La definizione delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. 98/2011 si rifà a quella introdotta a suo tempo dall'art. 16 L. 289/2002. A proposito di tale sanatoria l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E del 2003, par. 11.3.6, stabilì che "...Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata. ...".
Ciao.
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