Ciao Giò, nn farti illusioni, devi richiedere il codice PIN e utilizzare l'F24 Online, (attento però che questo software nn conserva traccia delle deleghe inviate),ti allego testo originale che risale al 2002, e se fin'ora si è soprasseduto, sembra proprio che ora nn ci saranno più proroghe, a meno che ........., (meglio i tassisti dei professionisti, loro almeno hanno mostrato le..).
Ciao
Roma, 28 novembre 2002
Direzione Centrale Gestione Tributi
______________________________________________________
Ufficio Procedure Automatizzate
e Servizi Telematici
Ufficio Assistenza ai Contribuenti
Prot. n. 236902/2002
Allegati n. 3
Alle Direzioni Regionali
Agli Uffici locali
Agli Uffici II.DD.
Agli Uffici IVA
Ai Centri di risposta telefonica
e, p. c. Alla Direzione Centrale Amministrazione
Settore Rapporti con Enti Esterni
Ufficio Rapporti con gli intermediari
LORO SEDI
OGGETTO: Servizio di pagamento telematico in convenzione con gli intermediari di cui all’art 3,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, in nome e per conto
dei contribuenti. Modalità di svolgimento del servizio e adempimenti a carico degli Uffici.
A partire dal 26 novembre 2002 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo
servizio, denominato "F24 cumulativo", che consente alla gran parte delle categorie di intermediari
abilitati al Servizio Telematico Entratel ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98, di
effettuare, tramite modello di pagamento F24 telematico, i versamenti delle somme dovute dai loro
clienti a titolo di tributi, contributi e premi di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n.
241 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale servizio è stato messo a punto al fine di incrementare il numero di versamenti realizzati
per via telematica e per valorizzare ulteriormente il ruolo che gli intermediari rivestono nelle
relazioni con l’Agenzia delle Entrate.
1. Soggetti coinvolti.
Fino ad oggi, il modello di pagamento F24 telematico è stato utilizzato dai singoli utenti
abilitati al servizio telematico Internet od Entratel, i quali effettuano i versamenti chiedendo
l'addebito dei tributi, contributi e premi sul proprio conto corrente, intrattenuto presso un istituto di
credito convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari non erano autorizzati in alcun modo ad usufruire del servizio se non per i
propri pagamenti.
Dal 26 novembre scorso, invece, gli intermediari aderenti alla convenzione di cui al
paragrafo 2 della presente nota, possono, previa autorizzazione da parte dei propri clienti, disporre
gli ordini di pagamento direttamente sui conti bancari o postali intestati ai clienti stessi.
Si ricorda che le predette operazioni non sono consentite senza autorizzazione del proprio
cliente o, come più avanti specificato, qualora questa sia stata revocata.
Si precisa che il servizio "F24 cumulativo" è dedicato esclusivamente agli intermediari cui
l’Ufficio ha attribuito, in occasione dell'abilitazione al servizio Entratel, i seguenti tipi utente:
a) per le persone fisiche: A10; A20; A30; A60; A80; A90; B10; E10; E30;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: A40; A50; C10; C11; C20; C21; C22; C30;
C40; D10; D20; E20.
2. Adesione alla convenzione.
L’erogazione ai propri clienti del servizio "F24 cumulativo" è subordinata alla stipula, da
parte degli intermediari, di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
L’adesione avviene, come verrà chiarito più diffusamente nel prosieguo, dapprima per via
telematica e successivamente mediante invio di un esemplare cartaceo della convenzione,
debitamente sottoscritta dall'intermediario, all’Ufficio che ha rilasciato al medesimo intermediario
l’abilitazione al servizio telematico Entratel.
Gli aderenti percepiscono una remunerazione, pari a euro 0,50 per ogni modello F24
trasmesso mediante il nuovo servizio, e assumono i seguenti obblighi:
a) a provvedere alla trasmissione telematica dei modelli di versamento per conto dei propri
clienti;
b) a munirsi dell’autorizzazione dei clienti medesimi ad utilizzare gli estremi dei loro conti
correnti e a disporre i connessi ordini di pagamento;
c) a consegnare ai propri clienti copia delle deleghe di pagamento trasmesse e delle
ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, contenenti l’esito dell’addebito richiesto;
d) a tenere indenne l’Agenzia delle Entrate da qualsiasi richiesta di risarcimento del danno
legata all’uso del servizio in assenza delle prescritte autorizzazioni, da qualsiasi
responsabilità derivante dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento e da ogni altra
conseguenza dannosa, anche imputabile a terzi.
3. Modalità di svolgimento del servizio.
Per la trasmissione telematica dei modelli di versamento F24 mediante il servizio “F24
cumulativo”, gli intermediari utilizzano il servizio Entratel ed operano in conformità alle note
operative allegate alla convenzione cui gli stessi hanno aderito. Il testo di entrambe è allegato alla
presente per completezza di trattazione.
L'utilizzo del nuovo servizio è supportato da due prodotti software che l’Agenzia delle
Entrate distribuisce gratuitamente agli intermediari direttamente attraverso il sito Internet del
servizio Entratel (sezione "Servizi"->"Software"); detti prodotti sono:
a) “Creazione flussi F24”, da utilizzare per la trasmissione telematica delle
richieste di pagamento;
b) “F24 Online”, di supporto alla predisposizione delle deleghe F24.
In particolare il processo cui dovranno attenersi gli intermediari si articola nei seguenti
passi:
1) Predisposizione dei modelli F24: l'intermediario predispone con il prodotto "F24 online" le
deleghe di pagamento relative ai propri clienti che gli hanno conferito l'autorizzazione ad
eseguirne il versamento online; nella prima fase di attivazione del servizio l’incaricato può
trasmettere soltanto le deleghe create con l’applicazione distribuita dall’Agenzia delle Entrate,
successivamente verranno comunicate la decorrenza e le specifiche di colloquio per l’utilizzo di
prodotti software di mercato;
2) con il software "Creazione flussi F24":
a) Creazione della base dati: l’intermediario provvede al caricamento delle coordinate
bancarie dei clienti, titolari di conto corrente presso istituti di credito convenzionati
con l'Agenzia delle Entrate, che lo hanno autorizzato ad avvalersi del sistema di
pagamento in esame;
b) Impostazione dei dati anagrafici dell’intermediario/fornitore: operazione una
tantum;
c) Selezione, dalla cartella “Uniconline/F24”, delle deleghe di pagamento: tale
selezione, per il momento, può essere effettuata per un massimo di 99 modelli;
d) Creazione del file cumulativo: le deleghe di pagamento precedentemente predisposte
devono essere integrate con le coordinate bancarie dei singoli intestatari.
3) Invio del file cumulativo contenente gli F24 compilati, mediante il servizio Entratel.
A seguito dell’avvenuta trasmissione del file cumulativo contenente i modelli F24,
l’Agenzia delle Entrate rende disponibili all’intermediario, sempre in ambiente Entratel e
analogamente a quanto avviene per le ricevute relative alle dichiarazioni, prima le comunicazioni
che attestano l’esito dell’invio del file, poi quelle relative alle singole richieste di pagamento
inoltrate e, infine, le attestazioni dell’avvenuto addebito in conto corrente.
Il contribuente riceve, tramite servizio POSTEL, a quietanza dell’avvenuto versamento, la
comunicazione dell’esito dell’addebito sul conto corrente mediante il modello F24 completo dei
dati trasmessi per via telematica.
Si ricorda che il sistema bancario effettua gli addebiti in conto solo in caso di:
corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento.
capienza del conto per le somme per cui si richiede l’addebito.
4. Adempimenti degli Uffici e assistenza agli intermediari.
Come anticipato, l’intermediario, avvisato da un messaggio presente nella home page del
sito Internet del servizio Entratel, aderisce alla convenzione in esame prima di tutto per via
telematica, accedendo alla sezione "Servizi" del predetto sito Internet e attenendosi alle indicazioni
in essa presenti: in tal modo, il nominativo/denominazione dell’aderente viene acquisito al Sistema
Informativo dell’Anagrafe Tributaria e confluisce in una apposita lista, consultabile dagli Uffici con
le modalità di seguito illustrate.
Affinché l’intermediario possa usufruire del servizio di trasmissione del modello F24 per
conto dei propri clienti non è, però, sufficiente la semplice adesione telematica: quest’ultima deve
essere confermata con il successivo invio, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato
all'intermediario l’abilitazione al servizio telematico Entratel, di un esemplare cartaceo della
convenzione debitamente sottoscritta dal medesimo intermediario o, nel caso di soggetto diverso da
persona fisica, dal suo rappresentante.
L'invio dell'esemplare cartaceo della convenzione, debitamente sottoscritto e corredato di
copia di un valido documento di riconoscimento, può essere effettuato mediante fax o tramite il
servizio postale.
Ciascun Ufficio, pertanto, ha il compito di verificare l’avvenuta "conferma scritta” delle
adesioni inoltrate per via telematica e provvedere alle eventuali revoche delle medesime adesioni: a
tal fine è stata quasi ultimata la predisposizione, nell’ambito dell'area di lavoro “Servizi
Telematici” presente in AT, di una nuova funzione le cui caratteristiche sono illustrate nel
documento tecnico qui allegato: essa consente di interrogare la lista degli aderenti alla convenzione
e di effettuare le necessarie operazioni conseguenti agli opportuni riscontri con il cartaceo
pervenuto.
Infatti, se i riscontri effettuati dall’Ufficio danno esito positivo, l’adesione alla convenzione
può essere validata utilizzando l'opzione prevista con la nuova funzione di cui sopra.
Viceversa, l’adesione alla convenzione viene revocata:
a) d’ufficio, se si rileva che l’intermediario ha omesso di confermare l’adesione telematica
con l'invio dell'esemplare cartaceo sottoscritto della convenzione. In relazione a questa
ipotesi, considerata la possibilità dell'invio mediante il servizio postale, si può ritenere
omessa la conferma di adesione se essa non perviene all'Ufficio competente entro 30
giorni dall'adesione telematica;
b) su istanza dell’intermediario.
La revoca d'ufficio di cui al precedente punto a) deve essere comunicata all’intermediario
tramite posta o via fax, reperendo il recapito tra i dati forniti dal medesimo intermediario all'atto
della richiesta di autorizzazione al servizio telematico Entratel. Si rammenta infatti che, sempre
nell'area di AT dedicata ai "Servizi Telematici", sono archiviati i dati relativi alle autorizzazioni per
l'accesso ad Entratel concesse dagli Uffici.
Resta inteso che sono pienamente validi gli eventuali modelli F24 trasmessi telematicamente
dagli intermediari destinatari dei provvedimenti di revoca prima che la medesima revoca abbia
avuto effetto.
Si fa presente inoltre che, qualora sia intervenuto un trasferimento di competenze in materia
di gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi telematici dopo l'avvenuta abilitazione degli
intermediari (es. trasferimento di competenze dalla Direzione Regionale o dall’Ufficio che ha
rilasciato l’abilitazione a un nuovo Ufficio territorialmente competente), le operazioni sopra
descritte dovranno essere curate dall’Ufficio cui la competenza è stata trasferita; di conseguenza le
conferme di adesione eventualmente pervenute al vecchio ufficio devono essere tempestivamente
trasmesse all’Ufficio che dovrà trattarle.
Per quanto concerne i profili di assistenza e informazione agli intermediari che effettuano il
servizio di pagamento in nome e per conto dei loro clienti, si fa presente che gli stessi vengono
assicurati attraverso i seguenti canali:
a) gli sportelli presso gli Uffici Locali;
b) l’assistenza telefonica.
Presso gli uffici locali lo sportello abitualmente dedicato ai servizi telematici offrirà
informazioni circa la modalità di funzionamento del nuovo servizio.
L'assistenza telefonica verrà invece garantita attraverso il consueto numero verde dedicato
agli utenti del servizio Entratel, cui ricorrere per i quesiti relativi a problemi di natura tecnica, e dai
Call center dell’Agenzia delle Entrate, mediante il servizio automatico che risponde al numero
848.800.333.
Per accedere a quest'ultimo servizio di assistenza occorre, quando richiesto, selezionare
l’opzione 2 e digitare la sola parte numerica dell’identificativo contenuto nella Sezione 2 della busta
che l'intermediario ha ricevuto all'atto dell'abilitazione al servizio Entratel. La telefonata viene
instradata ad un operatore che fornisce informazioni sul servizio "F24 cumulativo" e sulle modalità
di compilazione e trasmissione dei modelli F24.
Le Direzioni Regionali in indirizzo avranno cura di informare del contenuto della presente
gli uffici locali da esse amministrati con la massima tempestività, vigilando sulla corretta
applicazione di quanto disposto.
Questa Direzione Centrale rimane a disposizione per ogni chiarimento concernente il nuovo
servizio, mentre sono da destinarsi alla Direzione Centrale Amministrazione gli eventuali quesiti
concernenti specificamente la convenzione in oggetto.
f.to IL DIRETTORE CENTRALE
Gianni Giammarino