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CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTi

Rocco

Utente
La definizione delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. 98/2011 si rifà a quella introdotta a suo tempo dall'art. 16 L. 289/2002. A proposito di tale sanatoria l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E del 2003, par. 11.3.6, stabilì che "...Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata. ...".
Ciao.
 
La definizione delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. 98/2011 si rifà a quella introdotta a suo tempo dall'art. 16 L. 289/2002. A proposito di tale sanatoria l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E del 2003, par. 11.3.6, stabilì che "...Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata. ...".
Ciao.

Purtroppo per me anche la recente Circolare 48 E del 24/10/2011 da ragione, in pieno, a Rocco... il mio caso non è definibile.
Rocco ti faccio i miei più sinceri complimenti per la tua competenza in materia, anche se vrei preferito che questa volta ti sbagliassi...

Marco Cogoni
 

hans22

Utente
ragazzi, a me è appena arrivata la lettera delle enrate che mi dice che le mie liti sono definibili.
dice inoltre che per spiegazioni posso rivolgermi a loro, e mettenomi e numeri di riferimento.
se vado da loro, sono in grado di dirmi quanto pagare? o mi devo affidare a un mio consulente?
si tratta di cause mai andate in discussione, e superiori ai 2000 euro.
 

kamo1954

Utente
Non ho fatto nessun pagamento, il contenzioso è con la concessionaria. intanto è arrivata la sentenza di appello depositata il 21 novembre. Ecco il testo
La Commissione accoglie l'appello proposto da ..........
avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di ..... N.. o dep. il 29-7-2008 ed a parziale modifica della stessa dichiara illegittimo l'atto impugnato
in relazione anche alla cartella n...
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Condanna il Concessionario per la riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per il primo grado
ed in euro 1.000,00 per questo grado del giudizio,
oltre rimb. forf., IVA e cassa di prev. se dovuti
 

MrDike

Utente
Non ho fatto nessun pagamento, il contenzioso è con la concessionaria. intanto è arrivata la sentenza di appello depositata il 21 novembre. Ecco il testo
La Commissione accoglie l'appello proposto da ..........
avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di ..... N.. o dep. il 29-7-2008 ed a parziale modifica della stessa dichiara illegittimo l'atto impugnato
in relazione anche alla cartella n...
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Condanna il Concessionario per la riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per il primo grado
ed in euro 1.000,00 per questo grado del giudizio,
oltre rimb. forf., IVA e cassa di prev. se dovuti
Ciao Kamo, hai letto con attenzione la Circolare AdE del 24 Ottobre 2011 n. 48/E?
 

MrDike

Utente
Ho letto ma senza approfondire
La leggero'nuovamente , ma avevo avuto un colloquio telefonico con il consulente in sicilia, mi ha riferito che è valida solo se contro Agenzia Entrate , io ho la procedura contro la concessionaria di riscossione.
Pensi tu che potevo entrarci nella chiusura della lite?
Grazie
Par. 1 - Ambito di applicazione

"(Omissis...) Si ritiene che siano escluse dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione (quali ad esempio liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento – salvo quanto si dirà a riguardo in seguito), ancorché parte formale in giudizio risulti l’Agenzia delle entrate. Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle entrate, anche l’Agente della riscossione".
 
Purtroppo per me anche la recente Circolare 48 E del 24/10/2011 da ragione, in pieno, a Rocco... il mio caso non è definibile.
Rocco ti faccio i miei più sinceri complimenti per la tua competenza in materia, anche se vrei preferito che questa volta ti sbagliassi...

Marco Cogoni
Rocco che tu sappia le recenti modifiche introdotte dal milleproroghe hanno modificato in qualche modo le regole che non mi permettevano di aderire al minicondono???
Grazie mille.

Marco
 
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