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Data operazione e competenza

Re: Data operazione e competenza X GEOMETRA

Boh... è di una semplicità lampante!!

Il professionista riceve il bonifico il 02/01/07 il compenso è di "competenza" 2007.
 
Re: Data operazione e competenza X GEOMETRA

si infatti emil, concordo ... il problema è che l'impresa glie lo certificherà come fosse del 2006 ...
che dovrà fare allora il nostro professionista? tenere la certificazione (del 2006 e che riceverà entro marzo 2007) per lo scomputo della ritenuta che verrà effettuato nella dichiarazione relativa al 2007 e presentata nel 2008 (redditi 2007 quindi) ...
di quando è stata pagata la ritenuta (16/01 o 16/02 ... o quando sia sia) al professionista poco importa.
 
Re: Data operazione e competenza X GEOMETRA

Senti geom. sarà anche emessa nel 2006, ma ai fini del reddito è un incasso sospeso, per essere chiari entra nel quadro E del 2008 (redditi 2007), e mò basta.
Ciao EMILLLLLLLLLLL
 
Re: X Annamaria

Ciau...........ma com'è che le e-mail che ti invio mi tornano indietro?
 
Re: X EMIL

SEEEE, IMPOSSIBILE, L'ULTIMA CHE HO RICEVUTO E' LA MIA FOTO (SAI QUELLA IN CUI MI HAI BECCATA ABBRACCIATA ALL'ALBERO)....
RIPROVARE
CIAUUUUUUUUUUU
 
la tesi del ministero in merito è piuttosto bislacca (e la giurisprudenza infatti l'ha bacchettata piu volte)..
il ministero dice che essendo incluso nella certificazione il compenso è da dichiararsi nel 2006, senza guardare l'effettivo percepimento delle somme, fregandosene del principio di cassa..

la giurisprudenza dice che in questo caso LEGITTIMAMENTE c'è discordanza e LEGITTIMAMENTE il professionista dichiara per cassa


e ora su ssraggiunnatt vai di altri insulti e altri mille post, inutile idiota che non sei altro
 
"Il principio di cassa può porre problemi applicativi in presenza di pagamenti con assegno, con bonifico bancario o con carta di credito.
Il compenso percepito mediante assegno bancario si considera riscosso al momento della ricezione materiale dell'assegno, senza alcuna rilevanza del momento dell'incasso, che sarebbe difficilmente verificabile.
Il bonifico bancario, specialmente se effettuato alla fine di un anno solare, può presentare problemi sul momento della percezione, a causa del lasso di tempo che intercorre tra l'ordine di bonifico e l'accredito della somma sul conto corrente del beneficiario. Per cui si ritiene comunemente che rilevi la data in cui la somma è effettivamente disponibile e non la valuta, che rileva solo per il computo degli interessi maturati sul conto corrente del professionista che ha ricevuto l'accredito. Di conseguenza, anche la relativa ritenuta d'acconto operata dal sostituto d'imposta dovrà essere computata nell'anno in cui è stato percepito il compenso, anche se la certificazione è dell'anno precedente".

(da Fiscooggi.it 20/9/2005)

http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=16622&giornale=16711

(penultimo paragrafo)
 
"Su E/C professionista data 02/01/2006 e valuta 03/01/2006".

"Per cui si ritiene comunemente che rilevi la data in cui la somma è effettivamente disponibile e non la valuta".

ALLA FINE CON UNA BUONA RICERCA TI SEI RISPOSTO DA SOLO .................
BUONANOTTE GEOMETRA
 
e con lui, anche l'estensore di quell'articolo su fisco oggi

da ipsoa:

IMPOSTE SUI REDDITI - Scritture contabili - Sostituti d' imposta - Compensi corrisposti al proprio consulente mediante assegno inviato a mezzo posta - Momento impositivo e obblighi tributari a carico dell' impresa e del percipiente

di Clavari Giampaolo in Casi e questioni della riforma tributaria - Caso n. 1107



Caso

Osservazioni 9-9-1999

Osservazioni integrative 12-9-2000

Caso

Una impresa ha corrisposto ad un proprio consulente un compenso mediante assegno spedito entro la fine dell' anno ma pervenuto solo all' inizio dell' anno seguente al destinatario, il quale in un giorno successivo lo ha negoziato.



Desideriamo sapere quali, fra gli eventi sopra indicati, debbono essere presi in considerazione ai fini dei rispettivi obblighi tributari che fanno carico rispettivamente all' impresa ed al percipiente, in regime di contabilità ordinaria, tenendo presente anche la eventuale ulteriore possibilità che l' assegno anziché essere onorato, venga protestato e risulti quindi insoluto.



Osservazioni

Il caso proposto richiede una esatta individuazione del momento del pagamento, nel quale si considerano verificati i presupposti per gli adempimenti tributari di competenza dei rispettivi soggetti tributari.



Per l' impresa, quale sostituto di imposta, tali adempimenti consistono nell' esercizio della ritenuta d' acconto, nell' annotazione del pagamento sul conto individuale dei percipienti [1] disciplinato dall' art. 21 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600, nella dichiarazione delle somme corrisposte secondo l' art. 7, stesso decreto.



Per il percipiente, gli obblighi consistono nella registrazione contabile disciplinata dall' art. 19 del sopra citato decreto (come modificato dall' art. 8, comma 6 bis del D.L. 27-4-1990, n. 90, convertito, con modificazioni nella legge 26-6-1990, n. 165 [2]) nonché nella dichiarazione dei redditi propri.



Questi adempimenti sono sostanzialmente legati al cosiddetto principio di cassa. Più precisamente, l' art. 25 del decreto sull' accertamento lega il momento impositivo per il sostituto di imposta alla "corresponsione" del compenso, mentre per il lavoratore autonomo la determinazione del reddito e l' obbligo contabile sono riferiti al momento della "percezione" delle somme a lui spettanti (art. 48, D.P.R. n. 917/1986 e art. 19, D.P.R. 29-9-1973, n. 600).



L' individuazione concreta del momento impositivo è agevole nel caso in cui il pagamento avvenga brevi manu, quando cioè vi sia coincidenza temporale fra dazione e ricezione della somma dovuta.



Quando invece non si verifica tale coincidenza (come nella spedizione di un assegno a mezzo posta) è pur sempre necessario individuare con criterio univoco il suddetto momento, anche in relazione alla gravità delle sanzioni amministrative o addirittura penali che potrebbero colpire la condotta non conforme alla norma tributaria.



Giovano a tal fine le regole enunciate dal Codice civile, almeno in assenza di diverse puttuizioni fra le parti.



Secondo l' art. 1182, Codice civile l' obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore.



Ne consegue che, sempre in mancanza di patto contrario, il pagamento eseguito a mezzo posta o con altri sistemi (bonifico bancario, ecc.) si considera adempiuto quando la somma perviene nella disponibilità del creditore.



Quel momento - a mio avviso - assume rilevanza fiscale, sia per il versamento della ritenuta d' acconto, sia per l' annotazione del movimento finanziario nelle scritture contabili del soggetto sostituito d' imposta e del sostituto, sia per la determinazione del periodo di imposta oggetto delle dichiarazioni dei redditi di ambedue i soggetti.



Sotto questo profilo può essere risolto anche il caso di somme trasmesse al professionista, ma non ricevute da costui, per effetto di smarrimento o di sottrazione dei titoli di credito o del contante nella fase del loro invio. In questo caso infatti il pagamento non si considera avvenuto, facendo carico al debitore la eventuale relativa perdita patrimoniale [3].



Costituisce pertanto onere dell' impresa debitrice curare il puntuale adempimento dell' obbligazione pecuniaria, assumendo con gli opportuni accorgimenti la conferma del buon esito del trasferimento delle somme dovute. Tale conferma può essere costituita, ad esempio, dalla cartolina A.R. che può accompagnare la raccomandata postale, oppure da altro sistema informativo che assicuri il buon fine della spedizione dei valori inviati.



Anche dal punto di vista del percettore delle somme la ricezione dell' assegno o di altro titolo negoziabile costituisce, per la sua accettazione consensuale, momento di pagamento cioè di percezione, con obbligo di annotazione nel registro delle movimentazioni finanziarie.



Per i soggetti in regime ordinario di contabilità l' acquisizione dei titoli va annotata come entrata di cassa (in mancanza di altro specifico conto analitico, facoltativo) mentre la successiva negoziazione di essi, con versamento in banca, andrà annotata nei rispettivi conti finanziari, solo come giroconto.



Ne consegue che se alla chiusura del periodo di imposta l' assegno non risulta ancora acquisito dal destinatario non dovrebbe essere operata alcuna ritenuta d' acconto. L' impresa dovrebbe annotare l' ammontare trasmesso in un conto finanziario transitorio della contabilità generale (fondi in viaggio) mentre l' annotazione nei conti individuali [1] andrebbe operata ai sensi dell' art. 21, secondo comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600, con riferimento ai compensi deducibili non ancora corrisposti nel suddetto periodo di imposta.



Il problema dell' insoluto dell' assegno già accettato in pagamento attiene ad un aspetto successivo e fiscalmente irrilevante per il lavoratore autonomo, nel senso che la eventuale perdita o sopravvenienza passiva non risulta deducibile, in quanto non riconducibile fra le spese sostenute, individuate dall' art. 50, primo comma, D.P.R. n. 917/1986.



L' accettazione in pagamento del titolo di credito negoziabile costituisce infatti percezione del corrispettivo, almeno sotto il profilo tributario. Una indiretta conferma di questa conclusione è stata fornita anche dal Ministero delle finanze, sia pure a proposito di effetti cambiari ed in materia di IVA, con risoluzioni 330541 del 14-3-1981 (in Corriere Tributario, n. 16/1981, pag. 696) e 352856 del 29-3-1983 (in Corriere Tributario, n. 20/1983, pag. 931).



Il lavoratore autonomo ha ovviamente la facoltà di garantirsi contro il rischio di un onere fiscale incongruo con l' eventuale richiesta di più idonei strumenti finanziari di pagamento.

9-9-1999

Gianpaolo Clavari

Osservazioni integrative

E' meritevole di segnalazione la sentenza della C.T.P. di Novara, Sez.VI, n. 317 del 7 dicembre 1999 (Corriere Tributario, pag. 1468/2000) la quale ha esaminato la fattispecie di un pagamento disposto dal cliente nel 1992, accreditato dalla banca al professionista nel 1993.

I giudici hanno riconosciuto corretto il comportamento del contribuente che ha imputato al 1992 la ritenuta operata e certificata per detto anno, mentre ha dichiarato il reddito percepito, secondo il criterio di cassa, nel 1993.

In tal senso risulterebbe tutelato sia il soggetto che versa la ritenuta sulla scorta della disposizione di pagamento, non potendo verificare altrimenti la data dell'effettiva percezione del corrispettivo da parte del professionista, sia quest'ultimo soggetto, che, pur rispettando il criterio di cassa secondo la documentata dimostrazione della data di percezione del corrispettivo, può imputare le ritenute subite conformemente alle certificazioni ed alle attestazioni di versamento del tributo.




12 settembre 2000

Gianpaolo Clavari



Fonti normative

- Codice civile, art. 1182

- D.P.R. 29-9-1973, n. 600, artt. 7, 19, 21 e 25

- D.P.R. 22-12-1986, n. 917, artt. 48 e 50

- D.L. 27-4-1990, n. 90, convertito, con modifiche nella legge 26-6-1990, n. 165, art. 8

- D.L. 10-6-1994, n. 357, convertito, con modifiche, nella legge 8-8-1994, n. 489, art. 6

- D.P.R. 9-12-1996, n. 695, art. 3






Note:

1 L' art. 6, primo e secondo comma, D.L. 10-6-1994, n. 357, convertito, con modifiche, nella legge 8-8-1994, n. 489, ha soppresso l' obbligo di tenuta dei conti individuali dei sostituti d' imposta.



2 L' art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 è stato successivamente modificato dall' art. 3, D.P.R. 9-12-1996, n. 695.



3 La C.T. Centrale, Sez. V, 21-2-1997, n. 564 (in Corriere Tributario n. 21/1997, pag. 1559) ha affermato che in caso di indebita appropriazione dei titoli da parte di terzi il professioniste deve poter dimostrare l' asserzione del mancato ricevimento delle somme almeno attraverso una denuncia penale per l' appropriazione stessa.
 
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