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Decadenza TARSU 2006 e cartelle doppie

MrDike

Utente
Nel 2008 una società di servizi amministrativi e finanziari notificava per conto di un Comune diverse "cartelle di pagamento" contenenti la liquidazione (nel caso pratico un vero e proprio raddoppio :D) della TARSU relativa all'esercizio 2006, avverso le quali era altresì possibile un ricorso in CTP, come espressamente indicato nel documento stesso.

Nel 2011 il Comune in questione ha iscritto a ruolo queste somme incaricando Equitalia di notificare le relative cartelle di pagamento.

Nell'iscrizione a ruolo il Comune si è riportato alla notifica (del 2008) delle iniziali cartelle identificandole con la dicitura "AVXXXX" (dove XXXX era il numero della cartella inviata dalla società di servizi), qualificandole, si presume, alla stregua di veri e propri "accertamenti definitivi". :dead:

La mia domanda è se, nel caso di specie, possa applicarsi la decadenza prevista dall'art. 1, comma 163, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, termine che disciplina la riscossione della tassa e quindi anche di quella dovuta in base a dichiarazioni, anche ultra attive e coincide, in questi casi, con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, ovvero a quello per il quale la tassa è dovuta (denuncia ultra attiva).

E ancora: in tema di omesso versamento TARSU è applicabile il contenuto previsto dall'art. 1, comma 161, della Finanziaria 2007?

Inoltre, se si trattase di un primo tentativo di riscossione diretta (più plausibile) o coattiva, ciò rappresenterebbe una violazione dei princìpi della buona fede e dell'affidamento, che impediscono che il contribuente possa restare esposto a tempo indefinito alle pretese tributarie.
 
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