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chiusura liti pendenti

hans22

Utente
salve amici, ho deciso di aderire alla chiusura delle liti pendenti, con scadenza 30-11.
la questione riguarda un accertamento da studi di settore, mai andato in discussione, quindi col pagamento del 30% del dovuto, sanzioni e interessi esclusi, che non supera 20.000 euro.

le imposte interessate nell'atto riguardano:
irpef
add.le com.le
add.le regionale
irap
iva
contributi inps
quindi mi basterà calcolare il 30% di quanto richiestomi al netto di sanzioni e fare un unico versamento? devo citare il numero dell'atto?
il pagamento deve avvenire col modello f24, e si può effettuare direttamente allo sportello della posta, o deve essere fatto telematicamente via internet?
la successiva domanda di definiuzione, deve essere inoltrata solo telematicamente? posso farla anche io, o ci vuole un professionista abilitato?

grazie mille in anticipo e buona giornata.
 

Rocco

Utente
quindi devo sommare tutte le imposte, ad eccezione dell'inps, calcolare il 30% e versare, giusto?
come mai l'inps è esclusa?
Deduco che non hai letto la circolare ovvero è stata letta molto superficialmente.
Nella circolare vi è un apposito paragrafo, il 4.9, relativo ai contributi previdenziali.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto, oltre a calcolare il 30% sulle sole imposte poiché il ricorso non è stato ancora trattato, devi tener conto di eventuali somme versate in pendenza di giudizio.
Con riferimento ai contributi inps sicuramente avrai letto che "...Nonostante gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 rechino, oltre alle imposte accertate, anche l’indicazione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, le controversie relative a tali contributi e premi, instaurate nei confronti degli enti previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. I contributi in esame non hanno, infatti, la natura di “tributi di ogni genere e specie”, che l’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa ricadere nella giurisdizione degli organi di giustizia tributaria. I contributi previdenziali, in sintesi, non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie né tanto meno è configurabile, in relazione alle relative controversie, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. Ne consegue che le controversie riguardanti i contributi non sono definibili ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011. Ai fini della determinazione del valore della lite fiscale definibile non vanno considerati i maggiori contributi contestati con l’avviso di accertamento. ..."
Ciao.
 

hans22

Utente
Deduco che non hai letto la circolare ovvero è stata letta molto superficialmente.
Nella circolare vi è un apposito paragrafo, il 4.9, relativo ai contributi previdenziali.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto, oltre a calcolare il 30% sulle sole imposte poiché il ricorso non è stato ancora trattato, devi tener conto di eventuali somme versate in pendenza di giudizio.
Con riferimento ai contributi inps sicuramente avrai letto che "...Nonostante gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 rechino, oltre alle imposte accertate, anche l’indicazione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, le controversie relative a tali contributi e premi, instaurate nei confronti degli enti previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. I contributi in esame non hanno, infatti, la natura di “tributi di ogni genere e specie”, che l’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa ricadere nella giurisdizione degli organi di giustizia tributaria. I contributi previdenziali, in sintesi, non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie né tanto meno è configurabile, in relazione alle relative controversie, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. Ne consegue che le controversie riguardanti i contributi non sono definibili ai sensi dell’articolo 39 D.L. n. 98/2011. Ai fini della determinazione del valore della lite fiscale definibile non vanno considerati i maggiori contributi contestati con l’avviso di accertamento. ..."
Ciao.
si avevo letto quel paragrafo della circolare che tu gentilmente mi avevi inviato;
volevo quindi conferma della procedura che intendo fare, ovvero sommare tutti i tributi "secchi" senza l'inps, e calcolare il 30%, versarlo tramite f24, riportando il numero dell'atto sul modello, e successivamente presentare la domanda.
è corretto?
ciao e grazie.
 

Rocco

Utente
Devi calcolare il 30% sulla totalità dei soli tributi contestati, escludendo quindi i contributi previdenziali. Stai attento che la pendenza della lite va monitorata con riferimento allo stato del contenzioso esistente alla data di presentazione della domanda per cui, anche se la scadenza per la presentazione della domanda è il 02/04/2012, ti consiglio di presentarla poco dopo aver effettuato il versamento in modo tale da evitare che un eventuale pronunciamento nel merito che dovesse verificarsi tra la data del versamento e la data di presentazione della domanda ti costringa a rimettere mano ai conteggi.
Per quel che concerne il versamento devi utilizzare il mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" e utilizzare il codice tributo 8082 istituito con la Risoluz. n. 82/E del 05/08/2011, alla quale ti rimando per le modalità di compilazione.
Ciao.
 

hans22

Utente
ciao, sto compilando l'f24, volevo sapere se devo anche inserire il codice atto, e dove lo trovo, da quante cifre e/o lettere è composto.
ho letto la risoluzione che mi hai inviato, ma mi pare non parli di codice atto.
in questo link mi dice di non compilarlo, è corretto? e come fanno a vedere a cosa si riferisce?
Codice Tributo 8082 - Come compilare il Modello F24
grazie e buonasera
 
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