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Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

stabia71

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buonasera al forum ed auguro un felice anno nuovo a tutti.
Non ho nessuna esperienza sia legale che fiscale e di conseguenza ho letto le varie discussioni ma non mi è ancora chiaro come procedere.
la mia situazione è questa:
nel maggio 2003 l'AE mi ha comunicato che potevo usufruire del condono ruoli art. 12 l.289/2002 inerente ad una cartella esattoriale e la cifra che dovevo pagare ed io ho pagato.
A questo punto è meglio spiegare il perchè di questa cartella; nel lontano 1997
sono stato denunciato (prima ed unica) dai carabinieri di Rovigo perchè ero alla guida di un auto (affidatami dalla società per cui lavoravo e poco dopo fallita) che aveva la carta di circolazione sequestrata.
Dopo qualche anno mi chiamava un avvocatessa di Rovigo dicendomi che aveva ricevuto l'incarico come legale d'ufficio da parte del tribunale di rovigo
per assistermi nella causa che dovevo affrontare per la famosa denuncia prima citata.
La stessa mi spiegava che sarei stato condannato ma se patteggiavo, poichè incensurato, la pena si tramutava in una pena di tipo pecuniaria.
Ingenuamente accettai il consiglio e patteggiai.
Nel 2002 arrivò la prima quientanza di pagamento e su consiglio di un altro avvocato feci ricorso al giudice di pace di napoli che in prima istanza accettò il ricorso, sospendendo momentaneamente il pagamento della cartella per ulteriri accertamenti. Quando arrivò il condono lo stesso avvocato mi consigliò di pagare
spiegandomi che l'esito del ricorso era incerto e i tempi ancor di più e quindi era meglio usufruire del condono.
Alla fine di novembre 2009 ho ricevuto avviso di provvedimento di diniego ,dall'Argenzia dell'entrate di Rovigo, che mi informa di non avere "più" i requisiti per il condono e di conseguenza devo mettermi in contatto, tramite un numero verde, con una società equitalia polis di napoli per conoscere l'esatto ammontare dell'importo ancora iscritto a ruolo e come pagare.
La mia domanda è: se devo pagare o posso fare ricorso? (ah, del primo ricorso non ho saputo più niente poichè durante il frangente della storia mi sono trasferito a genova)
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che leggeranno la mia vicenda e sapranno darmi qualche consiglio.
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao,
ho appena finito di scrivere un ricorso alla CTP MI per una questione simile.
Se vuoi mandami copia della tua documentazione, così la studio e ti do il mio parere.
Saluti
 

titti900

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Cari Amici, finalmente la sentenza n. 22569 del 23 settembre 2009, depositata il 23 ottobre 2009 della Cassazione ha fugato ogni dubbio sull'applicabilità di quanto disposto dalla sentenza sempre di cassazione n°6370 anche per l'art.12 della legge 289/2002.

Vi Posto quello che sono riuscito a trovare in attesa di una pubblicazione completa:

.......Questa Corte ha infatti affermato che dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289 come emerge dalle disposizioni di cui agli art. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12, secondo periodo e 19, quarto periodo; 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 – si ricava che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma.
Pertanto, pur pronunciandosi in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 16 della L. 289/2002, la Corte nella sentenza in questione, ha chiaramente affermato che nel sistema della legge in esame (quindi non solo nell’ipotesi di cui al citato art. 16 ma anche nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di cui all’art. 12 della stessa legge) il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente (vd. Cass. n. 6370/2006).

:s-sault:
 

thebiker

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Salve a tutti.
ieri anche a mio padre è arrivata la lettera di diniego del condono.
E come a lui anche ad altre 1800 persone nel comune di Albano Laziale.
Oggi su suggerimento di un'impiegato dell'ufficio delle entrate è stato nella banca che si occupava e si occupa,della riscossione delle rate e che nel lontano 2003 lo aveva informato della possibilità di aderire al condono facendogli per altro tutti i conteggi per estinguere il debito.
La stessa banca oggi lo ha informato che per incomprensioni tra la banca stessa e l'ufficio delle entrate, a suo tempo ci fù un errore e che quindi ora avrebbe dovuto pagare la restante somma.
Vi sembra normale che dopo 7 anni si sono accorti di un loro errore e solo adesso informano l'utente?
Se avete qualche suggerimento ve ne sare grato.
Saluti.
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Salve a tutti.
ieri anche a mio padre è arrivata la lettera di diniego del condono.
E come a lui anche ad altre 1800 persone nel comune di Albano Laziale.
Oggi su suggerimento di un'impiegato dell'ufficio delle entrate è stato nella banca che si occupava e si occupa,della riscossione delle rate e che nel lontano 2003 lo aveva informato della possibilità di aderire al condono facendogli per altro tutti i conteggi per estinguere il debito.
La stessa banca oggi lo ha informato che per incomprensioni tra la banca stessa e l'ufficio delle entrate, a suo tempo ci fù un errore e che quindi ora avrebbe dovuto pagare la restante somma.
Vi sembra normale che dopo 7 anni si sono accorti di un loro errore e solo adesso informano l'utente?
Se avete qualche suggerimento ve ne sare grato.
Saluti.

Certo che non è normale.
L'unica cosa che puoi fare è un bel ricorsino.

Saluti
 

Kob

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Cari Amici, finalmente la sentenza n. 22569 del 23 settembre 2009, depositata il 23 ottobre 2009 della Cassazione ha ...
potresti controllare i riferimenti perchè questa sentenza che citi non la trovo da nessuna parte ... :confused:

forse è sbagliato il numero, o la data di deposito :confused:

o entrambi :confused:

oppure ho cercato male io :p (e in tal caso magari la potresti postare ... o indicare dove si può reperire)
 

titti900

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Caro Kob sul portale di documentazione tributaria ancora non è stato pubblicato, e sui motori di ricerca non appare, prova in qualche sito che raccoglie le sentenze di cassazione aggiornato. Ti posto quello che sono riuscito a trovare. La sentenza è molto chiara, e non lascia dubbi di interpretazione. Spero di fare cosa gradita.

Sent. n. 22569 del 23 settembre 2009 - depositata il 23 ottobre 2009

Agevolazioni tributarie – Condono fiscale – Definizione della lite pendente
Rateizzazione dell’importo dovuto – Ritardato pagamento delle rate successive alla prima - Revoca del beneficio – Legittimità – Esclusione – Art. 7, comma 5, e seguenti della L. 27 dicembre 2002, n. 289

Massima: In tema di agevolazioni tributarie, dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289 come emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12, secondo periodo e 19, quarto periodo; 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 – si ricava che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Svolgimento del processo e motivi della decisione – L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della S.r.l. XXXXX (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 59/5/07, depositata il 5 marzo 2007, con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento Iva e Irpef 1996, la commissione tributaria regionale Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per condono) rilevando che il ritardato pagamento del saldo non costituisce motivo per annullare la richiesta di condono, potendo l’ufficio iscrivere a ruolo le somme eventualmente dovute (per mancato pagamento di rate successive) con le relative sanzioni e gli interessi.
Giova innanzitutto evidenziare che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal Collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale come espressamente riconosciuto dall’ultimo comma della anzidetta disposizione, laddove si prevede che, ove la Corte ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte per la trattazione in camera di consiglio – che sono evidentemente quelle formulate nella relazione preliminare – rinvia la causa alla pubblica udienza (vd.,SS.UU., n. 7433/2009).
Tanto premesso, alla stregua della valutazione del collegio, il quesito che conclude il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione degli art. 12 della L. 289/2002 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992, si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la decadenza dal beneficio del condono) deve ritenersi validamente formulato, con la conseguenza che il relativo motivo deve ritenersi ammissibile. Tale motivo risulta tuttavia infondato.
Questa Corte ha infatti affermato che dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289 come emerge dalle disposizioni di cui agli art. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12, secondo periodo e 19, quarto periodo; 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 – si ricava che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Pertanto, pur pronunciandosi in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 16 della L. 289/2002, la Corte nella sentenza in questione, ha chiaramente affermato che nel sistema della legge in esame (quindi non solo nell’ipotesi di cui al citato art. 16 ma anche nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di cui all’art. 12 della stessa legge) il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente (vd. Cass. n. 6370/2006). Il collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale sopra esposto in assenza di valide ragioni per discostarsene, e pertanto il primo motivo di ricorso deve essere respinto, con assorbimento del secondo motivo (censurante una ulteriore ratio decidendi posta dai giudici d’appello a sostegno della decisione assunta), atteso che l’eventuale accoglimento di tale secondo motivo non potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza impugnata, che resterebbe pur sempre sorretta dalla prima ratio decidendi non fondatamente censurata in questa sede.
Poiché l’unico precedente di legittimità in materia consta di un obiter di tipo estensivo, ancorché particolarmente persuasivo perché sostenuto da una analisi ricostruttiva della ratio legis, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

:wavetowel2:
Ho messo questa faccina perchè mi fa ridere!!!
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Rottamazione ruoli resi esecutivi entro il 31.12.2000 ma "affidati" al Concessionario il 10.01.2001
Buonasera tutti, è il mio primo intervento nel forum. Il problema di una mia cliente è simile a quello esposto da Pizziconi, ma è più grave nel senso che in quest'ultimo caso ci troviamo di fronte ad un' iscrizione ipotecaria, che comunque è un 'atto impugnabile. Nel mio caso invece, l' esattore procede
ex art.48 bis/602 con esecuzione mobiliare e nello specifico con pignoramento presso terzi. In questa situazione, purtroppo, ci si trova in un "cul de sac" , primo perchè in mancanza del famoso atto di diniego non può instaurarsi un valido contenzioso, secondo perchè avverso la citata procedura espropriativa mobiliare non è prevista la ricorribilità ( art.57 del DPR 602/73) ad eccezione delle ipotesi di impugnazione per motivi che attengono, ex art. 615 c.p.c. la pignorabilità dei beni.Pertanto, oltre che sollecitare e poi impugnare l' atto di diniego e nel contempo chiedere la sospensione della procedura coattiva, non vedo altre strade. C' è qualcuno che l' ha spuntata ? Grazie anticipatamente !
Ciao Ulisse,
ti do un suggerimento.
Poichè il ruolo è impugnabile, potresti richiedere un estratto di ruolo a Equitalia, impugnare questo e sostenere l'estinzione del debito per l'avvenuto pagamento del condono, chiedendo l'estinzione del procedimento ex art. 61 D.P.R. 602/1973 e nel frattempo la sospensione dell'esecuzione ex art. 60.
E' giusto un'idea che formulo senza conoscere le carte e, quindi, potrebbe essere sbagliata.
Fammi sapere se è fattibile.
Saluti
 

D.C.

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Caro Kob sul portale di documentazione tributaria ancora non è stato pubblicato, e sui motori di ricerca non appare, prova in qualche sito che raccoglie le sentenze di cassazione aggiornato. Ti posto quello che sono riuscito a trovare. La sentenza è molto chiara, e non lascia dubbi di interpretazione. Spero di fare cosa gradita.

Sent. n. 22569 del 23 settembre 2009 - depositata il 23 ottobre 2009

Agevolazioni tributarie – Condono fiscale – Definizione della lite pendente
Rateizzazione dell’importo dovuto – Ritardato pagamento delle rate successive alla prima - Revoca del beneficio – Legittimità – Esclusione – Art. 7, comma 5, e seguenti della L. 27 dicembre 2002, n. 289

Massima: In tema di agevolazioni tributarie, dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289 come emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12, secondo periodo e 19, quarto periodo; 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 – si ricava che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Svolgimento del processo e motivi della decisione – L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della S.r.l. XXXXX (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 59/5/07, depositata il 5 marzo 2007, con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento Iva e Irpef 1996, la commissione tributaria regionale Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per condono) rilevando che il ritardato pagamento del saldo non costituisce motivo per annullare la richiesta di condono, potendo l’ufficio iscrivere a ruolo le somme eventualmente dovute (per mancato pagamento di rate successive) con le relative sanzioni e gli interessi.
Giova innanzitutto evidenziare che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal Collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale come espressamente riconosciuto dall’ultimo comma della anzidetta disposizione, laddove si prevede che, ove la Corte ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte per la trattazione in camera di consiglio – che sono evidentemente quelle formulate nella relazione preliminare – rinvia la causa alla pubblica udienza (vd.,SS.UU., n. 7433/2009).
Tanto premesso, alla stregua della valutazione del collegio, il quesito che conclude il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione degli art. 12 della L. 289/2002 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992, si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la decadenza dal beneficio del condono) deve ritenersi validamente formulato, con la conseguenza che il relativo motivo deve ritenersi ammissibile. Tale motivo risulta tuttavia infondato.
Questa Corte ha infatti affermato che dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289 come emerge dalle disposizioni di cui agli art. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12, secondo periodo e 19, quarto periodo; 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 – si ricava che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Pertanto, pur pronunciandosi in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 16 della L. 289/2002, la Corte nella sentenza in questione, ha chiaramente affermato che nel sistema della legge in esame (quindi non solo nell’ipotesi di cui al citato art. 16 ma anche nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di cui all’art. 12 della stessa legge) il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente (vd. Cass. n. 6370/2006). Il collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale sopra esposto in assenza di valide ragioni per discostarsene, e pertanto il primo motivo di ricorso deve essere respinto, con assorbimento del secondo motivo (censurante una ulteriore ratio decidendi posta dai giudici d’appello a sostegno della decisione assunta), atteso che l’eventuale accoglimento di tale secondo motivo non potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza impugnata, che resterebbe pur sempre sorretta dalla prima ratio decidendi non fondatamente censurata in questa sede.
Poiché l’unico precedente di legittimità in materia consta di un obiter di tipo estensivo, ancorché particolarmente persuasivo perché sostenuto da una analisi ricostruttiva della ratio legis, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

:wavetowel2:
Ho messo questa faccina perchè mi fa ridere!!!
Ciao Titti,
scusa ma non capisco: a me pare che si stesse parlando di condono saldato solo nei limiti del 25% dell'imposta evasa (prima versione del condono) anzichè del 100% (versione definitiva).
La sentenza citata, invece, fa riferimento al caso diverso della rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'adesione del condono.
A me pare che si tratti di 2 questioni diverse.
 

titti900

Utente
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Buongiorno, in questa discussione stiamo parlando di chi aderendo alla "definizione dei carichi di ruolo pregressi" prevista dall'art.12 della legge 289/2002 (Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso), aveva pagato solo la "prima rata" alla scadenza e non pagato o pagato in ritardo il restente "seconda rata". A seguito di quando appena descritto, il contribuente si è visto non riconoscere implicitamente (cioè senza alcuna comunicazione) o esplicitamente (con lettera dell'A.E.) il condono, ritrovandosi a ruolo l'intero carico decurtato della prima rata (considerato un semplice acconto).:yes2:
 
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