I dividendi pagati a residenti all’estero sono imponibili in Italia con una ritenuta alla fonte del 27 per cento a titolo definitivo.
Tuttavia, se il percettore risiede in un Paese legato all’Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta alla fonte effettuata in Italia non può superare la misura massima fissata dalla Convenzione stessa (in genere il 10 o il 15 per cento).
Se il percettore dei dividendi ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, alle quali sono collegate le partecipazioni da cui derivano i dividendi (vedi art. 27, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e Convenzioni per evitare le doppie imposizioni), è qui che tali redditi sono assoggettati ad imposizione, secondo quanto prevede la normativa nazionale per i residenti italiani.
Per rendere immediata l’applicazione di tali misure convenzionali la normativa italiana prevede attualmente un meccanismo in base al quale, nei casi di azioni e titoli similari, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., le agevolazioni di tipo convenzionale possono essere applicate direttamente dagli intermediari.
I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso - fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta - dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un interessante studio:
GUIDA FISCALE PER RESIDENTI ALL’ESTERO
da cui ho “copia/incolla” quanto sopra.
Consulta il sito
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebcc314d44b3024/guida_non_residenti.pdf
censore