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Diritto Tributario: Decadenza credito Irpef

glfis

Utente
Salve,

Dal modello Unico Persone Fisiche 2012 relativo al periodo d’imposta 2011 risulta un credito Irpef correttamente esposto nel quadro Rx che per dimenticanza non è stato riportato nelle dichiarazioni successive, solo nel 2013 non è stata presentata dichiarazione.

All’esito di un controllo automatizzato, l’Agenzia delle Entrate ha sanzionato l’impiego di tale credito avvenuto nel febbraio 2018, rigettando le successive spiegazioni del contribuente e considerando il credito decaduto.

L’attuale normativa fiscale o recenti pronunciamenti giudiziari possono consentire di recuperare il credito o magari vincere un’eventuale contenzioso in Commissione Tributaria ?

Grazie.
 

glfis

Utente
Nel rispondere al controllo automatizzato dell'AdE ho fatto riferimento a questo articolo di Fiscoetasse , alle norme ed alla sentenza della Cassazione richiamata.

In seguito l’AdE mi ha risposto citando a sua volta uno stralcio di quella stessa sentenza che riporto:

“Condizione necessaria e sufficiente ad evitare la decadenza, a sensi del citato art. 28, è che il contribuente esponga il credito nella prima (oggi seconda) dichiarazione utile. Ciò fatto, la decadenza è evitata. Deve affermarsi il principio che ove un contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, in quanto la decadenza è comminata dalla norma soltanto nel caso in cui il credito o l’eccedenza di imposta non venga riportata nella prima dichiarazione utile”.

Secondo loro sarei incorso in decadenza in quanto la prima dichiarazione utile sarebbe quella successiva a quella in cui ho correttamente esposto il credito Irpef.

Ma la sentenza non dice che la prima dichiarazione utile debba essere successiva ad un’altra: se la mia interpretazione è corretta, avrei ottemperato alle disposizioni ed evitato la decadenza.

Cosa ne pensate ?
 

Rocco

Utente
Infatti in questo caso la legge non prevede termini di decadenza mentre dovrebbe assumere rilevanza il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.
Detto questo, la questione andrebbe approfondita.
Saluti.
 

glfis

Utente
Credo che sarebbe utile verificare se l'importo sia tale da consentire o meno la convenienza a percorrere la strada del contenzioso ciao
L'Irpef ammonta a 910 €, la sanzione a 91 € e gli interessi a 56,64 € per un totale di 1.057,64 € , quindi non è proprio una somma irrilevante e visto che non supera i 3000 € potrei difendermi senza un legale.

Già nella mia risposta all'AdE ho comunicato che la prima rata della soma pretesa è stata pagata, questo al fine di evitare l'aggravio della sanzione dovuta al ritardato pagamento e poter valutare meglio il da farsi.

Quale sarebbe la logica evoluzione di questa situazione: devo smettere di pagare, attendere l'arrivo della cartella esattoriale e poi fare ricorso in commissione tributaria o è meglio pagare e poi chiedere il rimborso in Ctr ?
 

Rocco

Utente
Se decadi dalla rateazione dell'avviso bonario ti becchi comunque l'iscrizione a ruolo con le sanzioni piene, ovviamente sulla differenza non pagata.
Detto questo, forse sarebbe opportuno effettuare il pagamento delle restanti rate e inoltrare istanza di rimborso del credito a suo tempo indicato in dichiarazione. A seguito del ricevimento dell'istanza l'ufficio potrà: 1) riconoscere il rimborso; 2) negare il rimborso con diniego espresso e quindi impugnare tale atto; 3) non rispondere affatto e quindi impugnare il silenzio rifiuto che verrà a formarsi decorsi 90 gg. dalla presentazione.
Se non hai dimestichezza con il contenzioso tributario il consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista.
Saluti.
 

glfis

Utente
La presentazione di un’istanza di rimborso va fatta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi, considerando che il credito risale al 2011, tale termine è ormai decorso.

Come detto nel mio post iniziale, il modello Unico PF 2013 relativo al periodo d’imposta 2012 non è stato presentato: il professionista che ha compilato le dichiarazioni successive, non avrebbe forse dovuto avere avviso dell'esistenza del credito (come si evince dall'articolo lincato sopra) in modo da esporlo nelle dichiarazioni sucessive ?

Se dovesse emergere responsabilità del Caf che ha compilato le dichiarazioni forse si potrebbe esigere un indennizzato dalla loro assicurazione.
 

Rocco

Utente
Siccome il credito origina dall'esposizione in dichiarazione (quadro RX), il diritto al credito è maturato con la presentazione della dichiarazione. L'esercizio di tale diritto si prescrive nei 10 anni. (Cass. Sent. 4145/2016). L'istanza di rimborso pertanto non è finalizzata a costituirti il diritto al rimborso in quanto già è sorto con la presentazione della dichiarazione dei redditi quanto piuttosto ad esercitarlo.
Saluti.
 
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