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fabbricati non locati - principio di sostituzione IMU IRPEF

__Marco__

Utente
Vedo che nelle istruzioni del unico 2015 è cambiata la parte che descrive in quali casi bisogna assoggettare ad IRPEF i fabbricati non locati (diversi da prima casa) che sono nello stesso comune dell'abitazione principale.

UNICO 2014 (pag 25, "Fabbricati non locati"):

Dall’anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10 e codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6) situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3.

UNICO 2015 (pag 26, "Fabbricati non locati"):

se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10) non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale), il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di
altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).


Notate che:

"immobili ad uso abitativo non locati (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10 e codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’ nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6)"

è diventato:

"immobili ad uso abitativo (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10) non locati"

Ossia sembra che non vengano più esclusi gli immobili con codici di utilizzo ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’.

Nel mio caso ho nella mia stessa città un locale singolo inagibile (inagibilità certificata dal comune) che non è allacciato né alla rete elettrica né all'acquedotto (e infatti metto normalmente codice '9') che, a leggere le istruzioni 2015, sembra che da quest'anno rientri nel caso del 50% IRPEF descritto sopra.

Come mai questo cambiamento, è cambiata la legge (http://www.tuttoimu.it/download/agenzia-entrate/Agenzia-entrate-Circolare-11E-21-05-2014.pdf) che imponeva il 50% irpef per gli immobili nello stesso comune ? Mi pare strano...

Non mi pare giusto, sebbene la rendita catastale sia bassa, far rientrare nell'imponibile IRPEF un fabbricato inagibile e sul quale pago già IMU (sebbene in misura ridotta).
E soprattutto questo cambiamento non lo trovo nemmeno indicato nelle "novità" del unico 2015, per cui mi sembrerebbe più corretto mantenere lo stesso comportamento dello scorso anno, ossia NON assoggettare ad IRPEF il 50% della rendita del fabbricato.

Grazie per eventuali risposte.
Ciao
 
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