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Doppia imposizione Germania Italia

Nel caso di un’attività di lavoro dipendente svolta all'estero (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nei 12 mesi) va dichiarato il reddito calcolato con le retribuzioni convenzionali (per il 2014 vedi DM 23/12/2013). Dalle imposte calcolate in Italia puoi scomputare quelle già pagate all’estero a titolo definitivo. Se vuoi trasferirti all'estero perchè non ti iscrivi all'AIRE ?
perché non so ancora cosa faró...ho un lavoro per 6 mesi e poi di nuovo un punto interrogativo...
 
Mi risulta sempre poco chiaro...:confused:

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Articolo 4 - Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto
Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente (nel mio caso la Germania)

Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.(la mia attivitá é appunto nel secondo stato contraente)
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato (GER) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni (superiori nel mio caso) nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

forse non mi é chiaro qualcosa....

Tassazione concorrente cosa significa?
io ho giá presentato dichiarazione dei redditi in germania, e giá fatto richiesta di rimborso di una parte (tramite commercialista che mi dice di non presentare nulla in Italia, nonostante non sia iscritta AIRE - premetto, commercialista italiano in Germania).
cosa andrei a pagare in Italia?
cosa dovrei dichiarare?
Egregio signore,
forse non sono stato chiaro oppure gli argomenti sono difficili da trattare su un forum. Comunque cercherò di essere più semplice.
In base alla Convenzione sopra citata, dall'articolo 4.1 si può rilevare che per determinare la residenza fiscale si deve fare riferimento alle leggi fiscali dello Stato contraente, per cui lei in base agli articoli 2,3,23 del Tuir è residente fiscale in ITALIA. ABBIAMO QUINDI APPURATO CHE E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA.
In base all'articolo 15 della Convenzione, il comma 1 dice che lei residente fiscale in Italia deve pagare le tasse in Germania se la produce il reddito. (TENGA COMUNQUE PRESENTE CHE LO DEVE COMUNQUE PAGARE ANCHE IN ITALIA IN QUANTO LEI E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA).
Proseguendo l'esame dell'articolo 15 al secondo comma, volendo evitare la tassazione concorrente (che significa pagare le tasse in Italia ed in Germania) per quelle attività minori viste in un ambito temporale (pensi se si facessero pagare le tasse per tutti i lavoratori in trasferta, le varie Agenzie sarebbero bloccate), è stato stabilito che se concorrono tutti i requisiti indicati, (lavorare meno di sei mesi nell'anno fiscale, il datore di lavoro deve essere italiano ed in Germania non deve avere stabile organizzazione eccetera) ebbene in questa ipotesi si parla di tassazione esclusiva in Italia, evitando la tassazione concorrente (ripeto duplice imposizione); però nel suo caso così non è perché anche se ha assolto il primo requisito temporale (mi pareva lei avesse lavorato meno di sei mesi), il datore di lavoro che ha pagato le mercedi non è italiano ma tedesco. Per cui, in tale fattispecie non si può applicare l'articolo 15 della Convenzione. Questo comporta l'applicazione della duplice imposizione sia in Italia che in Germania. In Italia avrà diritto a beneficiare del credito d'imposta derivante dalla duplice imposizione secondo le regole stabilite dall'articolo 165 del Tuir. Tutto questo potrebbe venir meno al momento in cui lei perde la residenza fiscale in Italia; le rammento che non è sufficiente iscriversi all'Aire, ma dovrà rispettare gli altri requisiti dell'articolo 2 del Tuir.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Egregio signore,
forse non sono stato chiaro oppure gli argomenti sono difficili da trattare su un forum. Comunque cercherò di essere più semplice.
In base alla Convenzione sopra citata, dall'articolo 4.1 si può rilevare che per determinare la residenza fiscale si deve fare riferimento alle leggi fiscali dello Stato contraente, per cui lei in base agli articoli 2,3,23 del Tuir è residente fiscale in ITALIA. ABBIAMO QUINDI APPURATO CHE E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA.
In base all'articolo 15 della Convenzione, il comma 1 dice che lei residente fiscale in Italia deve pagare le tasse in Germania se la produce il reddito. (TENGA COMUNQUE PRESENTE CHE LO DEVE COMUNQUE PAGARE ANCHE IN ITALIA IN QUANTO LEI E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA).
Proseguendo l'esame dell'articolo 15 al secondo comma, volendo evitare la tassazione concorrente (che significa pagare le tasse in Italia ed in Germania) per quelle attività minori viste in un ambito temporale (pensi se si facessero pagare le tasse per tutti i lavoratori in trasferta, le varie Agenzie sarebbero bloccate), è stato stabilito che se concorrono tutti i requisiti indicati, (lavorare meno di sei mesi nell'anno fiscale, il datore di lavoro deve essere italiano ed in Germania non deve avere stabile organizzazione eccetera) ebbene in questa ipotesi si parla di tassazione esclusiva in Italia, evitando la tassazione concorrente (ripeto duplice imposizione); però nel suo caso così non è perché anche se ha assolto il primo requisito temporale (mi pareva lei avesse lavorato meno di sei mesi), il datore di lavoro che ha pagato le mercedi non è italiano ma tedesco. Per cui, in tale fattispecie non si può applicare l'articolo 15 della Convenzione. Questo comporta l'applicazione della duplice imposizione sia in Italia che in Germania. In Italia avrà diritto a beneficiare del credito d'imposta derivante dalla duplice imposizione secondo le regole stabilite dall'articolo 165 del Tuir. Tutto questo potrebbe venir meno al momento in cui lei perde la residenza fiscale in Italia; le rammento che non è sufficiente iscriversi all'Aire, ma dovrà rispettare gli altri requisiti dell'articolo 2 del Tuir.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Egregio signore,
forse non sono stato chiaro oppure gli argomenti sono difficili da trattare su un forum. Comunque cercherò di essere più semplice.
In base alla Convenzione sopra citata, dall'articolo 4.1 si può rilevare che per determinare la residenza fiscale si deve fare riferimento alle leggi fiscali dello Stato contraente, per cui lei in base agli articoli 2,3,23 del Tuir è residente fiscale in ITALIA. ABBIAMO QUINDI APPURATO CHE E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA.
In base all'articolo 15 della Convenzione, il comma 1 dice che lei residente fiscale in Italia deve pagare le tasse in Germania se la produce il reddito. (TENGA COMUNQUE PRESENTE CHE LO DEVE COMUNQUE PAGARE ANCHE IN ITALIA IN QUANTO LEI E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA).
Proseguendo l'esame dell'articolo 15 al secondo comma, volendo evitare la tassazione concorrente (che significa pagare le tasse in Italia ed in Germania) per quelle attività minori viste in un ambito temporale (pensi se si facessero pagare le tasse per tutti i lavoratori in trasferta, le varie Agenzie sarebbero bloccate), è stato stabilito che se concorrono tutti i requisiti indicati, (lavorare meno di sei mesi nell'anno fiscale, il datore di lavoro deve essere italiano ed in Germania non deve avere stabile organizzazione eccetera) ebbene in questa ipotesi si parla di tassazione esclusiva in Italia, evitando la tassazione concorrente (ripeto duplice imposizione); però nel suo caso così non è perché anche se ha assolto il primo requisito temporale (mi pareva lei avesse lavorato meno di sei mesi), il datore di lavoro che ha pagato le mercedi non è italiano ma tedesco. Per cui, in tale fattispecie non si può applicare l'articolo 15 della Convenzione. Questo comporta l'applicazione della duplice imposizione sia in Italia che in Germania. In Italia avrà diritto a beneficiare del credito d'imposta derivante dalla duplice imposizione secondo le regole stabilite dall'articolo 165 del Tuir. Tutto questo potrebbe venir meno al momento in cui lei perde la residenza fiscale in Italia; le rammento che non è sufficiente iscriversi all'Aire, ma dovrà rispettare gli altri requisiti dell'articolo 2 del Tuir.
Saluti.
Luigi Rodella
buonasera,
specifico, sono una donna, ma non è un problema.
nel 2014 ho avuto un mini job, per 3 mesi, (che però non viene tassato in Germania), e da agosto (5 mesi) assunta come architetto in uno studio di architettura tedesco.
concordato che dovrò fare dichiarazione dei redditi anche in Italia,devo fare riferimento alle retribuzioni convenzionali del 2014, ma quale categoria? quale è il reddito convenzionale?
ringrazio per la disponibilità.
 
buonasera,
specifico, sono una donna, ma non è un problema.
nel 2014 ho avuto un mini job, per 3 mesi, (che però non viene tassato in Germania), e da agosto (5 mesi) assunta come architetto in uno studio di architettura tedesco.
concordato che dovrò fare dichiarazione dei redditi anche in Italia,devo fare riferimento alle retribuzioni convenzionali del 2014, ma quale categoria? quale è il reddito convenzionale?
ringrazio per la disponibilità.
Gentile signora,
io credo che in questo specifico caso, non si possono applicare le retribuzioni convenzionali, in quanto la tabella pubblicata in G.U. il 22 gennaio 2015, non prevede il settore dei dipendenti di studi professionali, ne il settore dei professionisti. Giova peraltro evidenziare che nella circolare 20/e del 13/5/2011 l'Agenzia delle entrate, aveva evidenziato che "la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime" dove per particolare regime l'Agenzia si riferisce all'applicazione delle retribuzioni convenzionali. Da parte mia credo che non si possa assimilare al settore Commercio, presente in tabella.
In conclusione si devono applicare le retribuzioni reali.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Gentile signora,
io credo che in questo specifico caso, non si possono applicare le retribuzioni convenzionali, in quanto la tabella pubblicata in G.U. il 22 gennaio 2015, non prevede il settore dei dipendenti di studi professionali, ne il settore dei professionisti. Giova peraltro evidenziare che nella circolare 20/e del 13/5/2011 l'Agenzia delle entrate, aveva evidenziato che "la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime" dove per particolare regime l'Agenzia si riferisce all'applicazione delle retribuzioni convenzionali. Da parte mia credo che non si possa assimilare al settore Commercio, presente in tabella.
In conclusione si devono applicare le retribuzioni reali.
Saluti.
Luigi Rodella
Non puó essere assimilato alla categoria Edili (impiegato di concetto)?
Per quanto riguarda invece i lavori che in Germania non sono tassati cosa devo fare?
 
Ritengo non si possa applicare un criterio di similitudine.
In merito ai lavori che in Germania non sono tassati, occorre esaminare quali sono ed il motivo di esenzione all'estero. Successivamente, trarre le debite conclusioni con il suo commercialista.
Con i migliori saluti.
l.r.
 

Germanio

Utente
Mi accodo alle domande precedenti,Sono da tempo residente in Germania dove svolgo un lavoro di ricerca con contratti semestrali prima con un contratto della comunità europea non soggetto a tassazione negli stati membri dell'unione, successivamente con un contratto da studente di dottorato ed infine con una posizione da postdottorato gli ultimi due con l'università.
Premettendo che non sono iscritto all'AIRE, sono soggetto alla doppia tassazione o come mi sembra di aver capito sono soggetto solo alla tassazione tedesca?
Cordiali saluti
G.

P.S. Aggiungo che non sono proprietario di nessun immobile ne ho conti in banca in Italia e ho un appartamento in affitto in Germania
 
Ultima modifica:
Mi accodo alle domande precedenti,Sono da tempo residente in Germania dove svolgo un lavoro di ricerca con contratti semestrali prima con un contratto della comunità europea non soggetto a tassazione negli stati membri dell'unione, successivamente con un contratto da studente di dottorato ed infine con una posizione da postdottorato gli ultimi due con l'università.
Premettendo che non sono iscritto all'AIRE, sono soggetto alla doppia tassazione o come mi sembra di aver capito sono soggetto solo alla tassazione tedesca?
Cordiali saluti
G.

P.S. Aggiungo che non sono proprietario di nessun immobile ne ho conti in banca in Italia e ho un appartamento in affitto in Germania
Se nei suoi confronti si può applicare l’articolo 21 della Convenzione Italia – Germania, contro le doppie imposizioni, la tassazione è esclusiva in Germania (veda l’articolo in calce allegato).
Dalla sua richiesta non si comprende se lei è deciso di cambiare la residenza fiscale spostandola in Germania. Se così fosse deve iscriversi Aire in Italia, nonché trasferire in Germania la sua residenza ed il suo domicilio così come definiti nel nostro codice civile.
Saluti.
Luigi Rodella

allegato

Articolo 21 - Insegnanti Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un'università, di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un'altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che è un residente dell'altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
 

giraffa65

Utente
Salve a tutti.
Chiedo scusa per i precedenti 3D. Non capisco perchè si leggano.
Mi accodo pertanto a questo 3D.

In base alla convenzione al link sotto, e di cui riporto un estratto, relativamente all'attribuzione della residenza non v'è cenno alcuno all'Iscrizione AIRE. Si parla solo di abitazione permanente e di interessi vitali.
Pertanto chiedo come fa una persona che lavora da più di 183 giorni in Germania per una ditta tedesca con stipendio accreditato su banca tedesca (intendo sede), che è coperta dal sistema sanitario tedesco, che paga tasse e contributi in Germania, che ha una casa stabile in Germania e relative assicurazioni in Germania ad essere considerata residente in Italia solo perchè non iscritta all'AIRE?
Come già detto prima, la convenzione non mi pare che menzioni l'AIRE.

Per i tedeschi bastano i 183 giorni per essere residenti a tutti gli effetti in Germania.

Grazie!
*******

Articolo 4
Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente dei due Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel modo seguente:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, e' considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

http://www.consfrancoforte.esteri.i...5C/3957/trattatodoppiaimposizioneitaliano.pdf
 
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