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Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!

Ciao a tutti,

l'altro ieri ho telefonato al caf che presta consulenza per i dipendenti della ditta presso la quale lavoro, chiedendo info riguardo a quali prodotti farmaceutici si potessero detrarre inserendoli nel rigo E1: ebbene l'operatrice mi ha risposto che si possono detrarre tutti i farmaci, parafarmaci e prodotti omeopatici, indipendentemente dal fatto che lo scontrino riporti la dicitura "FARMACO". Quindi mi nasce un dubbio :confused: i profotti che riportero' in seguito sono tutti presenti nel sito https://www.federfarma.it/ la cui consultazione avete suggerito, pertanto mi chiedo se posso detrarli o meno...
  • aciclovir ratio
  • euclorina polv sol
  • zirtec os gtt fl
  • enterogermina
  • MAALOX PLUS*30CPR
  • FLAMINASE*20CPR 30MG
  • ISMIGEN*30CPR
  • TANTUM ROSA*10BUST VAG 500MG
  • FOLIDEX*28CPR 400MCG
  • EUMOVATE*CREMA 30G 0,05%
  • FERROGRAD*40CPR RIV 525MG R.C.
  • TOBRAL*COLL 5ML 0,3%
  • ECONAZOLO SAND*POLV CUT 30G 1%
  • MOMENT*24CPR RIV 200MG
  • CANESTEN*CREMA 30G 1%
  • AIRCORT*SPRAY NAS 200D 50MCG
  • TRAVOCORT*CREMA 20G 0,1%+1%
  • TINSET*GTT OS SOSP 30ML 2,5%
  • BACTROBAN*CREMA 15G 2%


:bye1:
 

llyalisse

Utente
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!

Se da una parte è stato chiarito che le spese per acquisto di farmaci e medicinali rigo E1 dal 01.01.2008 risultano detraibili solo in caso di scontrino parlante, dall’altra non era evidente il comportamento da tenere in caso di scontrino emesso secondo i corretti criteri, riguardante però prodotti diversi da farmaci ma ad essi assimilabili, come integratori alimentari e parafarmaci.

Con Risoluzione 256/2008 è stato chiarito che per quanto riguarda gli integratori, in quanto “appartenenti all’area alimentare” non è consentita la detrazione.
Con Risoluzione 396/2008 è stato inoltre precisato che nemmeno per i parafarmaci è consentita la detrazione, in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica, essi non possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo terapeutico.
 
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!

fammi capire: l'operatrice che presta consulenza si e' completamente sbagliata dicendomi che anche i parafarmaci possono essere detratti?

inoltre come faccio a sapere quali, tra i prodotti sopra elencati, sono farmaci o meno?
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!

se lo scontrino fiscale riporta:
- quantità
- qualità
- dicitura farmaco o medicinale
- codice fiscale,
va in detrazione.. in assenza anche di un solo di quei dati obbligatori va nel cestino.

saluti
 

llyalisse

Utente
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!

fammi capire: l'operatrice che presta consulenza si e' completamente sbagliata dicendomi che anche i parafarmaci possono essere detratti?

inoltre come faccio a sapere quali, tra i prodotti sopra elencati, sono farmaci o meno?
Classificazione farmaci e parafarmaci
Per la nostra legislazione si definisce "farmaco" o "medicinale" tutti e solo quei prodotti che sono *registrati* dal ministero come tali.

Dal punto di vista della rimborsabilità i farmaci si suddividono in

1) Farmaci di fascia "A"
Detti farmaci "essenziali" si tratta di quei medicinali utilizzati
per patologie gravi acute o croniche che sono interamente rimborsabili
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono sotto obbligo di ricetta medica

Nota bene: la vecchia "fascia B" che comprendeva farmaci parzialmente
rimborsabili dal SSN non esiste più, alcuni dei farmaci presenti in
essa sono finiti in fascia A, altri in fascia C

2) Farmaci di fascia C
Medicinali non essenziali sono utilizzati per patologie di lieve
entità, o considerate minori, e sono a totale carico del paziente
Sono anch'essi sotto obbligo di ricetta medica

3) Farmaci SOP
Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione. Sono medicinali a tutti gli
effetti, non sono rimborsabili dal SSN, ma per essi non esiste obbligo
di ricetta medica

4) Farmaci OTC
Sono i cosiddetti "farmaci da banco", non rimborsabili, non richiedono
ricetta. La differenza principale con i SOP, è che degli OTC è
consentita la pubblicità diretta al pubblico (TV, stampa eccetera),
che invece non è consentita per i SOP

*TUTTI* questi farmaci sono accomunati da una cosa importante, che è
il *Foglietto illustrativo*, documento di estrema importanza: è rilasciato dal
ministero, non dal produttore, ed in esso sono riassunte le
caratteristiche farmacologiche, le indicazioni terapeutiche, i
dosaggi, gli effetti tossici, le avvertenze per l'uso eccetera COME DA
REGISTRAZIONE MINISTERIALE.


*TUTTI* gli altri prodotti che si vendono in farmacia, erboristeria,
eccetera, prodotti omeopatici compresi (questi ultimi pero' detraibili), NON sono medicinali, dal punto
di vista legale-merceologico, e NON hanno foglietto illustrativo.
Possono anche avere allegato un foglietto di spiegazioni rilasciato
dal produttore , ma non è obbligatorio, non è rilasciato dal
ministero, e non è la stessa cosa, dal punto di vista legale, del
foglietto illustrativo di un farmaco. Sono *PARAFARMACI*

La classificazione dei parafarmaci è un problematica perché non è
strettamente regolamentata come quella dei farmaci, per esempio si
parla (a mio avviso impropriamente) di "farmaci omeopatici", ma essi
non rientrano nella classificazione di cui sopra, non hanno obbligo di
ricetta, non hanno foglietto illustrativo eccetera ma detraibili mentre
integratori alimentari, fitofarmaci, e via dicendo rientrano tutti in
questa categoria, ma per complicare le cose va tenuto presente che
accade anche che uno stesso principio attivo possa essere venduto come
parafarmaco o farmaco OTC o farmaco classe C eccetera ma non detraibili.
Perché la cosa dipende molto anche dal tipo di registrazione che è
stata affettuata, da quando (le norme per la registrazione hanno
subito molti cambiamenti nel corso degli anni) eccetera.


CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Se le spese non risultano dallo scontrino come medicinali, ma solo come parafarmaci, non sono ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef. Stessa cosa vale anche per tutti gli altri prodotti acquistati come parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc…, che non potendo essere equiparati a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie, non compete in tali casi la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir.


Lo scontrino fiscale è, quindi, fondamentale per la deduzione nella dichiarazione dei redditi
Come è noto, la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali. In particolare, i commi 28 e 29 dell’art. 1 di tale legge, apportando modifiche agli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, hanno disposto che, a decorrere dal 1/7/2007, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che tali spese siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Su tale punto (natura del prodotto acquistato), la risoluzione n. 156/2007, ha chiarito che é sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale. Ciò, al fine di escludere dal beneficio della deduzione o della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.


Nuova ipotesi chiarita
Nel caso di specie è stato chiesto alle Entrate di sapere se a fronte di scontrini fiscali riportanti la dicitura “parafarmaco”, emessi in relazione all’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, sia possibile comunque beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Per risolvere tale problematica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti nuovi chiarimenti


Integratori alimentari
Riguardo l’acquisito di integratori alimentari, la risoluzione n. 256/2008, ha precisato che tali beni, pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non sono considerati medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all’area alimentare, per cui la relativa spesa non è né detraibile, né deducibile.


Medicinali fitoterapici ufficialmente approvati dall’AIFA
Tuttavia, i medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. Pertanto, con la dicitura nello scontrino fiscale di medicinali possono usufruire del beneficio fiscale. Viceversa, gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.


Conclusione
Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dal contribuente non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non possono rientrare tra quelli per i quali viene ammessa la deduzione o la detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 22/10/2008, n. 396/E)
 

llyalisse

Utente
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!

fammi capire: L'operatrice che presta consulenza si e' completamente sbagliata dicendomi che anche i parafarmaci possono essere detratti?

Inoltre come faccio a sapere quali, tra i prodotti sopra elencati, sono farmaci o meno?
se lo scontrino fiscale riporta:
- quantità
- qualità
- dicitura farmaco o medicinale
- codice fiscale,
va in detrazione.. In assenza anche di un solo di quei dati obbligatori va nel cestino.

Saluti
no non basta cio' per detrarre e dedurre...occorre risalire al tipo di classificazione
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!


  1. [*]Scontrini acquisto farmaci
D. [FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Nella prossima dichiarazione dei redditi si ripresenterà la problematica legata al contenuto degli scontrini comprovanti l’acquisto dei farmaci. La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell’acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l’autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sè e per i suoi familiari a carico. [/FONT]
[/FONT]R. [FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio 6 [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l’Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l’attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino. [/FONT]
[/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]"per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti". [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman]
[/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Pertanto, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006. [/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times New Roman]http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba8ce0c806f40e/circ_18E_210409.pdf[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]saluti [/FONT]
[/FONT]
 

llyalisse

Utente
Riferimento: Farmaci, parafarmaci, omeopatici: un po' di chiarezza!


  1. [*]Scontrini acquisto farmaci
D. [FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Nella prossima dichiarazione dei redditi si ripresenterà la problematica legata al contenuto degli scontrini comprovanti l’acquisto dei farmaci. La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell’acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l’autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sè e per i suoi familiari a carico. [/FONT]
[/FONT]R. [FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio 6 [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l’Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l’attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino. [/FONT]
[/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]"per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti". [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman]
[/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]Pertanto, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006. [/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times New Roman]http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba8ce0c806f40e/circ_18E_210409.pdf[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]saluti [/FONT]
[/FONT]
queste sono semplici e contratte risoluzioni....leggi le circolari specifiche....
 
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