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Diritto CCIAA

Elena82

Utente
Aiuto aiuto aiuto

Ho una ditta artigiana individuale.
Mi sono dimenticata di pagare il diritto annuale.
Ho visto che posso fare il ravvedimento operoso, ma non ho capito quanto devo pagare (è il mio primo diritto annuale).
Mi potete aiutare?

Grazie
 

giglipaff

Utente
Riferimento: Diritto CCIAA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO
Viale Giotto n. 4 – 52100 Arezzo



RAVVEDIMENTO OPEROSO



Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. 472/1997.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la sezione ICI ed altri tributi locali, avendo cura di indicare quale anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
Non è possibile compensare le somme dovute a titolo di ravvedimento operoso.


***** *** *****


RAVVEDIMENTO BREVE - entro 30 giorni dalla violazione mediante il pagamento contestuale di:
- tributo dovuto e non versato, con il codice 3850;
- interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e quello in cui viene effettivamente eseguito, con il codice 3851 (fino al 31 dicembre 2007 il tasso legale era del 2,5%, dal 1° gennaio 2008 è pari al 3%):
tributo di cui al cod. 3850 x tasso legale x giorni di ritardo
36.500
- sanzione del 3,75% del tributo dovuto, pari ad 1/8 del minimo (30%), con codice 3852.


Il ravvedimento breve è utilizzabile per sanare violazioni relative al diritto annuale dovuto dalle imprese che si iscrivono o che iscrivono unità locali nel corso dell’anno; per le imprese e le unità locali già iscritte al 1° gennaio, che non hanno effettuato il versamento del diritto annuale entro il 16.06.2008, è conveniente pagare la maggiorazione dello 0,40% (senza arrotondamenti e anche in caso di compensazione con altri tributi/contributi) entro i 30 giorni successivi, anziché calcolare il ravvedimento operoso.


***** *** *****







RAVVEDIMENTO LUNGO - entro 1 anno dalla violazione mediante il pagamento contestuale di:
- tributo dovuto e non versato, con il codice 3850;
- interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e quello in cui viene effettivamente eseguito, con il codice 3851 (fino al 31 dicembre 2007 il tasso legale era del 2,5%, dal 1° gennaio 2008 è pari al 3%):
tributo di cui al cod. 3850 x tasso legale x giorni di ritardo
36.500
- sanzione del 6% del tributo dovuto, pari ad 1/5 del minimo (30%), con codice 3852.


Le imprese che non hanno versato il diritto annuale per l’anno 2007, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il ravvedimento operoso entro il 15.06.2008.

e' tutto quello che ho trovato!!:smile1:
ti dovrebbe bastare.
ciao ciao
 

Elena82

Utente
Riferimento: Diritto CCIAA

Grazie molte, ma l'importo da pagare qual è?
88 euro o sulla base del fatturato (min. 200 euro)?
 

giglipaff

Utente
Riferimento: Diritto CCIAA

Il Decreto 1° febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008) ha disposto gli importi del diritto annuale per il 2008, il quale viene determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato Irap del 2007 a seconda che il soggetto sia iscritto nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle Imprese. IMPORTANTE:
Soggetti iscritti nel Registro delle Imprese dal 1° gennaio 2008 al 4 marzo 2008
Le imprese che si sono iscritte per la prima volta dall’ 1/01/2008 e fino al 4/03/2008 (data di entrata in vigore del DM dell’01/02/2008) sono tenute a conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione, se questo risulta essere inferiore ai nuovi importi, ovvero ad utilizzare in compensazione l’eventuale credito se l’importo pagato risulta superiore a quanto dovuto con i nuovi importi, entro il 16/06/2008 (oppure 16/07/2008 con la maggiorazione dello 0,40%). Soggetti iscritti nel Registro delle Imprese a partire dal 5 marzo 2008
In questi casi il versamento va effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione nelle nuove misure previste dal DM 1/02/2008 per i soggetti iscritti nella sezione speciale e nella misura fissa di 200,00 euro, per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria, per la sede più l’importo dovuto per le eventuali unità locali.
Soggetti iscritti nella Sezione Speciale del Registro Imprese
I soggetti iscritti nella sola sezione speciale sono tenuti al pagamento per la sede di un importo fisso così stabilito:

Imprese individuali 88,00 euro
Società semplici agricole 88,00 euro
Società semplici non agricole 144,00 euro
Società tra avvocati 170,00 euro



Per le eventuali unità locali , le imprese devono versare, per ogni unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro per ciascuna unità.
Le imprese che hanno sede all’estero devono versare un diritto fisso di 110,00 euro per le eventuali unità locali ubicate in Italia. Soggetti iscritti nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese
I soggetti iscritti nella sezione ordinaria, ancorché annotati nella sezione speciale, sono tenuti al pagamento per la sede , di un importo determinato sulla base del fatturato Irap realizzato nel 2007.Le aliquote da applicare sono le seguenti:

FATTURATO ALIQUOTE IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
Fino a 100.000,00 200,00 euro
(misura fissa) 200,00
oltre 100.000,00 Fino a 250.000,00 0,015% 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000
oltre 250.000,00 Fino a 500.000,00 0,013% 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000
oltre 500.000,00 Fino a 1.000.000,00 0,010% 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000
oltre 1.000.000,00 Fino a 10.000.000,00 0,009% 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
oltre 10.000.000,00 Fino a 35.000.000,00 0,005% 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
oltre 35.000.000,00 Fino a 50.000.000,00 0,003% 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
oltre 50.000.000,00 0,001% 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 fino ad un massimo di 40.000,00 euro



Per le eventuali unità locali , le imprese devono versare, per ogni unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro per ciascuna unità. Le imprese che hanno sede all’estero devono versare un diritto fisso di 110,00 euro per le eventuali unità locali ubicate in Italia. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F 24 entro il 16 giugno 2008, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali, la cifra non si arrotonda.
 
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