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Detrazione 50% rifacimento tetto

wmar

Utente
Salve a tutti,
il rifacimento della copertura di un immobile consistente nella (1) rimozione delle tegole, (2) apposizione di una guaina impermeabile e (3) riposizionamento delle tegole precedentemente rimosse, senza che vi sia alcuna modifica della pendenza delle falde e/o della volumetria, può essere considerato (ex art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001) un "intervento di manutenzione straordinaria" e, conseguentemente, beneficiare della detrazione al 50% ?
Grazie chi vorrà rispondere tempestivamente!
 

MrDike

Utente
Salve a tutti,
il rifacimento della copertura di un immobile consistente nella (1) rimozione delle tegole, (2) apposizione di una guaina impermeabile e (3) riposizionamento delle tegole precedentemente rimosse, senza che vi sia alcuna modifica della pendenza delle falde e/o della volumetria, può essere considerato (ex art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001) un "intervento di manutenzione straordinaria" e, conseguentemente, beneficiare della detrazione al 50% ?
Grazie chi vorrà rispondere tempestivamente!
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso dell'immobile.

La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio dell'innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.

L'intervento di specie (rinnovo dell'impermeabilizzazione del tetto previa rimozione delle tegole e di altre parti accessorie con successivo riposizionamento delle medesime senza modifica della pendenza delle falde) rientra tuttavia nella c.d. "manutenzione ordinaria", pertanto non detraibile ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, se eseguito sulle singole unità abitative.
 

wmar

Utente
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso dell'immobile.

La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio dell'innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.

L'intervento di specie (rinnovo dell'impermeabilizzazione del tetto previa rimozione delle tegole e di altre parti accessorie con successivo riposizionamento delle medesime senza modifica della pendenza delle falde) rientra tuttavia nella c.d. "manutenzione ordinaria", pertanto non detraibile ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, se eseguito sulle singole unità abitative.
Grazie per la risposta. Preciso che la guaina impermeabilizzante al momento NON c'è, sì che la sua apposizione non costituirebbe un "rinnovo" bensì una innovazione. Ritieni che ciò sia sufficiente a far ricadere l'intervento tra quelli ammessi al beneficio della detrazione? Altrove mi hanno detto di sì. Oppure ritieni l'apposizione ex novo di una guaina impermeabilizzante costituisca comunque un "rinnovo" dell'impermeabilizzazione del tetto (visto che ad un tetto appartiene comunque una funzione impermeabilizzante, indipendentemente dalla esistenza o meno di una guaina?). Ti ringrazio in anticipo se vorrai darmi il tuo parere.
 
Ultima modifica:

Mariasole

Utente
Io credo che l'intervento sia compreso nelle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, almeno così mi è stato detto dalla ditta a cui ho affidato i lavori.A questo punto conviene anche a me informarmi meglio, perché oltre alla guaina impermeabilizzante io e mio marito vorremmo far installare due finestre sul tetto di cameretta e camera da letto.
 
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