Buongiorno Giada, ti invito a leggere con attenzione i riferimenti del decreto iva DPR 633/72:
ART. 7/BIS - tratta delle cessioni di beni, se di importo < € 5000,00 non vanno a SDI... a mio avviso il comma 1) è quello + importante (gli altri riguardano "transazioni particolari") - te lo evidenzio
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
gli altri commi riguardano i servizi... fai attenzione a rientrare nella casistica di extra-territorialità.
Buongiorno Gianni.
Intanto ti ringrazio per la risposta.
Infatti nei miei post precedenti faccio proprio riferimento all'Art.7 bis comma 1. Nel mio caso specifico mi capita di acquistare da Amazon oggetti informatici provenienti dalla Polonia, Germania o Spagna oppure di usare corrieri italiani tramite una Società intermediaria, Packlink il nome, sita in Spagna che emettono fattura soggetta al Regime del Reverse Charge. Non ho compreso se rientro nella possibilità di evitare di dover creare e comunicare le fatture tramite Sdi oppure devo obbligatoriamente fare questo adempimento.
La seconda operazione di servizio di intermediazione per utilizzare corrieri italiani dovrebbe essere disciplinata dall'Art. 7 sexies:
Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
In vigore dal 10/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 01/06/2020 n. 45 Articolo 1
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione
si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel
territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita'
accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio
dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto
diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza
domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un
soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e
sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a
disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da
diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o
ivi residente senza domicilio all'estero (1);
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea (1).
(1) Ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere f) e g), come sostituite
dall'art. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
1° gennaio 2015 e sono abrogate ai sensi del Decreto legislativo 01/06/2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n.
145 a decorrere dal 10/06/2020.