Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

esterometro

Buongiorno: da un punto di vista contabile nulla cambia dal 1° luglio - l'integrazione, oltre che in contabilità (ti serve x sterilizzare l'iva, infatti la fattura la registrerai su ambo i registri iva acquisti/vendite) va fatta anche elettronicamente, quindi con spedizione a SDI. Come fare dipende dal software con cui gestisci gli acquisti.
grazie, il mio software mi chiede di specificare il regime fiscale per il cedente (che in caso di integrazione è la società estera che ha fatturato). Che regime andrà indicato secondo voi ? Ordinario ? Forfettario ? Altro ? Non penso che sia comunque una informazione rilevante, ma non mi fa andare avanti con la trasmissione se non la specifico
 

Umby

Utente
Nel generare il file XML, io ho messo il generico "RF18",
non sei tenuto a sapere il fornitore che regime fiscale abbia !!!!
Anche perchè, spesso si tratta di Fornitori Esteri, e pertanto,
non ha manco molto senso parlare di una codifica prettamente italiana...
 

GIADAC

Utente
Salve ho letto che nel Decreto Semplificazioni non c'è più obbligo di fare l'esterometro per singole operazioni inferiori a 5000 euro. Potete confermarmi la cosa. Sarebbe davvero un bella noia in meno.

Da sito Ipsoa:
In vigore, infine, il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) che, all’art. 12, stabilisce:
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Leggi anche Esterometro escluso per gli acquisti di beni effettuati all’estero fino a 5.000 euro

Pertanto, gli acquisti di beni e servizi cd. fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità (si pensi, ad esempio, agli articoli 7-bis o 7-quater del D.P.R. n. 633/1972) non dovranno essere certificati tramite l’adempimento in commento.
L’obbligo, dunque, rimarrà per i soli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale aventi importo superiore a 5.000 euro.
 
Ultima modifica:

GIADAC

Utente
Sembrerebbe che non c'è bisogno di inviare tramite Sdi gli acquisti di beni e servizi fino a 5000 euro di importo come è indicato in questo articolo scritto da Raffaele Rizzardi sul sito Ipsoa:
https://www.ipsoa.it/documents/quot...via-sdi-senza-operazioni-importo-trascurabile

Quindi ci si dovrebbe limitare a registrare le fatture solo in modo cartaceo non essendoci più alcun obbligo non solo di invio dell'esterometro ma anche dell'invio delle fatture elettronico attraverso lo Sdi.

Sarebbe davvero un bell'alleggerimento a livello di adempimenti per molti operatori del settore. C'è qualcuno esperto nel campo che possa darmene conferma? Ve ne sarei davvero grato.

Le cessioni di beni sarebbero sono indicate all'art.7 bis del D.P.R. n.633/1972:

Articolo 7 bis -
Territorialita' - Cessioni di beni
Nota:
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall'art. 8, comma 2, Legge 15
dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.
In vigore dal 17/01/2012
Modificato da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se
hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o
assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del
trasporto e' ivi situato.
3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale
sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto
passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto di gas, di energia
elettrica, di calore o di freddo e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e'
trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello
Stato. Se la totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non
consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in
essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti
nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti
di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in
Italia.

Grazie mille.
 
Ultima modifica:

GIADAC

Utente
Buongiorno: da un punto di vista contabile nulla cambia dal 1° luglio - l'integrazione, oltre che in contabilità (ti serve x sterilizzare l'iva, infatti la fattura la registrerai su ambo i registri iva acquisti/vendite) va fatta anche elettronicamente, quindi con spedizione a SDI. Come fare dipende dal software con cui gestisci gli acquisti.
Buongiorno,
Sembrerebbe che, per le operazioni sotto i 5000 euro, non ci sarebbe alcun obbligo di passare attraverso l'Sdi in base al D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) entrato in vigore il 22 Giugno 2022. Gradirei averne conferma da qualcuno. Puoi leggere al riguardo i due post precedenti che ho scritto.

Grazie mille
 
Ultima modifica:
Buongiorno Giada, ti invito a leggere con attenzione i riferimenti del decreto iva DPR 633/72:
ART. 7/BIS - tratta delle cessioni di beni, se di importo < € 5000,00 non vanno a SDI... a mio avviso il comma 1) è quello + importante (gli altri riguardano "transazioni particolari") - te lo evidenzio

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

gli altri commi riguardano i servizi... fai attenzione a rientrare nella casistica di extra-territorialità.
 

GIADAC

Utente
Buongiorno Giada, ti invito a leggere con attenzione i riferimenti del decreto iva DPR 633/72:
ART. 7/BIS - tratta delle cessioni di beni, se di importo < € 5000,00 non vanno a SDI... a mio avviso il comma 1) è quello + importante (gli altri riguardano "transazioni particolari") - te lo evidenzio

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

gli altri commi riguardano i servizi... fai attenzione a rientrare nella casistica di extra-territorialità.
Buongiorno Gianni.

Intanto ti ringrazio per la risposta.

Infatti nei miei post precedenti faccio proprio riferimento all'Art.7 bis comma 1. Nel mio caso specifico mi capita di acquistare da Amazon oggetti informatici provenienti dalla Polonia, Germania o Spagna oppure di usare corrieri italiani tramite una Società intermediaria, Packlink il nome, sita in Spagna che emettono fattura soggetta al Regime del Reverse Charge. Non ho compreso se rientro nella possibilità di evitare di dover creare e comunicare le fatture tramite Sdi oppure devo obbligatoriamente fare questo adempimento.

La seconda operazione di servizio di intermediazione per utilizzare corrieri italiani dovrebbe essere disciplinata dall'Art. 7 sexies:

Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
In vigore dal 10/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 01/06/2020 n. 45 Articolo 1

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione
si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel
territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita'
accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio
dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto
diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza
domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un
soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e
sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a
disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da
diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o
ivi residente senza domicilio all'estero (1);
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea (1).
(1) Ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere f) e g), come sostituite
dall'art. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
1° gennaio 2015 e sono abrogate ai sensi del Decreto legislativo 01/06/2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n.
145 a decorrere dal 10/06/2020.
 
Ultima modifica:
Temo di sì... attendi altri pareri però:
dall'articolo traggo l'ultima domanda

Nel caso di acquisti UE inferiori a 5.000 euro non devo trasmettere il documento di integrazione ma integro solo la fattura ai fini IVA?

No. La soglia di esenzione opera non per tutti gli acquisti esteri ma solo per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, deroghe previste dagli articoli da 7 a 7octies del DPR 633/72. Sono quelle fatture tendenzialmente (tendenzialmente perché per normativa estera quella operazione potrebbe essere esente IVA) con IVA estera esposta perché assoggettate ad IVA nel paese di origine, ad esempio carburanti, alberghi, ristoranti…
 

GIADAC

Utente
Temo di sì... attendi altri pareri però:
dall'articolo traggo l'ultima domanda

Nel caso di acquisti UE inferiori a 5.000 euro non devo trasmettere il documento di integrazione ma integro solo la fattura ai fini IVA?

No. La soglia di esenzione opera non per tutti gli acquisti esteri ma solo per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, deroghe previste dagli articoli da 7 a 7octies del DPR 633/72. Sono quelle fatture tendenzialmente (tendenzialmente perché per normativa estera quella operazione potrebbe essere esente IVA) con IVA estera esposta perché assoggettate ad IVA nel paese di origine, ad esempio carburanti, alberghi, ristoranti…
Si la cosa è chiara e la si desume anche da questa domanda e risposta fornita sul sito fisco7:

In caso di acquisto da fornitore spagnolo di merce che non transita in Italia e che viene venduta a cliente ExtraUE, deve essere emesso documento di integrazione?

Tale operazione non è un’operazione rilevante territorialmente in Italia e quindi va comunicata solo se l’operazione supera la soglia di 5.000 euro.

Solo gli acquisti e le prestazioni di servizi che non transitano o non vengono svolte territorialmente in Italia, fino a 5000 euro, non hanno l'obbligo. Per tutte la altre operazioni, che transitano o vengono effettuate sul territorio italiano, l'obbligo deve essere adempiuto.

Nel mio caso, sia l'acquisto dei beni che il servizio del corriere, sono transitate e svolte in Italia pertanto devo procedere con l'invio all'Sdi di tali fatture. I casi prevalenti dove non c'è questo obbligo sono quelli indicati nella domanda e risposta sopraindicata oppure per quei servizi svolti sul territorio di origine da te indicati come carburanti, alberghi e ristoranti ecc.

Ti ringrazio moltissimo per avermi chiarito definitivamente la casistica e ti auguro Buon lavoro e Buona giornata.
 
Ultima modifica:

GIADAC

Utente
Temo di sì... attendi altri pareri però:
dall'articolo traggo l'ultima domanda

Nel caso di acquisti UE inferiori a 5.000 euro non devo trasmettere il documento di integrazione ma integro solo la fattura ai fini IVA?

No. La soglia di esenzione opera non per tutti gli acquisti esteri ma solo per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, deroghe previste dagli articoli da 7 a 7octies del DPR 633/72. Sono quelle fatture tendenzialmente (tendenzialmente perché per normativa estera quella operazione potrebbe essere esente IVA) con IVA estera esposta perché assoggettate ad IVA nel paese di origine, ad esempio carburanti, alberghi, ristoranti…
Ho parlato telefonicamente con il Dott. Giovanni Fanni, Dottore Commercialista di Cagliari, che aveva scritto questo articolo sullo stesso sito il mese prima, che sembrava dire cose diverse ed in linea con la mia iniziale errata interpretazione:

Mi ha detto che l'articolo è stato una bombetta. Infatti in fondo a tale articolo aveva scritto:

Ma a distanza di pochi giorni dall’esordio della nuova modalità di invio dei dati, il Decreto semplificazioni (DL n. 77/2021 pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021) è tornato in maniera forte sul tema introducendo un nuovo caso di esenzione. L’art. 12 del decreto prevede che “i soggetti tenuti all’adempimento debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, salvo i seguenti casi:
  1. Quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale;​
  2. Quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;​
  3. Quelle, purché di importo non superiore 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72.​
È questo terzo punto la grande novità introdotta dal DL semplificazioni, un caso di esenzione forte che alleggerirà il carico lavorativo di molti addetti al settore.

Purtroppo da successivi approdondimenti ha confermato che le cose non stavano come aveva interpretato inizialmente non andando ad alleggerire per niente il carico lavorativo ma anzi, come sempre accade in Italia, ad aumentarlo. Era sicuramente meglio registrare le fatture ed inviare ogni 3 mesi il file generato dall'esterometro contenente tutte le fatture registrate a tale scopo come accadeva fino al secondo trimestre del 2022.

Ha fatto presente giustamente, cosa che anch'io ho rimarcato, che mettere in atto questi cambiamenti in piena estate dovendo creare i files di questo nuovo adempimento nel mese di Agosto è la solita follia italiana a cui siamo abituati da sempre.
 
Ultima modifica:
Alto