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Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Didi

Utente
Ciao a tutti,
un mio cliente ha ricevuto un provvedimento di diniego della definizione art. 12 (rottamazione dei ruoli) per tardivo versamento della seconda rata del 20%.
Posto che, in vista della proposizione del ricorso, sarei grato a tutti quanti vogliano partecipare alla discussione con apporti di dottrina o giurisprudenza (possibilmente favorevoli ai contribuenti :D ), voglio sottoporvi un dubbio di carattere, per così dire, procedurale.

L'atto di adesione al condono è stato sottoscritto dal contribuente in data 16.05.2003. La seconda rata andava versata entro il 16.04.2004 (anche se almeno la metà di coloro che hanno aderito, rifacendosi all'impostazione originaria che prevedeva il pagamento della seconda rata un anno dopo la prima, hanno pagato in ritardo). La domanda è: secondo voi, nell'apparente silenzio della legge, qual'è il termine entro cui l'Amministrazione Finanziaria può notificare il diniego? Vale il termine di 4 anni dopo la presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 43 del 600/73, e quindi il termine era il 31.12.2007? o il 31.12.2008 considerando come dies a quo il pagamento della seconda rata? ci sono altri termini? o semplicemente, l'Agenzia ha un'azione sine diee può fare i propri comodi mentre l'esattoria iscrive ipoteca su tutto ciò che trova????

Grazie a tutti!
 

milly12

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao! A me è successa la stessa cosa! O meglio il tuo cliente è stato fortunato perchè almeno ha in mano un diniego al quale opporsi mentre a me non è mai stato notificato nulla.. ho scoperto della non accettazione del condono dalla notifica delle intimazioni di pagamento da parte della Sestri Equitalia! In pratica le rate del condono pagate sono state considerate dei semplici acconti!
Comunque non mi perdo d'animo e ho richiesto, tramite lettera all'Agenzia delle Entrate di avere un diniego scritto per potermi opporre. Intanto sto "studiando" del materiale per poter ricorrere.
Ho trovato un estratto della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez III n. 174/3/05 pronunciata il 29/11/05 e depositata il 21/03/06 nella quale viene riconosciuto che "l' errore nel pagamento delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle, a causa delle continue e disordinate proroghe dei condoni, rientra tra gli errori scusabili. Inoltre, il saldo versato in ritardo non fa decadere dalla sanatoria." Credo che sia un sentenza molto importante.. purtroppo non ho letto l'intera sentenza e se dovessi trovarla ti pregherei di farmela avere in qualche modo.. te ne sarei grata!!
Inoltre ho trovato anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle incongruenze notevoli.. se sei interessato ti posso mandare i link di ciò che ho trovato.. fammi sapere!
Ti chiedo solo di farmi sapere come si sviluppa la tua situazione e se trovi qualcosa che può aiutarmi! Grazie! Ciao
 

Didi

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao!
Quanto all'atto di diniego, fosse stato per l'AdE lo staremmo ancora aspettando... di fatto, il cliente è andato a chiedere la rateazione in esattoria e si è accorto che le cartelle condonate non erano state cancellate, abbiamo allora inoltrato istanza di sgravio (motivandola con il condono) all'AdE, che ci ha risposto con il provvedimento di diniego.
Riguardo le sentenze: CTP Matera la conoscevo, ma la motivazione è praticamente introvabile, infatti sto allegando al ricorso il solo dispositivo, sperando che al giudice basti :D
Per il resto ti segnalo:
CTP Agrigento 358/1/2005 del 16/01/2006
CTP Rieti 53 del 30/04/2007

Queste due sentenze le trovi nel servizio doc. tributaria dell'AdE.

In più, ma sono in dubbio se utilizzarla o meno:
Cassazione sez. V, 22/03/2006 n. 6370.
Non riguarda direttamente la fattispecie, ma fa riferimento ad una interpretazione analogica delle norme del condono che, se accettata, sarebbe favorevolissima... il problema è che c'è stata poi la sentenza della Cass. sull'art. 9-bis, che di fatto ha detto che le norme del condono non sono suscettibili di analogia e ha inoltre concluso che, proprio per questo, nel caso dei condoni c.d. premiali il pagamento di una rata fa decadere dal beneficio... per questo sono incerto se utilizzare la sentenza.

Spero di essere stato utile... attendo i tuoi link! Ciao
 

milly12

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao!
Ti ringrazio per le informazioni. Ho trovato la sentenza di Rieti ma non quella di Agrigento.. Nel servizio di documentazione economica e tributaria non l'ho trovata.. mi copi il link preciso? Grazie! :D

Nel frattempo ho trovato un'altra sentenza a nostro favore ma anche in questo caso ho trovato solo un'estratto:

sentenza CTP di Avellino sezione V, n. 2 del 15/01/2007

che ha dichiarato l'efficacia della sanatoria art 12 in caso di omesso versamento della seconda e ultima rata in quanto la norma nulla dispone in caso di omesso versamento dell'ultima rata dovuta. Per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza si applicano le disposizioni dell'art 14 DPR 602/73. E' inoltre dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi legali.

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare questi 2 scadenzari:

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria_2003/sanatoria/scadenze.pdf
questo riporta come data della seconda rata: "in corso di definizione"

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe0ce4bb0ca1e2/scadenze.pdf
questo riporta come data della seconda rata: "18 aprile 2005"

Poi c'è questo parere che sicuramente avrai già letto ma che è fondamentale per il nostro ricorso:
http://www.studiotributariovillani.it/pareri/dettaglio_parere.asp?ID=1225

Spero di esserti stata d'aiuto.. Sto aspettando dal 9 di settembre che l'AdE risponda alla mia richiesta di sgravio o di diniego.. E' normale tutto sto tempo? Ciao! Fammi sapere come va il tuo ricorso.. e grazie ancora!
 

Kob

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao! A me è successa la stessa cosa! O meglio il tuo cliente è stato fortunato perchè almeno ha in mano un diniego al quale opporsi mentre a me non è mai stato notificato nulla ...
e già che fortuna ... ha vinto al super enalotto ... a lui hanno notificato l'atto di dienigo espresso !?!?

scusatemi ma io non vi capisco proprio ... il processo tributario è un processo di impugnazione: il contribuente impugna sempre un atto e si rivolge al giudice per chiederne l'annullamento.

l'unica eccezione a questo meccanismo è l'impugnazione avverso il diniego tacito all'istanza di rimborso: in quel caso non si impugna un atto espresso ... ma si impugna il silenzio della controparte di fronte all'istanza di rimborso.

l'art. 19, DLgs 546/1992 al primo comma lettera h) indica tra gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari", ergo non esiste il diniego tacito alla sanatoria: se il Fisco ritiene che la sanatoria effettuata non era corretta (oppure non ho versato le somme previste, oppure ho sbagliato a presentare la domanda, ecc.) deve notificare un atto di diniego e avverso tale atto il contribuente può proporre ricorso.

punto e stop.

ora voi avete delle situazioni in cui il Fisco contesta la legittimità della sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 e ... vi attivate per farvi notificare l'atto di diniego!?!?!?

ma di grazia: perchè mai fate questo regalo enorme all'Agenzia delle entrate?

se non hanno notificato l'atto di diniego allora la sanatoria del contribuente è valida! E nessun agente della riscossione può contestarla ... basta rivolversi al giudice tributario impugando le iscrizioni a ruolo tuttora in essere ...

il giudice preso atto della sanatoria presentata, preso atto che manca qualsiasi diniego espresso (atto esplicito che l'AdE deve notificare con tutti i crismi di legge) ... non potrà fare a meno che ordinare la cancellazione delle iscrizioni a ruolo tuttora in essere.

sfido poi che l'agenzia delle entrate, una volta che le avete messo la pulce nell'orecchio, vi notifica l'atto di diniego ... l'agenzia delle entrate ... un monumento vi deve fare ... avete sanato (pro Fisco) una situazione di evidente illegittimità.

mi sforzo ... ma niente da fare ... io proprio non vi capisco: non trovo nulla da gioire per un atto di diniego notificato, quando ciò accade io mi mangio le mani ... e sai che "fortuna" ha avuto quel contribuente che tale diniego ha ricevuto
 

prostaf

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Sai Kob l'ansia è una brutta bestia, non si vuole capire che con il fisco nella maggior parte dei casi bisogna fare come il Cinese che aspetta che passi sul fiume il cadavere del nemico!!!!
 

Didi

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao Kob,
premetto ringraziandoti per la lezione di diritto tributario sull'impugnabilità degli atti... prometto che ne farò tesoro.

Anzi, sai che ti dico? con la mia macchinetta del tempo torno indietro al momento in cui il sig. Tal De'Tali, cliente, mi rappresenta la situazione, e faccio esattamente come dici tu. Gli dico: "Non si preoccupi, sig. Tal De'Tali, il condono è valido! Ora prendo le cartelle e le impugno!!!". Deposito il mio bel ricorso in CTP contro le cartelle, e ci metto pure l'istanza di sospensione delle stesse, dovesse mai l'esattoria mettersi in testa di iscrivere ipoteca sugli immobili del sig. Tal De'Tali, o di bloccargli qualche pagamento (il sig. Tal De'Tali è un professionista che lavora molto con la Pubblica Amministrazione).

Sai come finisce, secondo me?

1) Il Giudice esamina l'istanza di sospensione. L'accoglimento dell'istanza prevede la delibazione sul merito. La delibazione sul merito passa attraverso un esame sommario sull'ammissibilità del ricorso. Il Giudice guarda le cartelle ed esclama: "Poffarbacco, ma sono cartelle del 2000 o precedenti! Il termine per ricorrere è scaduto, ad occhio e croce, da 8 anni!!!" e notifica a me ed al cliente una bella cartolina in cui mi comunica che, a suo modesto avviso, il ricorso è inammissibile.

2) Nel frattempo, l'AdE, che ha ricevuto il ricorso, notifica COMUNQUE al cliente l'atto di diniego del condono, sanando la propria mancanza, visto che a quanto pare non ha alcun termine per farlo se non l'ordinaria prescrizione decennale (questo era il mio dubbio iniziale ed ancora nessuno è stato capace di rispondermi :D)

3) A quel punto (nella migliore delle ipotesi, è passato un anno) sono costretto a riproporre il ricorso contro l'atto di diniego.

4) Nel frattempo, in assenza di un atto di sospensione, al mio cliente è stato minacciato il blocco di TUTTI i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni; per evitare ciò, è stato costretto a chiedere la rateazione sull'INTERO monte delle cartelle (nel caso di specie i soli ruoli oggetto di condono ammontano a più di 500.000 euro) ed ha iniziato a pagare le rate anche su quelle oggetto di condono. Se avessi sollecitato l'atto di diniego e lo avessi immediatamente impugnato, chiedendo la sospensione d'urgenza inaudita altera parte ex art. 47 3° comma, motivandola proprio con l'imminente definizione della rateazione, avrei evitato tutto ciò.

5) Tal De'Tali si presenta al mio studio e da fuoco sotto il mio naso al mandato a suo tempo conferitomi . Dopo 4 mesi ricevo dal suo legale una richiesta di risarcimento danni per infedele patrocinio. C'è l'assicurazione... per fortuna l'intera vicenda si risolve solo in un aumento del premio.

6) Conclusione inevitabile: tu, Kob, sei il mio assicuratore. Ti ho smascherato. Il tuo è un vile complotto per guadagnare sulle mie disgrazie, confessa ;)

Fuori dalle facili ironie, impugnare le cartelle oggetto di condono significa diventare lo zimbello delle CTP di tutt'Italia: non sei più nei termini da svariati anni, non hai un solo motivo per contestare la validità delle cartelle, insomma, perdi solo del tempo.

Concludo: se vuoi aspettare il cadavere del tuo nemico sulla riva del fiume, come suggerisce il buon Prostaf, almeno assicurati che gli argini siano saldi e non vengano spazzati via dalla prime piogge...

ps Milly: grazie dei link! Appena arrivo in studio domani ti mando il collegamento esatto alla sentenza che non trovi. Poi ce ne sono altre 14mila che riguardano l'art. 9-bis che potrebbero essere applicabili per analogia... ma mi sembra rischioso (v. mio post precedente). Io per l'istanza di diniego ho aspettato 3 mesi... ma c'era di mezzo l'estate.
 
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Rocco

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Il problema adesso è che cmq devi impugnare l'atto di diniego poiché il mancato pagamento delle rate successive alla prima non inavlida l'efficacia della sanatoria.
Da ultimo cfr Ctr Lombardia Sent. n. 62/06/08 del 30/05/08 dep. 09/10/2008 intervenuta sulla sanatoria ex art. 9-bis L. 289/2002.
 

Kob

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

... premetto ringraziandoti per la lezione di diritto tributario sull'impugnabilità degli atti ... prometto che ne farò tesoro..
mi spiace che la prendi così: non sono qualificato a sufficienza per dare lezioni di diritto tributario a nessuno.

prima che la discussione sfugga di mano, un paio di considerazioni:

1) si discute di una questione tecnica e non di un problema matematico: non esiste una sola soluzione al tuo problema, io mi sono limitato ad esporti una strategia processuale (se non esiste il diniego espresso di condono, la sanatoria si intende perfezionata) sulla base delle informazioni fornite ... se scrivi nel forum devi anche mettere in conto che qualcuno possa pensarla diversamente da te;
2) per quanto ho potuto comprendere la strada di questo contenzioso parte in salita perchè non sono stati effettuati nei termini i versamenti ... dal punto di vista pratico la soluzione che ho proposto cerca di recuperare una situazione che (forse) è già segnata in partenza;

... Anzi, sai che ti dico? con la mia macchinetta del tempo torno indietro al momento in cui il sig. Tal De'Tali, cliente, mi rappresenta la situazione, e faccio esattamente come dici tu. Gli dico: "Non si preoccupi, sig. Tal De'Tali, il condono è valido! ...
no, al cliente devi dire l'esatto contrario, ovverosia qualcosa del tipo: "la sanatoria non è stata effettuata correttamente versando alle scedenza previste gli importi dovuti; secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent.18353/2007) in questi casi la definizione non si è perfezionata; possiamo solo provare a fare ricorso eccependo l'omessa notifica di un provvedimento espresso di diniego e, in subordine, l'errore scusabile. In ogni caso, la strada è in salita, si prepari al peggio".

siamo commericialsti, mica facciamo miracoli ...


... Ora prendo le cartelle e le impugno!!!". ...
no, io non farei neppure questo. Giustamente rilevi che è ampiamente trascorso il termine per impugnare le cartelle, il punto, tuttavia, non è l'impugnazione delle cartelle, ma l'omessa notificazione del provvedimento di diniego al condono.

Proviamo a ragionare per assurdo.

proviamo a pensare che la sanatoria fosse stata fatta correttamente (pagando l'importo dovuto alle scadenze prescritte) e proviamo a pensare cosa sarebbe successo se anche in quel caso non fossero state cancellate le iscrizioni a ruolo.

Anche in questa ipotesi non avrei mai impugnato le cartelle (in quanto tali: entrando nel merito delle stesse), ma avrei fatto ricorso eccependo che le stesse sono illegittime perchè già definite tramite sanatoria.

Ecco questo è il punto: la sanatoria ha definito le pendenze tributarie e oggi non si discute più sulle cartelle (sul merito delle stesse) ma solo sulla sanatoria. Delle due l'una: o la sanatoria è valida (e allora le cartelle sono illegittime); o la sanatoria non è valida (e allora le cartelle sono legittime).


... Deposito il mio bel ricorso in CTP contro le cartelle, e ci metto pure l'istanza di sospensione delle stesse, dovesse mai l'esattoria mettersi in testa di iscrivere ipoteca sugli immobili del sig. Tal De'Tali, o di bloccargli qualche pagamento (il sig. Tal De'Tali è un professionista che lavora molto con la Pubblica Amministrazione). ...
l'agente della riscossione può adottare tutte le misure cautelari che preferisce (ipoteca o fermo), ma se le stesse si basano su atti illegittimi (le cartelle sanate) ... sono di riflesso atti illegittimi.

... Sai come finisce, secondo me? ...
no, non lo so e non lo sapremo mai: temo sia stata scelta una strada processuale differente e ora non si può tornare indietro.

Per favore, però, quando uscirà la sentenza, posta sul forum come finisce questa vicenda, sia nel bene, che nel male ... e io mi auguro di cuore che finisca bene per te e per il cliente ... mica lavoro nell'AdE ... :eek:

... 2) Nel frattempo, l'AdE, che ha ricevuto il ricorso, notifica COMUNQUE al cliente l'atto di diniego del condono, sanando la propria mancanza, visto che a quanto pare non ha alcun termine per farlo se non l'ordinaria prescrizione decennale ...
non credo si applichi la prescrizione decennale: come data direi 31.12.2008 (per formare e notificare gli atti di diniego e le cartelle relative alle rate omesse delle sanatorie)

...Fuori dalle facili ironie, impugnare le cartelle oggetto di condono significa diventare lo zimbello delle CTP di tutt'Italia: ...
Concordo. Difatti non devi impugnare le cartelle in quanto tali, ma piuttosto eccepire che - aderendo alla sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 - il contribuente ha sanato le proprie pregresse pendenze e, pertanto, le iscrizioni a ruolo non hanno più ragione di esistere e devono essere cancellate. Sulle cartelle non vi è più nulla da dire da un pezzo: oggi si discute sulla sanatoria e in mancanza di un diniego espresso la sanantoria si intende perfesionata: tutto il resto, viene di conseguenza (illegittimità cartelle di pagamento, ipoteche iscritte, fermi amministrativi, ecc.).
 
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Didi

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao Kob,
forse sono stato un po' criptico nell'esporre il caso. Vengo e mi spiego.
Il Tal De'Tali in questione si è presentato un bel giorno con le carte del condono, ed una comunicazione del comune di... diciamo Foligno (per la privacy :D) nella quale lo si avvertiva dell'impossibilità a procedere ad un consistente pagamento, in quanto la ricerca condotta presso Equitalia aveva dato esito positivo: cosa che lo stranizzava, in quanto per alcune cartelle aveva già ricevuto il beneficio della maggiore rateazione e procedeva regolarmente con i pagamenti alle scadenze previste, mentre presumeva che tutte le altre fossero state sanate dal condono.
In effetti, la seconda rata di condono era stata pagata oltre i (presunti) termini previsti dalla legge.
Ora, pur condividendo in astratto la tua strategia processuale, e pur (ti prego di credermi, e so che lo farai ;)) dovendomi rodere il fegato essendo costretto ad intimare all'AdE di compiere il suo dovere notificando al cliente l'atto di diniego, non ho potuto fare altro.

Infatti, come correttamente rilevavi nel tuo precedente post, il processo tributario è per natura un processo di impugnazione.

Orbene, io mi trovavo nella condizione di poter impugnare:
- le cartelle: impossibile per scadenza dei termini;
- l'iscrizione a ruolo: idem, ed in più assenza di vizi propri dell'iscrizione medesima.
Avrei potuto impugnare il pignoramento presso terzi che Equitalia si apprestava ad eseguire; ma di fatto, non sarebbe cambiato nulla, visto che di fronte alla mia eccezione di assenza di un atto di diniego del condono, l'AdE mi avrebbe semplicemente notificato l'atto...e buonanotte. Facendo come ho fatto, credo di aver risparmiato tempo (e sappiamo bene che il tempo è denaro, o meglio, in questo caso... il tempo è interessi di mora :D)

Avrebbe cambiato le cose soltanto la validità della scadenza da te indicata per l'emissione dell'atto di diniego (31/12/2008); in quel caso, avrei potuto aspettare l'anno nuovo per muovermi (e se fosse arrivata nel frattempo qualche batosta dall'esattoria... amen). Personalmente, però, sono convinto che, applicandosi detto termine alle notifiche di cartelle recanti somme rinvenienti dalle varie forme di condono, difficilmente avrei potuto invocare il termine per somme che, nel caso di specie, sono già state iscritte a ruolo e notificate in tempi non sospetti.

Insomma: per avere uno straccio di pezzo di carta da impugnare, dovevo per forza avere l'atto di diniego (o per lo meno il diniego delle istanze di sgravio delle cartelle). A malincuore, ho dovuto sollecitarlo. Spero di essere stato più chiaro di prima :)

Grazie per il contributo e, riguardo alla pubblicazione della sentenza, contaci. Coi tempi delle CTP se ne parlerà chissà quando, ma vi farò sapere com'è andata!

Ciao
 
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