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Doppia imposizione Germania Italia

Salve a tutti,
sono cittadina italiana e dal 1° Aprile 2014 vivo e lavoro per tutto l'anno in Germania (come lavoratrice dipendente, azienda tedesca che non ha sedi in Italia, svolgo la mia attività esclusivamente per loro e solo in Germania).
Per sei mesi e quindi fino al 30 Settembre sono in periodo di prova, quindi non mi sono ancora iscritta all'AIRE (visto che per iscriversi bisogna prevedere di restare nel Paese straniero per più di 12 mesi). Ora però vorrei iscrivermi (dato che con tutta probabilità resterò in Germania per più di 12 mesi, visto che il mio contratto verrà tramutato a tempo indeterminato), soprattutto per evitare di fare una doppia dichiarazione dei redditi in Italia e in Germania.
Vorrei capire meglio la mia situazione e i vantaggi/svantaggi fiscali dell'iscrizione all'AIRE:
Mi è stato detto dal commercialista di mio padre che se non mi iscrivo all'AIRE e quindi resto fiscalmente residente in Italia sarò tenuta a fare la dichiarazione dei redditi solo in Italia, non anche in Germania (so anche che i lavoratori dipendenti in Germania senza altre fonti di reddito non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi). Però in questo caso come potrei recuperare le imposte che vengono prelevate mensilmente dal mio stipendio dalla Germania, insomma dimostrare che pago già tasse sul mio reddito in Germania? E nel caso le imposte che ho pagato in Germania non bastino a coprire le imposte che avrei dovuto pagare in Italia?

Se invece mi iscrivo all'AIRE (come intendo fare), dal momento dell'avvenuta iscrizione non dovrò dichiarare più nulla allo Stato italiano, giusto? Non ho infatti altre fonti di reddito o beni in Italia. Non ho neanche un conto corrente italiano.

Ma visto che ho cominciato a lavorare già dal 1.4.2014 in Germania e che quindi per un periodo ho percepito reddito in Germania senza essere iscritta all'AIRE, immagino che dovrò comunque dichiarare in Italia i redditi prodotti nel 2014 in Germania fino all'iscrizione all'AIRE (a tale proposito, come data di iscrizione vale la data in cui si presenta la domanda o la data in cui si riceve la conferma dell'iscrizione?).
C'è una sorta di retroattività dell'iscrizione, o devo dichiarare i redditi del 2014 nel periodo non coperto dall'iscrizione?
Come ho già detto, la mia unica fonte di reddito è il mio lavoro dipendente in Germania per ditta tedesca. Vivo stabilmente in Germania (torno in Italia solo per le vacanze) e ho un conto in banca tedesco, e un regolare contratto d'affitto.

Mi sono documentata su Internet (tra forum, TUIR e convenzioni varie) ma devo dire che le mie ricerche non mi hanno aiutata a chiarire la mia situazione, quindi chiedo il vostro aiuto per avere maggiori lumi a riguardo.
Grazie mille per i chiarimenti che potrete darmi.
 

guido1964

Utente
Con riferimento al 2014, non essendoti iscritta all'AIRE, sarai considerata residente in Italia con il conseguente obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Potrai comunque tenere conto delle imposte corrisposte all'estero.
 

Diego.M

Utente
Ciao Alessia

Però in questo caso come potrei recuperare le imposte che vengono prelevate mensilmente dal mio stipendio dalla Germania, insomma dimostrare che pago già tasse sul mio reddito in Germania?

Immagino tu riceva un documento che attesti il prelievo alla fonte o comunque il pagamento delle imposte. Quel documento è ciò che ti permette di dimostrare il pagamento che hai effettuato.

E nel caso le imposte che ho pagato in Germania non bastino a coprire le imposte che avrei dovuto pagare in Italia?

Pagherai la restante quota.

come data di iscrizione vale la data in cui si presenta la domanda o la data in cui si riceve la conferma dell'iscrizione?

Vale la data in cui il Comune riceve dal Consolato la tua richiesta di iscrizione all'AIRE. Il Consolato ha 6 mesi di tempo per trasmetterla (ma di solito lo fanno entro pochi giorni).


Come ha già accennato da Guido, tu nel 2014 saresti considerata residente fiscalmente in Italia, in base al TUIR.
Tuttavia, se ho capito bene la tua situazione, secondo la convenzione ITA-GER contro le doppie imposizioni, art. 4, punto 2.a saresti residente in Germania. Quindi secondo l'art. 15 della stessa convenzione non dovresti pagare in Italia le imposte per il tuo reddito da lavoro dipendente in Germania.

Verifica la tua posizione in base alla convenzione che ho citato.

Ciao
 
Come ha già accennato da Guido, tu nel 2014 saresti considerata residente fiscalmente in Italia, in base al TUIR.
Tuttavia, se ho capito bene la tua situazione, secondo la convenzione ITA-GER contro le doppie imposizioni, art. 4, punto 2.a saresti residente in Germania. Quindi secondo l'art. 15 della stessa convenzione non dovresti pagare in Italia le imposte per il tuo reddito da lavoro dipendente in Germania.

Verifica la tua posizione in base alla convenzione che ho citato.

Ciao
Buongiorno, sono nuova nel forum, ma mi trovo nella stessa condizione di Alessia, vivo in Germania da marzo 2014, lavoro da agosto 2014 in una ditta tedesca, ho un appartamento in affitto (con regolare contratto). Non ho nessun tipo di entrata in Italia (nemmeno per l´anno 2014), ho solo la mia famiglia, che vado a trovare qualche volta all´anno. Ho giá presentato in Germania dichiarazione dei redditi 2014 tramite commercialista tedesco, secondo questo non avendo entrate in Italia non devo fare nessuna dichiarazione.
Secondo peró commercialista italiano, non essendo iscritta AIRE, perché pensavo di rientrare dopo pochi mesi, devo comunque fare dichiarazione anche in italia. (modello unico).
Un paio di domande:
Ma cosa dichiaro nel Mod.Unico italiano? zero reddito in Italia, giá presentata dichiarazione in germania e tasse giá pagate in suddetto paese.

Vorrei capire meglio questa normativa:
secondo la convenzione ITA-GER contro le doppie imposizioni, art. 4, punto 2.a saresti residente in Germania. Quindi secondo l'art. 15 della stessa convenzione non dovresti pagare in Italia le imposte per il tuo reddito da lavoro dipendente in Germania.

chi mi sa aiutare?
grazie.
 
nessuno? :renske:
No faccio le dichiarazioni dei redditi per cui la mia risposta non entra nello specifico, ma è solo generica. Credo che prima di esaminare il l'articolo 4 comma 2 della convenzione si debba vedere il comma 1 dove richiama l'applicazione delle leggi interne dello Stato contraente "......designa ogni persona in virtù della legislazione di detto Stato..." per cui lei in base alla legislazione italiana (art. 3 e 23 del Tuir) è residente in Italia ai fini fiscali. Tutto ciò premesso non vedo alcuna antinomia tra l'articolo 4 della Convenzione e l'articolo 15; dove appunto l'articolo 15 a lei si dovrebbe applicare solo se il datore di lavoro che paga fosse in Italia e in Germania (il datore italiano) non avesse una stabile organizzazione; ma così non è, per cui l'articolo 15 della Convenzione non si può applicare (in caso contrario avremmo avuto la tassazione esclusiva in Italia). Tutto ciò premesso credo che sia corretta la tassazione in Germania, ed in Italia, non potendo applicare l'esenzione di cui all'articolo 15, si dovrebbe applicare la tassazione concorrente, essendo lei residente in Italia.
Saluti.
Luigi Rodella
 
No faccio le dichiarazioni dei redditi per cui la mia risposta non entra nello specifico, ma è solo generica. Credo che prima di esaminare il l'articolo 4 comma 2 della convenzione si debba vedere il comma 1 dove richiama l'applicazione delle leggi interne dello Stato contraente "......designa ogni persona in virtù della legislazione di detto Stato..." per cui lei in base alla legislazione italiana (art. 3 e 23 del Tuir) è residente in Italia ai fini fiscali. Tutto ciò premesso non vedo alcuna antinomia tra l'articolo 4 della Convenzione e l'articolo 15; dove appunto l'articolo 15 a lei si dovrebbe applicare solo se il datore di lavoro che paga fosse in Italia e in Germania (il datore italiano) non avesse una stabile organizzazione; ma così non è, per cui l'articolo 15 della Convenzione non si può applicare (in caso contrario avremmo avuto la tassazione esclusiva in Italia). Tutto ciò premesso credo che sia corretta la tassazione in Germania, ed in Italia, non potendo applicare l'esenzione di cui all'articolo 15, si dovrebbe applicare la tassazione concorrente, essendo lei residente in Italia.
Saluti.
Luigi Rodella


non ho capito molto, perché non é possibile applicare l´art. 15?
come sopra descritto : secondo la convenzione ITA-GER contro le doppie imposizioni, art. 4, punto 2.a sarei residente in Germania.
Quindi secondo l'art. 15 della stessa convenzione non dovrei pagare in Italia le imposte del reddito da lavoro dipendente in Germania.

erro?
 
Ultima modifica:
non ho capito molto, perché non é possibile applicare l´art. 15?
come sopra descritto : secondo la convenzione ITA-GER contro le doppie imposizioni, art. 4, punto 2.a sarei residente in Germania.
Quindi secondo l'art. 15 della stessa convenzione non dovrei pagare in Italia le imposte del reddito da lavoro dipendente in Germania.

erro?
Io, credo si debba applicare l'articolo 4.1 della Convenzione, in base al quale lei è ancora residente fiscale in Italia, e qui deve pagare le tasse per tutto il reddito prodotto del mondo.
A mio giudizio, non si può applicare l'articolo 15 della Convenzione, essendo lei residente in Italia e venendo pagato da un datore tedesco, per cui non può esserci la tassazione esclusiva in Italia. In tal caso si applica il regime della tassazione concorrente. Mi pare comunque che dello stesso avviso fosse il suo commercialista italiano.
Saluti.
l.r.
 
Io, credo si debba applicare l'articolo 4.1 della Convenzione, in base al quale lei è ancora residente fiscale in Italia, e qui deve pagare le tasse per tutto il reddito prodotto del mondo.
A mio giudizio, non si può applicare l'articolo 15 della Convenzione, essendo lei residente in Italia e venendo pagato da un datore tedesco, per cui non può esserci la tassazione esclusiva in Italia. In tal caso si applica il regime della tassazione concorrente. Mi pare comunque che dello stesso avviso fosse il suo commercialista italiano.
Saluti.
l.r.

Mi risulta sempre poco chiaro...:confused:

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Articolo 4 - Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto
Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente (nel mio caso la Germania)

Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.(la mia attivitá é appunto nel secondo stato contraente)
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (GER) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni (superiori nel mio caso) nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

forse non mi é chiaro qualcosa....

Tassazione concorrente cosa significa?
io ho giá presentato dichiarazione dei redditi in germania, e giá fatto richiesta di rimborso di una parte (tramite commercialista che mi dice di non presentare nulla in Italia, nonostante non sia iscritta AIRE - premetto, commercialista italiano in Germania).
cosa andrei a pagare in Italia?
cosa dovrei dichiarare?
 

guido1964

Utente
Nel caso di un’attività di lavoro dipendente svolta all'estero (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nei 12 mesi) va dichiarato il reddito calcolato con le retribuzioni convenzionali (per il 2014 vedi DM 23/12/2013). Dalle imposte calcolate in Italia puoi scomputare quelle già pagate all’estero a titolo definitivo. Se vuoi trasferirti all'estero perchè non ti iscrivi all'AIRE ?
 
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