Purtroppo l'ho letta solo ora. Cosa ne pensi di questo:.....Di conseguenza, le liti riguardanti i contributi non sono definibili a norma dell'articolo 39 del decreto legge 98/2011. Per la determinazione del valore della lite fiscale definibile non vanno considerati i maggiori contributi contestati con l'avviso di accertamento. Al riguardo, si deve precisare che, di norma, com'è successo per la precedente chiusura delle liti (articolo 16 della legge 289/2002), l'istituto previdenziale non si è attivato. In questi casi, la chiusura della lite fatta ai fini fiscali diventa, per inerzia dell'istituto previdenziale o per decadenza dei termini, chiusura definitiva anche ai fini previdenziali. Letto su ILSOLE 24ORE