Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Coppia all'estero: Germania e Svizzera

Gentile signora,

nella mia risposta avevo evidenziato che qui si deve risolvere il problema dell'attribuzione della residenza fiscale, in base a quanto contenuto nella convenzione tra Italia - Germania (articolo 4).
Se ho compreso correttamente il CAF a Milano ritiene che lei sia residente fiscale in Italia, per tutte le ragioni che lei ha prima evidenziato; parimenti anche la Germania, in base alle loro regole interne, ritiene che lei debba essere residente fiscale in Germania. Il CAF di Milano dice, "vabbè, tanto avrà diritto ad un credito d'imposta". Io credo che queste risposte siano un pò superficiali in quanto non tengono in considerazione la volontà delle due Nazioni, quando hanno sottoscritto l'accordo OCSE, che per evitare queste incresciose situazioni (qui si corre il rischio di pagare le tasse in 3 Stati), hanno stabilito delle vie con dei criteri certi. Qualora dopo una serie di fattori definiti a cascata il soggetto ad avere la nazionalità nei due Stati allora l'articolo 4 comma 2 lettera d) della convenzione prevede:

d) se detta persona ha la nazionalità in entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti risolvono la questione di comune accordo.

Quindi prima dovrà capire dove lei è residente fiscale, successivamente, stabilita la Nazione agire di conseguenza; (rimando a quanto ho scritto prima).

Saluti.

Luigi Rodella
 

gaia78

Utente
Gentile signora,

nella mia risposta avevo evidenziato che qui si deve risolvere il problema dell'attribuzione della residenza fiscale, in base a quanto contenuto nella convenzione tra Italia - Germania (articolo 4).
Se ho compreso correttamente il CAF a Milano ritiene che lei sia residente fiscale in Italia, per tutte le ragioni che lei ha prima evidenziato; parimenti anche la Germania, in base alle loro regole interne, ritiene che lei debba essere residente fiscale in Germania. Il CAF di Milano dice, "vabbè, tanto avrà diritto ad un credito d'imposta". Io credo che queste risposte siano un pò superficiali in quanto non tengono in considerazione la volontà delle due Nazioni, quando hanno sottoscritto l'accordo OCSE, che per evitare queste incresciose situazioni (qui si corre il rischio di pagare le tasse in 3 Stati), hanno stabilito delle vie con dei criteri certi. Qualora dopo una serie di fattori definiti a cascata il soggetto ad avere la nazionalità nei due Stati allora l'articolo 4 comma 2 lettera d) della convenzione prevede:

d) se detta persona ha la nazionalità in entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti risolvono la questione di comune accordo.

Quindi prima dovrà capire dove lei è residente fiscale, successivamente, stabilita la Nazione agire di conseguenza; (rimando a quanto ho scritto prima).

Saluti.

Luigi Rodella
Solo ai fini esemplificativi
allego questo schemino ile:///C:/Users/Michela/Documents/rf158_lavoratore_dipendente_estero_tassazione_e_credito_imposta%20(2).pdf
 

gaia78

Utente
Eccolo...

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
RE)


OGGETTO LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO - TASSAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA
RIFERIMENTI RM 48/2013; ART. 51 C. 8-BIS TUIR – CM 207/2000
CIRCOLARE DEL 11/07/2013
Sintesi: in occasione del recente chiarimento dell’Agenzia Entrate sull’applicazione del credito d’imposta
spettante per imposte scontate in via definitiva all’estero, si riepiloga il trattamento fiscale in relazione
alle prestazioni di lavoro subordinato svolte all’estero, con particolare riferimento al regime previsto:
- dalle convenzioni bilaterali secondo il modello OCSE
- per i lavoratori che rimangono fiscalmente residenti in Italia ed operano all’estero per più di sei mesi.
Si verifica sempre più spesso nella realtà economica attuale una mobilità dei lavoratori
subordinati in ambito internazionale e ciò in relazione:
 sia a imprese italiane che inviano i propri dipendenti all’estero
 sia a soggetti che in totale autonomia si recano all’estero in cerca di lavoro.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO ALL’ESTERO
Il lavoratore subordinato può svolgere la prestazione all’estero a vario titolo:
a) trasferta: si tratta di un trasferimento temporaneo (comunque inferiore a 183gg) della sede
lavorativa in Italia per esigenze della propria impresa
b) distacco: il datore di lavoro, nel proprio interesse, pone un suo dipendente “a disposizione” di
un’impresa terza, per l’esecuzione temporanea di una determinata attività (art. 30 DLgs. 276/03); il
dipendente rimane assunto dal datore di lavoro italiano
c) assunzione all’estero: il lavoratore viene fin dall’origine assunto da un datore di lavoro estero (per
trasferimento definitivo del dipendente o meno).
Nel primo caso la tassazione viene in modo “ordinario” ed esclusivamente in Italia (la breve
durata della trasferta non modifica mai la residenza fiscale del lavoratore).
Più complessa è la situazione riferita agli altri due casi (trattati in modo identico per quanto
attiene la tassazione del lavoratore), che si va nel seguito ad analizzare.
TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO
Gli elementi rilevanti fiscalmente (sia per il Tuir che per le convenzioni bilaterali) sono i seguenti:
1) residenza del lavoratore
2) durata della permanenza all’estero
3) continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero
RESIDENZA FISCALE DEL DIPENDENTE
L’art. 3 del Tuir dispone i seguenti principi fondamentali:
A) soggetti fiscalmente residenti in Italia: sono tassati per tutti i redditi ovunque prodotti
(cd. “tassazione su base mondiale”) e compilano l’Unico in ogni sua parte (incluse il quadro
RW, il quadro RM per gli investimenti detenuti all’estero, ecc.)
B) soggetti non residenti fiscalmente in Italia: sono tassati in Italia solo per i redditi
“prodotti” in Italia (non compilano l’Unico se hanno un sostituto d’imposta).
ISCRIZIONE ALL'AIRE PER > 183 GG NELL'ANNO
MA SOGGIORNO IN ITALIA
PER > 183GG NELL'ANNO
ISCRIZ. ANAGRAFE DEI
RESIDENTI PER > 183 GG
NELL'ANNO PERMNENZA DEL CENTRO DEI
PROPRI INTERESSI IN ITALIA
RESIDENZA FISCALE DEI CITTADINI ITALIANI
RESIDENZA FISCALE: un contribuente diviene fiscalmente residente in Italia se, alternativamente:
a) residenza anagrafica: se è risultato iscritto al registro dell’Anagrafe di un Comune italiano per
almeno 183gg nell’anno (presunzione assoluta). Tale presunzione viene vinta se il contribuente si
iscrive nella sezione speciale “Aire” (dove dichiara il trasferimento all’estero), dovendo anche in
questo caso risultare iscritto per almeno 183 giorni iscrizione
b) residenza effettiva: se ha dimorato in Italia per più di 183 gg nell’anno, indipendentemente dalla
iscrizione ad un registro anagrafico comunale, o di iscrizione nella sezione ”Aire”
N.B.: il concetto di “residenza anagrafica” coincide con quello di “dimora abituale” (ciò comporta
l’obbligo di iscriversi all’anagrafe del Comune dove abitualmente si soggiorna).
Esempio
Tizio si è trasferito in Francia il 1/09/2012, iscrivendosi contestualmente alla sezione Aire
del proprio registro anagrafico del comune di Verona, dove risiedeva. E’ fiscalmente
residente in Italia nel 2012 (iscritto nella sezione ordinaria dell’anagrafe per più di 183gg);
dal 2013 è fiscalmente residente in Francia se permane più di 183gg fuori dall’Italia.
Casi particolari: la residenza fiscale rimane comunque in Italia nel caso di:
 trasferimento in un paese black list: vige una presunzione relativa (va fornita la prova contraria)
 “centro dei propri interessi” mantenuto in Italia: si verifica se il dipendente mantiene la famiglia
(moglie e/o figli) in Italia, oppure il lavoratore opera a favore dello Stato italiano (diplomatici)
 convenzioni bilaterali: alcuni trattati (Svizzera, ecc.) prevedono che la residenza fiscale si assuma dal
momento del trasferimento (cd. “periodo frazionato”), indipendentemente dalla durata (dei 183gg).
BASE IMPONIBILE
Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero va determinato:
 in generale: secondo un criterio “analitico” (art. 51 c. 1 Tuir): qualsiasi somma percepita di
viene tassata se non espressamente esclusa dal Tuir
 in deroga: secondo un criterio “forfettario” (retribuzioni “convenzionali”) se il lavoratore
(fiscalmente residente in Italia) svolge l’attività lavorativa all’estero (art. 51 c. 8-bis Tuir):
 in via continuativa (non vi è dunque una mera “trasferta”)
 come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro
 soggiornando all’estero per più di 183gg nell’arco di 12 mesi (N.B.: non dell’anno solare).
Retribuzioni convenzionali: sono stabilite ogni anno con DM del Ministero del Lavoro; sono
suddivise in base al tipo di lavoratore, operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.
CONVENZIONI BILATERALI OCSE
La normativa italiana va raccordata con le disposizioni previste dai “Trattati internazionali
contro le doppie imposizioni” sottoscritti dall’Italia (che prevalgono sul Tuir, ove applicabili).
Modello OCSE: si tratta di uno “standard” adottato per rendere omogenei i trattamenti fiscali tra i
diversi Stati; esso è stato recepito dalla quasi totalità dei trattati stipulati dall’Italia, con l’unica
rilevante eccezione riferita agli USA).

Con riferimento al “Modello OCSE” di convenzione, l’art. 15 prevede che il reddito da lavoro
dipendente svolto (a nulla rilevando la “cittadinanza” del lavoratore):
 da un soggetto residente in uno Stato (es: Italia) all’interno del medesimo Stato (Italia)
possono essere assoggettati solo in detto Stato (Italia) - tassazione esclusiva
Esempio: Tizio (cittadino italiano) risiede ordinariamente in Germania e presta la propria attività
lavorativa subordinata in Germania deve essere tassato esclusivamente in Germania.
 da un soggetto residente in uno Stato (es: Italia) all’interno dell’altro Stato (Germania)
possono essere assoggettati anche in detto ultimo Stato - tassazione concorrente
Esempio: Caio risiede fiscalmente in Italia ma è assunto come dipendente in Germania; sarà tassato:
- in Germania (paese dove svolge la prestazione)
- in Italia (principio di tassazione su base mondiale), spettando il credito d’imposta per le scontate in
via definitiva in Germania (art. 165 Tuir).
 da un soggetto residente in uno Stato (es: Italia) all’interno dell’altro Stato (Germania)
possono essere assoggettati solo nello Stato di residenza (Italia) ove siano rispettate tutte
le seguenti condizioni - tassazione esclusiva:
1) il dipendente soggiorni all’estero (Germania) per meno di 183gg nell’arco di 12 mesi
2) la retribuzione è pagata da (o per conto di) un datore di lavoro non residente nello Stato
in cui è svolta la prestazione lavorativa (Germania)
3) l’onere della retribuzione non è sostenuto da una stabile organizzazione del datore di
lavoro nell’altro Stato (Germania).
Esempio: Sempronio risiede fiscalmente in Italia ma lavora in Germania per conto di un datore di
lavoro italiano (privo di stabile organizzazione in Germania), dove soggiorna per un periodo superiore
a 6 mesi; egli potrà essere tassato solo in Italia (invocando la convenzione bilaterale).
CONVENZIONI e RETRIBUZIONE “CONVENZIONALE”: le fattispecie differisco nei seguenti aspetti:
durata di permanenza all’estero: più datate stipulate dall’Italia vincolano alla verifica dei 183 giorni
“nel corso dell’anno considerato” (dunque dell’anno “solare”) e non nell’ambito di 12 mesi, anche a
cavallo d’anno come per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali
esclusività del rapporto: non è richiesta nelle convenzioni bilaterali (possono esservi più datori di
lavoro).
 

gaia78

Utente
DIPENDENTE DI IMPRESA ITALIANA CHE LAVORA ALL'ESTERO
SULLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE ALL'ESTERO
DICH. dei REDDITI NEL PAESE ESTERO (con
le RETRIB. EFFETTIVE)
< 183 GG IN 12 MESI
TAX ESCLUSIVA IN ITALIA
> 183 GG IN 12 MESI
TAX CONCORRENTE
IN UNICO TASSA I SOLI REDD.
"PRODOTTI" IN ITALIA (fondiari, ecc.)
E' FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA
< 183 GG IN 12 MESI
SE FISCALMENTE RESIDENTE
ALL'ESTERO (v. sopra)
BUSTE PAGA ESTERE con
RETRIBUZIONI EFFETTIVE
UNICO con RETR. EFFETTIVE +
CRED. D'IMP. PER IMP. ESTERE
IN ITALIA
TASSAZIONE CONCORRENTE
> 183 GG IN 12 MESI
TAX ESCLUSIVA ALL'ESTERO
SE FISCALMENTE
RESIDENTE IN ITALIA
ALL'ESTERO
PERMANENZA ALL'ESTERO
CITTADINO ITALIANO CHE SI RECA ALL'ESTERO A LAVORARE PER IMPRESA ESTERA
STABILE ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO: se il datore di lavoro estero:
- possiede una stabile organizzazione in Italia: diviene soggetto fiscalmente residente in Italia e dunque
sarà ordinariamente soggetto a tutti gli obblighi dei datori di lavoro italiani (ritenute d’acconto, ecc.)
- in caso contrario: non è tenuto ad applicare alcuna ritenuta fiscale (1001, ecc.) sui redditi di lavoro
dipendente imponibili in Italia prodotti dai propri dipendenti (i dipendenti dovranno presentare l’Unico,
tassando i redditi a quadro RM).
ESEMPI
Esempio1
DATORE DI LAVORO ITALIANO - RESIDENZA FISCALE IN ITALIA - PERMANENZA
ALL’ESTERO < 183 GG
Tizio, residente a Milano e dipendente di una società italiana, in data 1/09/2012 viene
trasferito a lavorare in Germania (dove non esiste stabile organizzazione).
Il dipendente rimane in Germania per < 183 gg.
Il reddito di lavoro dipendente:
 sarà tassato solo in Italia (essendo rispettate le 3 condizioni previste dall’art.15 della
Convenzione Italia-Germania)
 applicando in busta paga le ordinarie ritenute Irpef sull’imponibile effettivo (in quanto
la permanenza all’estero è inferiore a 183gg)
In Germania la società non ha alcun obbligo fiscale (è assente la stabile organizzazione),
né il dipendente presenterà la dichiarazione dei redditi in Germania.
Esempio2
DATORE DI LAVORO ITALIANO - RESIDENZA FISCALE IN ITALIA - PERMANENZA
ALL’ESTERO > 183 GG
Nell’Esempio1 precedente, si supponga ora che il dipendente si trasferisca in Germania a
decorrere dal 1/05/2012 (permane in Germania per 8 mesi, ma non si è iscritto all’Aire).
Il reddito di lavoro dipendente sarà tassato:
 in Germania: tramite dichiarazione dei redditi “tedesca” da parte del lavoratore
 in Italia: il datore di lavoro dovrà emettere delle buste paga con applicazione delle
retribuzioni convenzionali (la permanenza all’estero supera infatti 183gg); spetta il
credito di imposta per le imposte versate in Germania (difficilmente potranno essere
applicate dal datore di lavoro, in quanto le imposte all’estero sono normalmente versate
successivamente alle operazioni di conguaglio) .
In Germania la società non ha alcun obbligo fiscale (è assente la stabile organizzazione).
Esempio3
DATORE DI LAVORO ITALIANO - RESIDENZA FISCALE ESTERA
Si ponga ora che Tizio risulti fiscalmente residente in Germania in quanto, congiuntamente:
- si è iscritto all’AIRE nel proprio Comune di ultima residenza
- ha portato la propria famiglia con sé
- si è recato in Italia per meno di 183 gg nel 2012.
Il reddito di lavoro dipendente sarà tassato:
 esclusivamente in Germania: con Dich. dei redditi “tedesca” da parte del lavoratore
 in Italia: la società datrice di lavoro non dovrà emettere alcuna busta paga.
In Germania la società non ha alcun obbligo fiscale (è assente la stabile organizzazione).
Il lavoratore presenterà l’Unico PF per i soli eventuali redditi prodotti in Italia (es: redditi da
locazione di fabbricati).
N.B.: ove manchi anche uno solo dei requisiti per essere qualificato come fiscalmente non residente
in Italia (es: ha soggiornato in Italia per più di 183gg), si tornerà alla tassazione di cui all’Esempio1.
Esempio4
DATORE DI LAVORO ESTERO - RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
Caio si reca a lavorare in Germania per una impresa tedesca, ma mantiene la residenza
fiscale in Italia (in quanto, alternativamente, non si è iscritto all’Aire, ha mantenuto la
famiglia in Italia, oppure si è recato in Italia per più di 183 volte nel 2012).
Il reddito di lavoro dipendente sarà tassato:
 in Germania: l’impresa tedesca emetterà delle buste paga, trattenendo le ritenute
previste in Germania
 in Italia: tramite indicazione in Unico PF da parte del dipendente; laddove abbia
soggiornato in Germania:
 > 183gg: dovrà tassare le retribuzioni convenzionali (art. 51 c. 8-bis Tuir),
abbattendo proporzionalmente il credito d’imposta per le imposte tedesche
 < 183gg: dovrà tassare le retribuzioni effettive, fruendo del credito d’imposta
“pieno” per le imposte tedesche (v. oltre).
In Italia l’impresa tedesca non ha alcun obbligo fiscale (non possedendovi una stabile
organizzazione).
Esempio5
DATORE DI LAVORO ESTERO - RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO
Nell’Esempio4 precedente si ponga infine che il dipendente sia fiscalmente residente in
Germania (si è recato in Italia per meno di 183 gg nel 2012).
Il reddito di lavoro dipendente sarà tassato:
 esclusivamente in Germania: tramite regolari buste paghe tedesche
 in Italia: il dipendente dovrà tassare i soli eventuali redditi prodotti in Italia.
PRESENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO
Esempio6
RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
Negli esempi 1 o 2 precedenti, si supponga che la società italiana possieda una stabile
organizzazione in Germania, presso la quale distacca il proprio dipendente.
Indipendentemente dalla durata della permanenza del lavoratore in Germania, il reddito di
lavoro dipendente sarà tassato dalla società italiana:
 in Germania: tramite delle buste paga tedesche, assolvendo tutti i relativi obblighi
 in Italia: tramite delle buste-paga italiane che tasseranno le retribuzioni:
 effettive: se la permanenza del lavoratore è < 183gg nei 12 mesi
 convenzionali: in caso contrario.
 

gaia78

Utente
In Italia il dipendente presenterà l’Unico PF indicando le retribuzioni:
 effettive: se è rimasto in Germania < 183gg nei 12 mesi, scomputando il credito d’imposta
“pieno” per le imposte pagate in via definitiva in Germania
 convenzionali: se è rimasto in Germania > 183gg nei 12 mesi, scomputando il credito
d’imposta abbattuto nella proporzione tra retrib. convenzionali/retrib. effettive (v. oltre)
Esempio7
RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO
Si supponga infine che nell’Esempio3 precedente la società italiana posseggo una stabile
organizzazione in Germania, presso la quale va a lavorare il dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente sarà tassato:
 esclusivamente in Germania: tramite buste paga tedesche emesse dalla stabile
organizzazione, assolvendo tutti i relativi obblighi
 in Italia: la società non avrà alcun obbligo fiscale
In Italia il dipendente presenterà l’Unico PF per i soli eventuali redditi prodotti in Italia.
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
In generale il trasferimento (o il distacco presso imprese terze) all’estero per lunghi periodi prevede
la corresponsione di particolari elementi retributivi (nel caso, invece di brevi trasferte, i CCNL
prevedono in generale la sola corresponsione delle ordinarie indennità di trasferta), finalizzati a
compensare il disagio, neutralizzare l’effetto tributario del paese estero, ecc.
Tassazione sulla base delle retribuzioni convenzionali: le maggiori indennità dovute a causa
del trasferimento all’estero non rilevano, dovendosi comunque fare riferimento agli importi stabiliti
dall’apposito decreto ministeriale per il periodo d’imposta.
Individuazione delle “fasce di retribuzione”: per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento
previsto dal CCNL diviso 12 (cioè su base mensile), “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per
accordo tra le parti” e con esclusione dell'indennità estero (Circ. Min. Lav. n. 72/1990).
Esse sono individuate con DM interministeriale del Ministero del Lavoro ed del MEF; in relazione:
 all’anno 2013: con DM del 7/12/2012
 all’anno 2012: con DM del 24/01/2012
Non includono tutti i CCNL (in caso di mancata corrispondenza occorrerà fare riferimento al CCNL più
simile per caratteristiche) e sono suddivisi per tutte le qualifiche.
DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI ESTERI
In tutti i casi in cui al dipendente sia trattenuta una quota di contributi esteri (a tal fine vanno
anche ai fini previdenziali l’Inps ha provveduto a stipulare una serie di trattati bilaterali):
 indipendentemente dal regime di deducibilità di tale trattenuta dalle imposte estere (alcuni
paesi non li considerano deducibili)
 in Italia:
a) va tassata la retribuzione “lorda” prodotta all’estero (su tale reddito va determinato il
credito d'imposta per imposte estere a quadro CR)
b) potendo dedurre detti contributi a rigo RP1 (CM 137/1997).
Certificazione estera: tali dati potranno essere desunti da una “certificazione” rilasciata dal datore di
lavoro estero (in generale anche all’estero è previsto il rilascio di un documento analogo al CUD
italiano); in alternativa, si dovrà procedere alla sommatoria delle voci dei “cedolini paga” esteri ricevuti.
Redazione Fiscale Info Fisco 158/2013 Pag. 7 / 8

IL CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Con la recente RM 45/2013, l'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla determinazione del credito
d'imposta per le imposte pagate in via definitiva all’estero (art.165 Tuir) da indicare nel quadro
CR di Unico PF, in caso di applicazione delle retribuzioni convenzionali (art. 51 c. 8-bis Tuir).
MECCANISMO IN GENERALE: il credito per le imposte pagate all’estero spetta:
a) applicando all’Irpef lorda il seguente rapporto: reddito prodotto all’estero
reddito complessivo
b) nel limite dell’Irpef netta relativa all’anno di produzione del reddito estero
c) tenendo conto dell’eventuale credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo
stesso anno di produzione del reddito.
Credito in presenza di retribuzioni convenzionali: l’art. 36 DL 223/2006 ha introdotto una norma
di interpretazione autentica secondo cui:
 in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta
 il credito d'imposta spetta in modo proporzionale al reddito estero che concorre alla
formazione del proprio reddito complessivo.
In relazione ai dubbi sorti sulle modalità di calcolo del rapporto proporzionale, la recente RM
48/2013 ha chiarito che:
 le imposte pagate all’estero a titolo definitivo vanno ridotte in proporzione al rapporto tra:
 la retribuzione convenzionale
 il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassato in Italia ove fosse stato prodotto
in Italia (se il dipendente avesse percepito gli stessi emolumenti senza alcun trasferimento).
Ne segue che:
 il “credito d’imposta pieno” di cui avrebbe fruito il reddito in caso di tassazione analitica
 deve essere ridotto nella misura in cui effettivamente il reddito è assoggettato ad imposizione in
capo al dipendente residente.
Esempio: se le retribuzioni convenzionali sono pari a 100, ma le retribuzioni che sarebbero tassabili in
via ordinaria in Italia sono pari a 160, le imposte pagate all’estero (da indicare nel quadro CR) rilevano in
Italia solo per il 62,50% (100/160) del relativo ammontare.
L'interpretazione trova conferma, oltre che nella ratio della norma, nel dato letterale dell’art. 165, c. 10
del TUIR, che trova applicazione “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla
formazione del reddito complessivo”; per individuare l’ammontare del “reddito prodotto all’estero”
devono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR, ad esclusione del comma 8-bis.
Esempio
Un quadro dell’industria nel 2012 viene distaccato in Cina per 18 mesi.
Ha una retribuzione lorda mensile di €. 3.675,67 (per 13 mensilità) così composta: paga
base 1.614,00, indennità di funzione 41,32, superminimo assorbibile 1.558,11, scatti di
anzianità 12,24, straordinario forfetizzato 450,00.
Viene poi pattuita una “indennità estero” mensile di €. 4.400; sul totale delle retribuzioni
lorde (€. 8.075,57) sarà elaborata la busta paga in Cina.
La “retribuzione mensile di riferimento” per determinare le retribuzioni convenzionali viene
calcolata come segue: 3.675,67 X 13 : 12 = 3.981,98
Il dipendente si pone quindi nella II° fascia: la retribuzione convenzionale è pari a €.
4.481,98.
calcolandovi l’Inps (contributo c/dip. 9,19% di €. 412 + c/azienda) e l’Irpef (supposto pari a €. 1.200).
Il compenso netto pagato dall’impresa sarà dunque pari a €. 6.463,57 (cioè €. 3.675,57 retribuzione
mensile + € 4.400 indennità estero – €. 1.612 Irpef + Inps c/dip.).
Al dipendente viene quindi rilasciato:
il CUD 2013 “italiano” che riporta i seguenti dati:
 retribuzione lorda: €. 53.783,76 (€. 4.481,98 per 12 mensilità)
 Irpef netta: €. 16.758 (si trascurano le addizionali Irpef)
un “Cud cinese”, che si supponga riporti i seguenti dati:
 retribuzione lorda: €. 96.906,84 (€. 8.075,57 per 12 mensilità)
 imposte dirette cinesi: €. 20.000.
Il dipendente presenta l’Unico 2013 (si suppone l’assenza di altri redditi e di deduzioni/detrazioni Irpef):
a) quadro RC: il reddito “italiano” di € 53.784 e le relative ritenute di € 14.400
2 1 53.784

16.758
b) quadro CR: il credito d’imposta calcolato come segue:
… 2012 96.097 11.100 53.784 16.758
16.758 - - 30.241 11.100
Nota: si ritiene che sia la sola imposta estera ad esposta ragguagliata all’incidenza delle retribuzioni
convenzionali su quelle effettive, non anche reddito estero (col. 3); ciò comporta il calcolo di una Quota
di imposta lorda (col. 10) molto elevata, per quanto non utilizzabile perché superiore all’imposta estera
ragguagliata (nulla cambierebbe ove fosse indicato un reddito estero anch’esso ragguagliato).
c) quadro RN: sarà utilizzabile come credito d’imposta le imposte cinesi “ragguagliate” (all’incidenza
delle retribuzioni convenzionali su quelle effettive), pari a € 11.100
11.100
La dichiarazione chiuderà “a credito” (rigo RN42) di pari importo.
96.097 / 53.784 x 16.758
20.000 x 53.784/96.907
Minore tra: 11.100 e 30.241
 
Gentile signora Gaia,

In tutto questo materiale, viene spiegata la residenza fiscale del lavoratore, e l'applicazione dell'articolo 15 della convenzione (circolare 11/7/2013). Qui però non si risolve il problema perchè sappiamo bene che secondo l'articolo 2 del tuir, la signora Simona secondo la legge italiana è residenti fiscali in Italia, in merito all'articolo 15 della convenzione non ci interessa perchè sappiamo bene che non si può applicare la tassazione esclusiva in quanto, l'aspetto temporale è stato superato. MENTRE INVECE NON SI FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE. Invece in merito ai numerosi esempi, (mi pare 7), li ho esaminati forse un pò superficialmente, però credo che in NESSUNO SI METTA IN DUBBIO L'UNICITA' DELLA RESIDENZA DEL LAVORATORE. E questo è proprio il dubbio che nasce nel quesito posta dalla signora Simona. Per cui ribadisco che si deve chiarire questo ambito: SE E' RESIDENTE FISCALE IN ITALIA OVVERO IN GERMANIA.
Non saprei proprio cosa altro aggiungere.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Alto