gg, cciaa ecc ecc.. con registratore di cassa oppure tagliandi manuali..
 
L

Leda

Ospite
No, no è del tutto casuale....emetto fattura di sicuro, ma non posso leggere il riferimento normativo :-(
 
A

alberto

Ospite
cmq,
L’art. 6 del dl 6/7/74, n. 260, convertito con modificazioni dalla legge 14/8/74, n. 354, art. 1, prevede l’indicazione, sulla fattura, del numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali l’operazione è effettuata (nel caso di una cessione, quindi, del cedente e del cessionario).
 
A

anto

Ospite
io sono 1 medico, mi hanno chiesto di fare delle guardie in una clinica privata, ma per far cio' devo aprire una partita iva......

perchè ?
devo fatturare il mio lavoro?

che codice attività mi serve?
 
A

alberto

Ospite
dpr 633/72
Titolo del provvedimento:
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

art. 21


Titolo:
Fatturazione delle operazioni:

(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, DL 19 dicembre 1984 n. 853 - recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria", in GU 19 dicembre 1984 n. 347, conv. con modif. dalla L. 17 febbraio 1985 n. 17, in GU 17 febbraio 1985 n. 41-bis - le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di
panetteria, paste alimentari, latte fresco e di crusca sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento dal 1
gennaio 1985 e del 4 per cento dal 1 gennaio 1989).

Testo: in vigore dal 29/02/2004
modificato da: DLG del 20/02/2004 n. 52 art. 1

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione
del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita',
assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero,
per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti
impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure
telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua
trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e
contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale
nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si
tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento
al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del
servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del
prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e
numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se
trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per conto
del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i
dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati
distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario puo' essere
emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in unico lotto,
per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore
o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la
totalita' delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e' consentita
previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data,
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su
ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della
firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di
autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere
tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata
in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura
e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei
documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le
cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere emessa
entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il
committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma
restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in
transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le operazioni
non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le
operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per
le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle
agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente
ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa
norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate
in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.


... piu di cosi..

ciao buon weekend
 
A

alberto

Ospite
art. 22


Titolo:
Commercio al minuto ed attivita' assimilate.

Testo: in vigore dal 05/02/2000
modificato da: L del 17/01/2000 n. 7 art. 3
Note: Vedi art. 1 del D.P.R. n. 444 del 10/11/97.

L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal
cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati
in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di
distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli
al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli
altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa'
finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7),
8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.

La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con
decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che
prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e
importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza
dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita
l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
 
F

FRANCESCO C.

Ospite
Re: Fattura a privato??? x alberto

Alberto scusa ma l'art. 21 del dor 633/73 dice quali sono i contenuti minimi che la fattura deve avere, tra i quali non viene menzionato il codice fiscale e partita iva dell'acquirente.

1) Numero P.I. emittente e non dell'acquirente;

2) Codice Fiscale Emittente

3) Numero

4) Denominazione o nome e cognome acquirente

5) Residenza o domicilio emit/acquirente

6) Natura, qualita e quantita beni e serv,

7) Corrispettivi

8) Aliquota

9) Ammontare dell'iva distinta per aliquota

QUESTO E LO SCHEMA RIPORTATO SUL TESTO" MANUALE IVA 2004 PUNTOLINEA MAGGIORI EDITORE

Ciao e buon lavoro
 
A

alberto

Ospite
Re: Fattura a privato??? x alberto

il codice fiscale viene menzionato dall'art. 6 del dl 6/7/74, n. 260, convertito con modificazioni dalla legge 14/8/74, n. 354, che all' art. 1, prevede l’indicazione, sulla fattura, del numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali l’operazione è effettuata (nel caso di una cessione, quindi, del cedente e del cessionario).
 
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