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Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buongiorno, in questa discussione stiamo parlando di chi aderendo alla "definizione dei carichi di ruolo pregressi" prevista dall'art.12 della legge 289/2002 (Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso), aveva pagato solo la "prima rata" alla scadenza e non pagato o pagato in ritardo il restente "seconda rata". A seguito di quando appena descritto, il contribuente si è visto non riconoscere implicitamente (cioè senza alcuna comunicazione) o esplicitamente (con lettera dell'A.E.) il condono, ritrovandosi a ruolo l'intero carico decurtato della prima rata (considerato un semplice acconto).:yes2:
Caro Titti,
mi spiace ma non sono d'accordo.
Inizialmente ai bolli auto si doveva applicare l'art. 12 che Tu hai citato, e per questo le Equitalia di tutta Italia, in forza del co. 2 dello stesso articolo, hanno inviato la famosa offerta di condono.
Successivamente, con la L'21.02.2003 n. 27 è stato inserito l'art. 5 quinquies al D.L. 282/2002, modificato con il D.L. 59/03, da applicarsi ai bolli erariali per il principio di specialità.
Questo articolo ha previsto che per i bolli auto erariali la definizione avvenisse solo previo pagamento del 100% del tributo, condonandosi unicamente interessi e sanzioni.
Per i bolli auto regionali (quelli dopo il 1.1.1999), invece, occorre sempre fare riferimento ai provvedimenti locali.
Quanto poi alla dilazionabilità del bollo auto evaso in caso di condono, lo stesso art. 5 quinquies ammette la definibilità "mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 maggio 2003", termine poi prorogato dal D.M. 07.04.2003 al 26.05.2003.
Quindi, l'art. 12 che tu hai citato non mi pare inerente alla questione (mi segnali, comunque, chi, prima, aveva parlato di rateizzazione?).
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Caro Titti,
mi spiace ma non sono d'accordo.
Inizialmente ai bolli auto si doveva applicare l'art. 12 che Tu hai citato, e per questo le Equitalia di tutta Italia, in forza del co. 2 dello stesso articolo, hanno inviato la famosa offerta di condono.
Successivamente, con la L'21.02.2003 n. 27 è stato inserito l'art. 5 quinquies al D.L. 282/2002, modificato con il D.L. 59/03, da applicarsi ai bolli erariali per il principio di specialità.
Questo articolo ha previsto che per i bolli auto erariali la definizione avvenisse solo previo pagamento del 100% del tributo, condonandosi unicamente interessi e sanzioni.
Per i bolli auto regionali (quelli dopo il 1.1.1999), invece, occorre sempre fare riferimento ai provvedimenti locali.
Quanto poi alla dilazionabilità del bollo auto evaso in caso di condono, lo stesso art. 5 quinquies ammette la definibilità "mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 maggio 2003", termine poi prorogato dal D.M. 07.04.2003 al 26.05.2003.
Quindi, l'art. 12 che tu hai citato non mi pare inerente alla questione (mi segnali, comunque, chi, prima, aveva parlato di rateizzazione?).
Comunque, Titti, è possibile che tale interpretazione sia sbagliata, però ti segnalo che è la stessa sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nei famosi provvedimenti di diniego e non mi pare per nulla campata in aria.
Fammi sapere cosa ne pensi.
Saluti
 

titti900

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buongiorno, in questa discussione (vedi primo post inserito da chi ha posto la domanda) stiamo parlando di art.12 Legge 289/2002 e parziale pagamento di quanto dovuto dopo la definizione. Non stiamo entrando nel merito dei tributi "condonati", ma stiamo discutendo se il pagamento della prima rata (80%) è "atto" sufficiente alla definizione (e la cassazione mi sembra abbia perfettamente affermato di si). Per quanto riguarda poi tasse regionali, provinciali, comunali ecc. condonate e non riconosciute poi, pur non avendo approfondito la materia, a mio parere richiamando in causa lo statuto del contribuente, e quindi la buona fede tra Stato e Contribuente (legge 27/2000 art.10 "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2.
Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.",
mi resta un po' difficile quindi credere che:
1- Il concessionario mi informa che posso "condonare" pagando una somma pari al 25% l'importo iscritto a ruolo (art.12 della legge 289/2002) :yes2:
2- Io Pago il 25% come mi ha richiesto il concessionario :smile1:
3- Il concessionario o L'A.E. mi dice che quei tributi non potevano essere definiti con l'art. 12! :eek:
Quindi non mi pare proprio che "Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria" :mad:
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buongiorno, in questa discussione (vedi primo post inserito da chi ha posto la domanda) stiamo parlando di art.12 Legge 289/2002 e parziale pagamento di quanto dovuto dopo la definizione. Non stiamo entrando nel merito dei tributi "condonati", ma stiamo discutendo se il pagamento della prima rata (80%) è "atto" sufficiente alla definizione (e la cassazione mi sembra abbia perfettamente affermato di si). Per quanto riguarda poi tasse regionali, provinciali, comunali ecc. condonate e non riconosciute poi, pur non avendo approfondito la materia, a mio parere richiamando in causa lo statuto del contribuente, e quindi la buona fede tra Stato e Contribuente (legge 27/2000 art.10 "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2.
Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.",
mi resta un po' difficile quindi credere che:
1- Il concessionario mi informa che posso "condonare" pagando una somma pari al 25% l'importo iscritto a ruolo (art.12 della legge 289/2002) :yes2:
2- Io Pago il 25% come mi ha richiesto il concessionario :smile1:
3- Il concessionario o L'A.E. mi dice che quei tributi non potevano essere definiti con l'art. 12! :eek:
Quindi non mi pare proprio che "Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria" :mad:
Ok, Titti, sull'argomento della discussione hai pienamente ragione.

Sulle tasse automobilistiche regionali, naturalmente, condividuo l'applicabilità del principio del legittimo affidamento.

Sviluppo però la riflessione di ieri dopo alcuni ulteriori approfondimenti e sollecito la tua opinione.

Ricapitolando, l'AE sostiene che le tasse automobilistiche si dividono in erariali e regionali facendo evidente riferimento a quelle escluse (erariali) e quelle comprese (regionali) nel D.Lgs 504/1992 che ha modificato la tassa automobilistica in tassa automobilistica erariale.
Di conseguenza ritiene sia da applicarsi alle prime l'art. 5 quinquies già citato (100% del bollo evaso) mentre alle seconde l'art. 13 L.289 e, quindi rimandando alle varie leggi regionali di adesione al condono.

E qui casca l'asino, parrebbe.

Si, perchè, l'art. 13 attribuisce (ma ce n'era davvero bisogno considerando la riforma del titolo V della Costituzione) agli enti locali il potere di condonare i tributi locali.
Peccato che la Corte Costituzionale abbia più volte dichiarato (e penso a ragione anche se lasciando alcuni dubbi) che la tassa automobilistica regionale, alla faccia del nome, è un TRIBUTO STATALE.
Guarda le sentenze 296 e 311 del 2003.
Ne deriva che le regioni non avrebbero comunque potuto, a mio avviso, aderire al condono poichè si trattava di tributi non loro!
Ne deriverebbe, però, anche la paradossale situazione in cui i bolli auto regionali pur condividendo la stessa identica natura di quelli cosiddetti erariali non potrebbero essere condonati: no in base all'art. 5 quinquies perchè parla di erariali nè in base all'art. 13 perchè limitato ai tributi locali, mentre questo è un tributo statale.
Una soluzione (almeno per i ruoli emessi fino al 31.12.1998, quando la competenza amministrativa era statale) potrebbe, allora, essere quella di applicare nuovamente l'art. 12: questo, infatti, fa riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali. Quindi, pagamento al 25%.
Per i ruoli emessi, invece, dagli uffici regionali si prospetterebbe una interessante questione di costituzionalità: pur trattandosi, infatti, di tributi dalla medesima natura (identici presupposti) e fonte (legge statale) degli altri, questi non potrebbero giovare di una disposizione agevolativa senza alcun ragionevole motivo.

Cosa ne pensi?
 

Fraulisse

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao a tutti,

cercavo qualche info in rete in ordine all'oggetto in discussione e così mi sono iscritto a questo forum.

Questo è il mio caso:

In data 29 gennaio 2010 è arrivata una racomandata con il "provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma" dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari 1.
Anche nel mio caso si dice che "le somme versate sono da considerarsi quale pagamento a titolo di acconto dell'importo complessivo iscritto a ruolo".

Dato che molti degli iscritti a questo forum hanno avuto a che fare con lo stesso tipo di problematica, vorrei sapere se si possa applicare un qualche termine di prescrizione per evitare di pagare altre somme, dal momento che l'AE ha comunicato questo diniego solo nel 2010 e facendo presente che il prospetto contabile inviato insieme al diniego riporta i seguenti dati:

ANNO RUOLO: 2000
DATA CONSEGNA RUOLO: 25-05-2000 (data di affidamento del ruolo)
ANNO D'IMPOSTA: 1993
DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 18-09-2007

Poi sotto questi dati sono riportati gli importi che sono stati versati il 5-05-2003

Non essendo esperto in materia posso solo fare questo tipo di considerazione.
E' possibile che a distanza di circa 7 anni l'agenzia delle entrate chieda di pagare altri soldi per un auto che per di più è stata rottamata a metà degli anni '80?

Posso fare ricorso senza rivolgermi ad un avvocato?
e quanto mi verrebbe a costare?

Ringrazio chiunque possa darmi una risposta a ciò.
 
Ultima modifica:

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao a tutti,

cercavo qualche info in rete in ordine all'oggetto in discussione e così mi sono iscritto a questo forum.

Questo è il mio caso:

In data 29 gennaio 2010 è arrivata una racomandata con il "provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma" dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari 1.
Anche nel mio caso si dice che "le somme versate sono da considerarsi quale pagamento a titolo di acconto dell'importo complessivo iscritto a ruolo".

Dato che molti degli iscritti a questo forum hanno avuto a che fare con lo stesso tipo di problematica, vorrei sapere se si possa applicare un qualche termine di prescrizione per evitare di pagare altre somme, dal momento che l'AE ha comunicato questo diniego solo nel 2010 e facendo presente che il prospetto contabile inviato insieme al diniego riporta i seguenti dati:

ANNO RUOLO: 2000
DATA CONSEGNA RUOLO: 25-05-2000 (data di affidamento del ruolo)
ANNO D'IMPOSTA: 1993
DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 18-09-2007

Poi sotto questi dati sono riportati gli importi che sono stati versati il 5-05-2003

Non essendo esperto in materia posso solo fare questo tipo di considerazione.
E' possibile che a distanza di circa 7 anni l'agenzia delle entrate chieda di pagare altri soldi per un auto che per di più è stata rottamata a metà degli anni '80?

Posso fare ricorso senza rivolgermi ad un avvocato?
e quanto mi verrebbe a costare?

Ringrazio chiunque possa darmi una risposta a ciò.
Ciao!
Detta così mi pare assolutamente ricorribile.
Per valutare la convenienza, comunque, bisognerebbe che riportassi anche l'ammontare della questione.

Saluti
 

stabia71

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buonasera, cortesemente vorrei un'informazione;
ho fatto ricorso avverso alla comm. tribut. prov. di rovigo per il diniego
spedendo tutto per posta (risiedo a genova) secondo procedura; dopo la seconda spedizione del ricorso + ricevuta + atto impugnato cosa succede ma la mia domanda è che un eventuale risposta della commissione mi sarà trasmessa tramite posta?
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buonasera, cortesemente vorrei un'informazione;
ho fatto ricorso avverso alla comm. tribut. prov. di rovigo per il diniego
spedendo tutto per posta (risiedo a genova) secondo procedura; dopo la seconda spedizione del ricorso + ricevuta + atto impugnato cosa succede ma la mia domanda è che un eventuale risposta della commissione mi sarà trasmessa tramite posta?
è difficile rispondere senza aver letto l'atto e cosa hai chiesto.
In linea di massima, comunque, la fissazione della data d'udienza è comunicata per posta.
Ma hai indicato la conformità degli atti spediti all'originale?
 

Kob

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

... dopo la seconda spedizione del ricorso + ricevuta + atto impugnato cosa succede ma la mia domanda è che un eventuale risposta della commissione mi sarà trasmessa tramite posta?
non ho capito la questione della "seconda spedizione" (la prima non andava bene!?).

ad ogni buon conto, il segretario della commissione avvisa tramite posta le parti costituite della data dell'udienza. Dopo la discussione (e il successivo deposito delle motivazioni), le parti costituite ricevono anche la comunicazione del dispositivo della sentenza.

se sei abilitato a entratel, puoi "seguire" le fasi del processo tramite l'applicazione interrogazione dati delle commissioni tributarie (sotto il menù consultazioni e dopo aver "identificato" la controversia nella procedura informatica).
 

mayo87

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao a tutti

innanzitutto vorrei ringraziarvi per quello che fate e soprattutto per la semplicità con quale esponente i problemi. Premesso che non sono un esperto in materia vorrei sottoporvi la mia esperienza:

mio padre, avvalendosi della 289/02 ha condonato alcuni bolli non pagati pagando l'intera somma prevista (il 25% del totale non pagato precedentemente) il 14/05/2003 . Ora l'AE, tramite l'ormai tristemente famoso "diniego ecc ecc "richiede il restante 75%.
Il prospetto contabile riporta questi dati:

ANNO RUOLO: 2001
DATA CONSEGNA RUOLO: 10-05-2001 (data di affidamento del ruolo)
ANNO D'IMPOSTA: 1995
DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 25-09-2007


Sto tentando di scrivere il ricorso pertanto avrei bisogno di qualche norma cui fare riferimento e alcuni suggerimenti sulla stesura del testo.
Nel mio navigare in rete ho trovato riferimenti a:

Sentenza n. 6370 del 22 marzo 2006 (se la Corte afferma che "per l'efficacia del condono è sufficiente l'avvenuta presentazione di regolare istanza di condono e il pagamento, in caso di rateizzazione, della prima rata" va da sé che il pagamento dell'intero corrispettivo segue lo steso ragionamento. Corte di cassazione, sentenza n. 6370 del 22 marzo 2006. Lite pendente attaccata alla prima rata )

l'art. 13 c. 1 della L. 289/2002 profila dubbi di legittimità costituzionale laddove verrebbe a crearsi una disparità di trattamento tra cittadini residenti nelle regioni che hanno aderito al condono (che verrebbero avvantaggiati dal condono stesso) e cittadini residenti in regioni che invece non vi hanno aderito violando in tal modo l'art. 3 della Costituzione.
http://www.fiscoetasse.it/forum/dillo-fisco-e-tasse/60065-condono-bolli-auto.html

Sent. n. 22569 del 23 settembre 2009 - depositata il 23 ottobre 2009 (già citata in questo topic) che fa riferimento alla sent n 6730/2006 sopradetta

Possono bastare o ho bisogno di altro? C'è qualcosa che non deve assolutamente mancare nel presentare un ricorso?

Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
 
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