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Congedo parentale e divieto di licenziamento fino ai 3 anni del bambino

domenico

Utente
Salve MariaLucrezia, il periodo di preavviso non è dovuto solo se le dimissioni sono presentate durante il primo anno di vita del bambino.

La legge Fornero ha solo modificato il comma 4 dell'art. 55 D-Lgs nr. 151-01, fissando il termine dei tre anni ( in precedenza era un anno) per la convalida delle dimissioni.

Si vorrà prestare particolare attenzione nell'eventualità di dimissioni, in quanto non darebbero la possibilità di ottenere la indennità aspi, cosa che viceversa non è impedita nel caso queste sono presentate nel primo anno del bambino.
Saluti Domenico
 
Ciao, un chiarimento.
il datore di lavoro può "intimarti" o meglio costringerti a cercare un altro lavoro dopo la maternità ( nb. Io rientrerei 8 giorni prima del primo compleanno di mia figlia) dicendoti che non c è più posto per me?
mi spiego meglio. Io ho sempre lavorato presso uno spaccio alimentare che fa parte di un industria alimentare( tutto bello stesso edificio) come addetta alle vendite. Ho il contratto come addetta al confezionamento( quindi dovrei stare al confezionamento e non in negozio secondo il mio contratto) . Il mio datore di lavoro ha deciso di chiudere il negozio/spaccio alimentare(li lavoravo solo io) ma, mentre io ero in maternità lui ha assunto in magazzino altre 4 persone (due al confezionamento ma von livello superiore al mio e due in magazzino.
1) Lui può lasciarmi a casa avendo assunto delle persone dopo di me e nel mio reparto? E sopratutto può intimarmi di trovare un altro lavoro o è da considerarsi una "minaccia"?
2) non dovrebbe lasciare a casa quelli assunti dopo di me in quanto io ho contratto come addetta al confezionamento anche se ho sempre lavorato nel negozio che a breve chiuderà?
3) c è qualche legge alla quale appellarsi che mi tutela in quanto neomamma lavoratrice?
 

domenico

Utente
Salve Debora12051804, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre si applica fino al compimento di un anno di età del bambino, successivamente si esercita la normativa sui licenziamenti prevista per la generalità dei lavoratori.

La validità del licenziamento in questo caso, dipendende dalla effettiva chiusura del punto vendita, (nel senso che non sia non solo un pretesto per procedere al licenziamento), e dalla concreta impossibilità di una tua diversa utilizzazione di reimpiego anche in altra attività dell'azienda.

Per quanto sopra, suggerisco rivolgersi a un patronato ovvero a un legale esperto in materia di lavoro.

Saluti domenico
 

staross

Utente
Buonasera, sono dipendente di un'azienda che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/91. Sono papà di una bimba di 3 mesi. La legge mi può tutelare in questo caso come le mamme oppure vengo compreso in questa procedura. Inoltre a prescindere da quest'ultima cosa mi domandavo, dato che usufruisco di congedo parentale, se l'azienda può licenziarmi allo stesso modo. Grazie mille per le risposte che vorrà fornirmi e grazie per il Vostro interessantissimo forum!
 

domenico

Utente
Salve staross, l'art. 54, c.7 del d.lgs nr.151-2001, stabilisce il divieto di licenziamento e della messa in mobilita ( salvo non avvenga per cessazione di attività) anche per il padre lavoratore, solo nei casi previsti dall'art. 28 del d.lgs. di cui sopra (astensione obbligatoria), senza riferimento alcuno alla fattispecie di congedo parentale, ex maternità facoltativa ( art.32).

Si riportano per comodità di lettura, gli artt. 28 e 54.

Saluti domenico

Art. 28. Congedo di paternita' (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 54 Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1) 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo. 6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. 7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
 
Buonasera,

desidero avere un chiarimento su una normativa.

Due mesi fa sono stata licenziata senza preavviso, la motivazione è stata che c'è stato un drastico calo del fatturato e quindi la mia posizione non era ricppribile in altre posizioni e in sostanza costavo troppo.

La premessa è che :

1. La raccomandata di licenziamento mi è arrivata mentre ero in mutua
2. In quel mese avevo fatto domanda di congedo parentale su base oraria
3. Mio figlio aveva 20mesi

Detto ciò, secondo la normativa vigente, il licenziamento è da considerarsi valido o nullo?

Grazie a chi mi rispondera
 

domenico_

Utente
Buonasera,

desidero avere un chiarimento su una normativa.

Due mesi fa sono stata licenziata senza preavviso, la motivazione è stata che c'è stato un drastico calo del fatturato e quindi la mia posizione non era ricppribile in altre posizioni e in sostanza costavo troppo.

La premessa è che :

1. La raccomandata di licenziamento mi è arrivata mentre ero in mutua
2. In quel mese avevo fatto domanda di congedo parentale su base oraria
3. Mio figlio aveva 20mesi

Detto ciò, secondo la normativa vigente, il licenziamento è da considerarsi valido o nullo?

Grazie a chi mi rispondera
Salve, nel caso di interesse è possibile il licenziamento con riferimento il quesito 2 e 3, qualche perplessità esiste riguardo il quesito nr. 1, in genere il licenziamento ricevuto durante il periodo di malattia rimane sospeso fino al termine della stessa.

Tuttavia è necessario osservare e studiare il caso, cosa che non è possibile eseguire nel forum.

Saluti
 
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