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Congedo parentale e divieto di licenziamento fino ai 3 anni del bambino

Buon giorno, sono una neo mamma che adesso sta facendo le ferie dopo aver fatto l'assenza obbligatoria per maternità.
Cosa comporta prendere 14 giorni di congedo parentale?
Quando rientrerò al lavoro non posso essere licenziata fino al primo anno di vita del bambino oppure adesso è entrata in vigore una nuova legge, ma non so se sia retroattiva avendo partorito ad aprile 2012, che tutela le madri fino al terzo anno di vita del bimbo ?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
 

domenico

Utente
Salve Cicognina74, per quanto mi riguarda non comprendo cosa vuol dire “Cosa comporta prendere 14 giorni di congedo parentale”, se vorrai chiarire….
Per quanto concerne l’aspetto del divieto di licenziamento fino a tre anni del bambino, non è effettivamente così.
Diciamo che le dimissioni della lavoratrice sono state estese fino al terzo anno del bambino, rimanendo invariato il periodo di divieto di licenziamento fino ad un anno del bambino.
Infatti, l’art.4 legge nr-92-2012 ( meglio nota come riforma Fornero) al c.16
prevede:
Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
Saluti domenico
 
Grazie per l'esaustiva risposta. Per quanto riguarda i 15 giorni di congedo parentale volevo sapere:
1- io voglio fare 15 gg di congedo parentale da lunedì 3 settembre, pertanto quando rientro al lavoro, cioè il 24 di settembre, percepirò 15 gg di stipendio al 30% e i restanti giorni di settembre al 100% maturando ferie e contributi normali?
2- se mi volessero licenziare per mancanza di lavoro lo possono fare oppure si ritroverebbero l'ispettorato del lavoro che farebbe dei controlli?
Grazie ancora per le risposte.
 

domenico

Utente
Grazie a te, durante il congedo parentale non si maturano le ferie ne la 13esima questo dispone l’art. 34 del D.Lgs nr. 151.01, al p.5 ( congedi parentali).
E’ necessario osservare per quanto di interesse, se il ccnl ( che non è dato a conoscere) non disponga in senso più favorevole.
Per quanto riguarda il licenziamento, l’art 54 (Divieto di licenziamento) del D.Lgs su richiamato che per opportuna conoscenza si propone stabilisce quanto segue:
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
 
Ciao e grazie per la tua disponibilità. IN merito al congedo parentale avevo sentito dire che se prendevo meno di 15 gg, tipo 14 gg, le ferie e la tredicesima potevano maturare, sarà vero?
Grazie ancora per la risposta.
 

domenico

Utente
Come già scritto nel post che precede l’art. 34 del D-lgs nr. 151 stabilisce che “ i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
L’art. 32 del D.Lgs 151-01, dispone il diritto alla madre lavoratrice trascorso il periodo di congedo di maternità ….di astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…
Detto ciò, è necessario osservare il ccnl di riferimento riguardo alle ferie.
Un esempio chiarisce meglio:
il ccnl metalmeccanico industria prevede che ” i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane”, aggiungendo: "al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero".
Per quanto sopra, si ritiene che il periodo di congedo parentale fruito in modo frazionato, consente la possibilità di maturare le ferie in riferimento ai gg effettivi di lavoro.
Infine si ritiene che identico principio valga anche per la 13esima mensilità.
saluti domenico
 

redcell

Utente
Ho un quesito non proprio a tema sull'argomento: sono padre e stò usurfruendo del congedo parentale (mia moglie ha già usurfruito di alcuni mesi di congedo parentale); vorrei sapere come funziona la procedura nel caso in cui decidessi di rassegnare le dimissioni durante il congedo parentale (siamo nel periodo antecedente al compimento del primo anno del bambino).
Ho notato molta confusione anche in altri forum dove viene erroneamente confuso il congedo di paternità con il congedo parentale usurfruito dal padre.
Da quel che ho capito nel caso in cui rassegni le dimissioni non ho diritto a nessuna agevolazione, forse devo validare le dimissioni presso l'Ispettorato del Lavoro.
 

domenico

Utente
Salve redcell, si tenga conto che l'art. 2 del D-Lgs 151-2001, definisce come "congedo parentale", l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore successiva al congedo di maternità.

Venendo alla domanda posta "debbo validare le dimissioni presso l'Ispettorato del lavoro", la risposta è affermativa.
Si vorrà osservare la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 18-2012.
Saluti domenico
 

redcell

Utente
Una domanda che mi ero dimenticato di porre: nel caso rassegni le dimissioni sono tenuto a dare preavviso, oppure la cosa è riservata solamente al padre che abbia usurfruito precedentemente al congedo parentale del congedo di paternità? (sempre entro l'anno di vita del bambino)
 
Gentilissimo, sono madre di due gemelli di due anni e vorrei sapere se in caso di dimissioni sono dispensata dal periodo di preavviso, dato che rientrerei nei primi tre anni dei bimbi.
Purtroppo non e' molto chiaro, l'unica cosa certa con la legge Fornero e' l'obbligatorieta' della convalida delle dimissioni.
Grazie infinite,
Marialucrezia
 
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