Pur essendoci un atto pubblico a monte (rogito di vendita, già sottoposto a tassazione) e pur trattandosi di cessione di contratto senza corrispettivo, in caso di trasferimento di immobile locato, per atto tra vivi (compravendita), i due comproprietari, a cui è stata “ceduta” la quota del 33,33% di possesso dell’immobile, non sono obbligati a stipulare un nuovo contratto, ma sono comunque tenuti a comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate (mediante presentazione del modello 69, nei modi precisati dal punto 5 della circolare n.20/E/2012, senza nulla dovere all’erario.