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Diritto Tributario: Decadenza credito Irpef

glfis

Utente
Siccome il credito origina dall'esposizione in dichiarazione (quadro RX), il diritto al credito è maturato con la presentazione della dichiarazione. L'esercizio di tale diritto si prescrive nei 10 anni. (Cass. Sent. 4145/2016). L'istanza di rimborso pertanto non è finalizzata a costituirti il diritto al rimborso in quanto già è sorto con la presentazione della dichiarazione dei redditi quanto piuttosto ad esercitarlo.
Mai smentita fu cosa più gradita, e dire che l'istanza di rimborso l'avevo presentata prima dell'utilizzo in compensazione, ma quelli dell'AdE mi avevano detto che il lasso di tempo per esercitarla era di 48 mesi.

Mi pare anche che questa nuova sentenza possa pure tornare utile per confutare la questione della decadenza del credito quando usato in compensazione.

Mi sapete dire se esistono servizi seri e di affidabilità comprovata in cui esperti in diritto tributario potrebbero occuparsi del ricorso in Ctr , non so proprio a chi rivolgermi ?
 

glfis

Utente
Valli a trovare gli avvocati tributaristi e/o commercialisti che abbiano dimestichezza con una materia complessa come il diritto tributario e riferimenti a sentenze della Corte di Cassazione.

Dovrei andare da un professionista di grido e spendere una cifra, con il rischio che per un banale errore dell'atto o del giudice si debba fare appello e magari andare in Cassazione. Parlo per esperienza personale e vorrei starne alla larga ... Ad ogni modo provo ad informarmi.

Interessante la questione di poter chiedere il rimborso tenendo conto della sentenza che mi hai indicato, la quale mi pare molto esplicita e che ben si adatta al mio caso: da quello che dice quel testo, non potrebbero negarmi il rimborso Irpef ed a questo punto l'atto con cui hanno sancito la decadenza dello stesso potrebbe perdere la sua legittimità ...
 

Rocco

Utente
Se l'Ade nega espressamente il rimborso ovvero non prende in considerazione l'istanza a tal fine presentata non ti rimane che adire il contenzioso per far valere le tue ragioni. In tale caso le ultime due chances che ti rimangono per chiudere "bonariamente" la vicenda sarebbero: 1) la mediazione tributaria ex art. 17-bis Dlgs 546/92; 2) la conciliazione giudiziale ex art. 48 Dlgs 546/92 (fuori udienza) e 48-bis Dlgs 546/92 (in udienza). Entrambi i procedimenti però richiedono la presentazione del ricorso (la conciliazione richiede anche la pendenza del giudizio!!), e dunque il sostenimento di costi da pagare al professionista che ti assiste, a meno che tu non voglia difenderti da solo (in caso di valore della lite inferiore a 3.000 euro però).
Saluti.
 

glfis

Utente
Un’istanza di rimborso è stata presentata presso l’AdE il 07/02/2018 , è questo è stato fatto nonostante mi avessero detto che il rimborso andava richiesto entro 48 mesi.

Non ho annullato questa richiesta dopo aver usato il credito in compensazione, quindi potrei chiedere informazioni sullo stato della domanda: allora mi dissero che ci sarebbero voluti 24 mesi circa per vagliarla.

Resta ora da capire se la mia domanda di rimborso sia conforme al modello ministeriale che segua lo schema tipico di cui all'art. 30 d.p.r. n. 633/1972 di cui parla la sentenza che mi hai indicato: quelle difformi potrebbero restare assoggettate alla decadenza biennale.

Nella ricevuta che l’AdE mi ha rilasciato e in cui dichiarano di aver protocollato la domanda non ci sono informazioni utili.
 
Ultima modifica:

Rocco

Utente
La sentenza fa riferimento ad un credito IVA, ma i principi in essa espressi dalla Cassazione possono certamente riguardare anche l'ambito delle II.DD.
L'istanza di rimborso IRPEF può essere presentata in forma libera, al limite si può utilizzare la modulistica predisposta da Ade, ma ciò non è obbligatorio.
Detto questo, a mio avviso l'errore commesso è stato quello di aver utilizzato in compensazione il credito oltre il termine previsto dall'art. 17 Dlgs 241/97 in assenza di riporto nelle dichiarazioni successive. Tale situazione, pertanto, andrebbe sanata versando quanto richiesto dall'Ade.
Circa l'istanza di rimborso presentata il 07/02/2018, se l'Ade non l'ha rigettata mediante notifica di diniego espresso, da impugnare entro 60 gg. dalla notifica, allora puoi impugnare il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi.
Saluti.
 

glfis

Utente
La sentenza fa riferimento ad un credito IVA, ma i principi in essa espressi dalla Cassazione possono certamente riguardare anche l'ambito delle II.DD.
L'istanza di rimborso IRPEF può essere presentata in forma libera, al limite si può utilizzare la modulistica predisposta da Ade, ma ciò non è obbligatorio.
Ok, quindi i modelli di cui parla la sentenza si riferiscono alla richiesta di rimborso Iva. Io ho invece utilizzato il modello per richiedere il rimborso Irpef che mi ha fornito L'AdE , quindi dovrei essere a posto.

Circa l'istanza di rimborso presentata il 07/02/2018, se l'Ade non l'ha rigettata mediante notifica di diniego espresso, da impugnare entro 60 gg. dalla notifica, allora puoi impugnare il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi.
Trascorso tutto questo tempo posso considerare con certezza che la mia istanza di rimborso sia stata rifiutata o è meglio che chieda informazioni sul suo stato ?
 

Rocco

Utente
Il silenzio rifiuto si forma decorsi 90 gg. dalla presentazione dell'istanza senza che l'ufficio in tale lasso di tempo abbia notificato atto di diniego espresso.
E' comunque opportuno chiedere informazioni sullo stato della pratica presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Saluti.
 

glfis

Utente
Se possibile ti chiedo un ultimo chiarimento: nel caso dovessi difendermi da solo e la Ctp non mi dia ragione, verrò condannato a pagare le spese legali di controparte ?

Riguardo i tempi per fare ricorso, devo considerare 60 giorni da quando ho ricevuto il diniego dell’AdE con sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto ?
 

Rocco

Utente
E' probabile.
In caso di diniego espresso il ricorso va notificato all'Ade entro 60 gg. dalla notifica. Sì, trattandosi di termine processuale si tiene conto della sospensione feriale dei termini.
Aggiungo che nel tuo il ricorso sarà un ricorso-reclamo ex art. 17-bis Dlgs 546/92 in quanto dovrai esperire la fase di mediazione, che dura 90 gg. dalla notifica del ricorso e solo in seno all'esito negativo di tale fase potrai costituirti in giudizio (nei successivi 30 gg.) presso la CTP.
Saluti.
 
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